Soa Ecobonus: l’Agenzia delle Entrate chiarisce l’obbligo di decorrenza
L’Agenzia delle Entrate si è pronunciata sulla decorrenza dell’obbligo di qualificazione SOA aderendo alla tesi di ANCE.
Suggerimento n. 132/21 del 27 febbraio 2023
L’Agenzia delle Entrate è intervenuta recentemente, con una FAQ del 17 febbraio u.s., in tema di obbligo di qualificazione SOA per i lavori connessi ai bonus edilizi di importo superiore a 516.000 euro.
Come già comunicato (nostro Suggerimento n. 41/7 del 16 gennaio 2023), a partire dal 1° gennaio ha acquisito piena efficacia la disposizione introdotta dal cd. Decreto taglia prezzi (legge 20 maggio 2022 n. 51) che impone l’obbligo di possesso di attestato SOA (ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016) per le imprese edili ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
In particolare, è stato chiarito l’ambito di applicazione temporale della norma. Infatti, le scadenze temporali differenziate per la decorrenza dell’obbligo di qualificazione SOA, previste dall’articolo 10-bis del Decreto-legge citato, avevano generato interpretazioni contrastanti.
In virtù del recente chiarimento, l’onere della “condizione SOA” decorre dal 1° gennaio 2023, pertanto, per i contratti stipulati dal 21 maggio 2022 al 31 dicembre 2022, le imprese, ai fini della fruizione degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del Decreto-legge 34/2020, possano acquisire la “condizione SOA” entro il 1° gennaio 2023 e non necessariamente al momento della sottoscrizione del contratto.
Risulta chiarito quindi che, a decorrere dal 1° gennaio e fino al 30 luglio 2023, per eseguire lavori di importo superiore a 516.000 euro, connessi alle agevolazioni fiscali del Superbonus e dei bonus “ordinari”, l’impresa esecutrice (sia essa appaltatore o subappaltatore) dovrà dimostrare, alternativamente di:
- essere in possesso di attestato di qualificazione SOA;
- aver sottoscritto un contratto con una SOA finalizzato al rilascio dell’attestato di qualificazione.
A decorrere dal 1° luglio 2023, invece, tali lavori potranno essere eseguiti, ai fini della fruizione dei benefici fiscali, unicamente da imprese in possesso di attestato di qualificazione SOA.
Tali obblighi di qualificazione riguardano anche i contratti (di appalto e subappalto) sottoscritti dal 21 maggio 2022 ed i cui lavori non siano terminati entro il 31 dicembre 2022.