Bonus edilizi: dal 1° gennaio obbligo di SOA per gli esecutori

Dal 1° gennaio 2023 le imprese dovranno possedere l'attestato SOA ai fini delle agevolazioni fiscali superbonus e bonus edilizi per lavori di importo superiore a 516 mila euro.

Suggerimento n. 41/7 del 16 gennaio 2023


A partire dal 1° gennaio comincia a produrre i propri effetti la disposizione introdotta dal cd. Decreto taglia prezzi (legge 20 maggio 2022 n. 51, di conversione con modificazioni, del Decreto-legge 21 marzo 2022 n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina) che impone l’obbligo di possesso di attestato SOA (ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016) per le imprese edili ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

In particolare, le imprese al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, per eseguire i lavori di importo superiore ad 516 mila euro devono dimostrare, dal 1° gennaio 2023 di avere stipulato un contratto per l’ottenimento della certificazione SOA e, a partire dal 1° luglio 2023, di essere in possesso di tale attestazione.

La norma, in vigore dal 21 maggio 2022 ha previsto, appunto, un termine di entrata in vigore “differito” al fine di consentire alle imprese di potersi adeguare gradualmente al rispetto degli obblighi previsti tenuto conto dei tempi tecnici minimi necessari per ottemperare all’obbligo di attestazione SOA.

La formulazione della norma ha sollevato in questi primi mesi di vigenza una serie di dubbi interpretativi che ANCE ha cercato di sciogliere adottando una linea di coerenza sia con la lettera ma soprattutto con la ratio della disposizione. Quest’ultima risponde all’esigenza di garantire che l’esecuzione degli interventi sul patrimonio edilizio esistente, finalizzati al risparmio energetico e alla sicurezza sismica e ammessi ad usufruire, in varia misura, di incentivi fiscali, sia affidata a operatori che possano dimostrare la propria competenza ed esperienza.

Di seguito si fornisce un’analisi interpretativa ad opera di ANCE dell’articolo 10-bis del Decreto-legge n. 21/2022.

 

AMBITO DI APPLICAZIONE

La norma si applica a tutte le imprese che sottoscrivono contratti di appalto o subappalto di importo superiore a 516 mila euro aventi ad oggetto l’esecuzione degli interventi ricompresi tra quelli ammessi ad usufruire delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 (Superbonus) e 121 comma 2 (altri bonus edilizi quando si ricorre alla cessione del credito/sconto in fattura).

Pertanto, in coerenza con la lettera della norma, si ritiene che, nel caso di lavori di importo superiore a 516 mila euro affidati ad un general contractor, il quale si limiti solamente a coordinare l’attività realizzativa non prendendo però parte al processo realizzativo stesso, non sia necessario il possesso della attestazione SOA. Diversamente, il general contractor che sia, anche solo in parte, esecutore di lavori superiori a 516 mila euro, ricade nell’ambito di applicazione della norma. Le imprese esecutrici che sottoscrivono contratti di appalto con il general contractor dovranno essere qualificate solo se l’importo dei lavori oggetto del singolo affidamento è superiore a 516 mila euro.

 

SOGLIA DI RIFERIMENTO

Una questione particolarmente delicata è rappresentata dalla soglia dei 516 mila euro, oltre la quale scatta l’obbligo di attestazione SOA. A tal proposito, l’interpretazione della norma, condivisa da ANCE, porterebbe a riferire tale valore all’importo complessivo dei lavori così come definito nel singolo contratto di appalto/subappalto. Di conseguenza, se l’importo delle lavorazioni che formano oggetto del singolo affidamento non supera la soglia dei 516 mila euro, le imprese esecutrici non dovranno essere qualificate anche se l’importo globale sia invece superiore.

 

CLASSIFICHE E CATEGORIE SOA

Il riferimento all’art. 84 D. Lgs. 50/2016 operato dall’articolo 10-bis rappresenta un mero rinvio ad altra disposizione dell’ordinamento che individua il funzionamento degli organismi di attestazione. Finalità della norma non è di replicare, anche nei lavori privati che usufruiscono dei bonus edilizi, tutto il complesso meccanismo pubblicistico (non è, ad esempio, applicabile l’istituto dell’avvalimento), bensì quello di garantire la moralità, la professionalità e la presenza reale sul mercato dell’impresa. Pertanto, a parere di ANCE, si ritenere che non vi debba essere un’esatta corrispondenza tra categorie SOA ed i lavori da eseguire, ma che sia sufficiente accertare l’effettivo possesso, da parte dell’impresa, di una professionalità qualificata, intesa come coerenza tecnica fra la natura dei lavori da eseguire e quelli dimostrati per l’ottenimento dell’attestato di qualificazione.

