Legge di Bilancio 2024 – novità fiscali

Aumento all’11% della ritenuta sui bonifici di pagamento delle spese agevolate con i bonus in edilizia; tassazione delle plusvalenze in caso di cessione entro 10 anni degli immobili riqualificati con il Superbonus; incremento della cedolare secca al 26% per le locazioni brevi; possibilità di rivalutare i valori di acquisto di terreni e partecipazioni con il versamento di una imposta sostitutiva e stretta sulle compensazioni in presenza di debiti fiscali oltre i 100.000 euro.

Suggerimento n. 28/6 del 12 gennaio 2024


La legge 30 dicembre 2023, n. 213, c.d. “Legge di Bilancio 2024”, in vigore dal 1° gennaio 2024 (pubblicata sul S.O. n. 40 alla G.U. 30.12.2023 n. 303), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024”, oltre alle novità in materia di lavoro dipendente (vedi ns. Suggerimento n. 16/3 dell’8 gennaio 2024), introduce alcune disposizioni in tema di bonus edilizi e altre novità fiscali di interesse per le imprese, analizzate anche nel dossier ANCE in allegato.

FABBRICATI CHE HANNO FRUITO DEL SUPERBONUS - CESSIONE

Dal 1° gennaio 2024, saranno produttive di plusvalenza tassabile le cessioni a titolo oneroso di immobili sui quali sono stati eseguiti interventi edilizi agevolabili con il Superbonus, effettuate entro 10 anni dall’ultimazione dei lavori.

Dalla nuova fattispecie di imponibilità rimangono esclusi i fabbricati acquisiti per successione o adibiti ad abitazione principale del cedente/dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti la cessione o per la maggior parte del periodo di possesso in caso di possesso infradecennale. La nuova misura non si applica, inoltre, per gli immobili ceduti oggetto di interventi edilizi agevolabili con i bonus fiscali ordinari.

Ai fini delle modalità di calcolo della plusvalenza, vengono previste regole specifiche per il calcolo dei costi inerenti dell’immobile da cedere, nell’ipotesi di interventi edilizi agevolati con il Superbonus nella percentuale del 110% e per i quali il beneficiario abbia esercitato l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito:

  • se i lavori si sono conclusi da non più di 5 anni all’atto della cessione, non si tiene conto dei costi relativi agli interventi agevolati e il costo di acquisto/costruzione non può essere rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi ISTAT;
  • se i lavori si sono conclusi da oltre 5 anni all’atto della cessione, si tiene conto dei costi relativi agli interventi eseguiti in misura pari al 50% e il costo di acquisto/costruzione è rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi ISTAT.

In tutte le altre ipotesi (Superbonus al 110% in detrazione o Superbonus in percentuali inferiori, es. 90%, 70%, 65%), i costi degli interventi agevolati sono considerati interamente ai fini del calcolo della plusvalenza da cessione.

A tali plusvalenze si può applicare l’imposta, sostituiva del reddito, del 26%.

SUPERBONUS E VARIAZIONE DELLA RENDITA DEGLI IMMOBILI

In caso di interventi edilizi che implicano variazioni nella consistenza delle unità immobiliari è richiesta la presentazione della “Dichiarazione di variazione dello stato dei beni” al fine di permettere l’aggiornamento dei dati catastali e della relativa rendita catastale.

Per gli immobili oggetto di interventi che godono del Superbonus è disposto che l’Agenzia delle Entrate verificherà, in base a specifiche liste selettive elaborate, l’assolvimento di tale obbligo anche ai fini degli eventuali effetti sulla rendita catastale dell’immobile. Ove la variazione risulti omessa, l’Agenzia invierà al contribuente un’apposita comunicazione.

RITENUTA SUI BONIFICI “PARLANTI”

A decorrere dal 1° marzo 2024 è disposto l’incremento dall’8% all’11% della ritenuta che banche/poste devono operare all’atto di accreditamento dei bonifici “parlanti” relativi a spese per le quali l’ordinante beneficia della detrazione per bonus edilizi.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

È riproposta la rideterminazione del costo di acquisto di terreni e partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2024 al di fuori del regime di impresa da parte di persone fisiche, società semplici/studi associati o enti commerciali.

L’imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 16% del valore di perizia per tutte le diverse tipologie di beni.

Per rideterminare il valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni occorrerà, entro il 30 giugno 2024, redigere ed asseverare la perizia di stima e procedere al versamento dell’imposta sostitutiva in un'unica soluzione o quale prima rata di tre rate annuali di pari importo (sulla seconda e terza rata, che scadono rispettivamente al 30.06.2025 e al 30.06.2026, sono dovuti gli interessi al 3% annuo).

LOCAZIONI BREVI CON CEDOLARE SECCA

La Legge di Bilancio 2024 prevede un aumento della tassazione sugli affitti brevi o turistici, per coloro che hanno optato per la cedolare secca, che passa dal 21 al 26%. L’aliquota del 21% continua ad applicarsi per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi ad una sola unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.

RUOLI SCADUTI PER IMPORTI SUPERIORI AD EURO 100.000 - DIVIETO COMPENSAZIONE

Dal 1° luglio 2024, viene esclusa la possibilità di effettuare la compensazione per i soggetti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, o accertamenti esecutivi per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti, oppure non siano in essere provvedimenti di sospensione. Questo divieto viene meno a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate.

PROROGA DELIBERE IMU PER IL 2023

Per l’anno 2023 le delibere IMU sono considerate tempestive se risultano inserite nell’apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale entro il 30 novembre 2023 (in luogo del termine ordinario del 14.10.2023) e se risultano pubblicate sul sito del MEF entro il 15 gennaio 2024 (in luogo del termine ordinario del 28.10.2023).

In tal caso, se per effetto delle aliquote/regolamenti pubblicati nei termini “prorogati” l’IMU dovuta, rispetto a quella versata entro il 18 dicembre 2023 risulti superiore, la maggiore IMU va versata senza sanzioni ed interessi entro il 29 febbraio 2024, se inferiore spetta il rimborso del maggior versamento.

ROTTAMAZIONE DEL MAGAZZINO

Gli esercenti attività di impresa che non adottano gli IAS possono procedere relativamente al periodo di imposta in corso al 30 settembre 2023 all’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni.

L’adeguamento potrà essere effettuato a fronte dell’esigenza di eliminare esistenze iniziali causate da errori di quantità o di valore (superiori a quelli effettivi), iscrivere esistenze iniziali in precedenza omesse (consentita unicamente con riferimento ad errori di quantità dei beni, inferiori a quelle effettive).

L’importo dovuto va versato in due rate di pari importo nei seguenti termini:

  • prima rata pari al 50% entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta 2023 (30 giugno 2024 per le imprese con periodo di imposta solare);
  • seconda rata pari al 50% entro il termine di versamento della seconda rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo di imposta 2024 (30 novembre 2024 per le imprese con periodo di imposta solare).

MUTUI PRIMA CASA

È differita al 31 dicembre 2024 la scadenza del termine per l’accesso al Fondo di garanzia per la prima casa, secondo il prioritario regime di concedibilità della garanzia sino alla soglia massima dell’80% della quota capitale.

Si ricorda che l’agevolazione riguarda le seguenti categorie di soggetti, purché muniti di un ISEE non superiore ad euro 40.00 annui:

  • Giovani coppie;
  • Nuclei familiari monogenitoriali con figli minori;
  • Conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari;
  • Giovani che non hanno compiuto 36 anni di età.

Per l’anno 2024 rientrano tra le categorie aventi priorità per l’accesso al credito i nuclei familiari che includono:

  • Tre figli di età inferiore a 21 anni con ISEE non superiore ad euro 40.000 annui;
  • Quattro figli di età inferiore a 21 anni con ISEE non superiore ad euro 45.000 annui;
  • Cinque o più figli di età inferiore a 21 anni con ISEE non superiore ad euro 50.000 annui.

SABATINI-TER

Al fine di proseguire con le misure di sostegno agli investimenti delle PMI anche per l’anno 2024, è disposto il rifinanziamento di euro 100 milioni a favore della c.d. “Sabatini-ter”.

 IVIE E IVAFE

A partire dal 1° gennaio 2024:

  • l’aliquota ordinaria dell’IVIE passerà dall’attuale 0,76 all’1,06 per cento;
  • l’aliquota dell’IVAFE dal 2 al 4 per mille annuo ma solo limitatamente ai prodotti finanziari detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

 

 


Referenti

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