Seguendo questa linea interpretativa, e in assenza di chiarimenti divergenti da parte delle autorità preposte, ANCE ritiene possibile considerare idonea l’impresa esecutrice che risulti in possesso anche di una delle seguenti categorie che risultano quindi coerenti con i lavori oggetto dei bonus:

OG1 (Edifici civili e industriali)

OG2 (Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela)

OG11 (impianti tecnologici)

OS6 (Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi)

OS21 (Opere strutturali speciali)

OS28 (impianti termici e di condizionamento)

Si può parimenti ritenere che non sarà necessario l’esatto possesso di un attestato nella classifica di importo che sarebbe stata richiesta ai fini della qualificazione in un appalto pubblico, ma a parere di ANCE e salvo successive interpretazioni difformi da parte delle autorità preposte, si può ritenere sufficiente il possesso della prima classifica.

 

MODALITA’ TEMPORALI DI ATTUAZIONE DELL’OBBLIGO DI QUALIFICAZIONE SOA

A decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516 mila euro, per i quali il contribuente intende beneficiare delle agevolazioni fiscali quali superbonus, ecobonus, bonus ristrutturazione, ecc, dovrà essere affidata alternativamente:

  • ad imprese appaltatrici/subappaltatrici in possesso della attestazione SOA;
  • ad imprese appaltatrici/subappaltatrici che dimostrino l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione SOA.

A decorrere dal 1° luglio 2023, i lavori per i quali ricorre l’obbligo di qualificazione, potranno essere eseguiti solo da imprese in possesso della occorrente attestazione SOA pena il mancato riconoscimento delle detrazioni fiscali relative alle spese sostenute successivamente a tale data (art. 10-bis comma 3).

Tali obblighi di qualificazione riguardano, anche i contratti di appalto/subappalto che rientrano nell’ambito di applicazione della norma, sottoscritti dal 21 maggio 2022 (data di entrata in vigore dell’art. 10-bis) ed i cui lavori siano ancora in corso di esecuzione.

 

ESCLUSIONI

Le previsioni contenute nell’articolo 10-bis non si applicano in ogni caso:

  • ai contratti di appalto relativi ad interventi già avviati e in corso di esecuzione alla data del 21 maggio 2022;
  • ai contratti di appalto i cui lavori non siano ancora stati avviati al momento dell’entrata in vigore della norma (21 maggio 2022), ma la cui sottoscrizione risulti essere stata effettuata, comunque, in data anteriore al 21 maggio 2022.

A tal fine, la norma richiede espressamente che deve poter essere possibile dimostrare la data certa della sottoscrizione.

 

VERIFICHE

Il soggetto tenuto a verificare che l’impresa abbia i requisiti richiesti dalla norma è innanzitutto il committente.

Tuttavia, anche ai sensi di quanto specificato al comma 1 lettera b), è necessario che l’impresa adotti le più opportune comunicazioni al fine di informare la committenza circa il possesso della attestazione e soprattutto circa i tempi di acquisizione della stessa qualora non ne sia in possesso nella fase transitoria.

Il mancato rispetto degli obblighi di qualificazione (es. diniego dell’attestazione SOA) espone l’impresa alla risoluzione del contratto per inadempimento e il committente (contribuente) alla perdita dei benefici fiscali.

Il committente a quel punto dovrà affidare la prosecuzione dei lavori ad altra impresa che dimostri, secondo le decorrenze previste, il possesso della qualificazione. Deve infatti ritenersi applicabile il comma 5 dell’articolo 121 D.L. n. 34/2020 ai sensi del quale “qualora sia accertata la mancata sussistenza anche parziale dei requisiti che danno diritto alla detrazione di imposta l’agenzia delle entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante”.

 


Referenti

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