Soa ecobonus: chiarimenti su categorie e classifiche occorrenti

I recenti chiarimenti forniti dalla Commissione consultiva per il monitoraggio del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici confermano la linea interpretativa di ANCE in merito ai requisiti della SOA per i lavori connessi ai bonus edilizi.

Suggerimento n. 183/35 del 21 marzo 2023


La Commissione consultiva di monitoraggio del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, alla quale partecipano, oltre ad ANCE, anche l’Agenzia delle Entrate, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell’Ambiente, Ministero dell’Economia e Finanze, CNI e CNAPP ha fornito alcuni chiarimenti interpretativi in merito all’articolo 10-bis del D.L. n. 21/2022, che ha introdotto l’obbligo di qualificazione SOA per i lavori connessi ai bonus edilizi.

Come già comunicato (Suggerimento n. 41/7 del 16 gennaio 2023), l’obbligo riguarda le imprese che sottoscrivono contratti di appalto o subappalto il cui importo sia superiore a 516.000 euro aventi ad oggetto l’esecuzione degli interventi ricompresi tra quelli ammessi ad usufruire delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 (Superbonus) e 121 comma 2 (altri bonus edilizi).

In primo luogo, si precisa che scopo della norma richiamata non è quello di replicare, anche nel contesto dei “lavori ecobonus” privati, il complesso meccanismo di qualificazione che opera nell’ambito degli appalti pubblici, bensì quello di garantire la moralità, la professionalità e la presenza reale sul mercato dell’impresa.

Ne consegue che tale risultato possa essere soddisfatto e verificato tramite la dimostrazione da parte dell’impresa esecutrice della certificazione SOA, a prescindere dal riferimento alla categoria e classifica corrispondenti alla natura e all’importo dei lavori da eseguire.

Non sarà, dunque, necessario dimostrare, di volta in volta, l’esatto possesso di un attestato nella classifica di importo che sarebbe stata richiesta per un appalto pubblico ma si riterrà sufficiente il possesso di qualificazione SOA in classifica prima e in categoria coerente con i lavori oggetto di bonus edilizi (OG1, OG2, OG11, OS6, OS21, OS28).

Del pari, con riferimento all’applicazione temporale della norma, si devono distinguere:

  • il periodo transitorio dal 1° gennaio al 30 giugno 2023;
  • l’obbligo definitivo dal 1° luglio 2023.

A decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, per i quali il contribuente intende beneficiare delle agevolazioni fiscali quali superbonus, ecobonus, bonus ristrutturazione, ecc, deve essere affidata alternativamente: ad imprese appaltatrici/subappaltatrici in possesso della attestazione SOA; ad imprese appaltatrici/subappaltatrici che dimostrino l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione SOA.

A decorrere dal 1° luglio 2023, i lavori per i quali ricorre l’obbligo di qualificazione, potranno essere eseguiti solo da imprese in possesso della occorrente attestazione SOA pena il mancato riconoscimento delle detrazioni fiscali relative alle spese sostenute successivamente a tale data (art. 10-bis comma 3).

Tali obblighi di qualificazione riguardano, secondo le i termini sopra riportati, anche i contratti di appalto/subappalto (di importo superiore a 516 mila euro) sottoscritti dal 21 maggio 2022 al 31 dicembre 2022 ed i cui lavori siano proseguiti anche nel 2023.

Sono escluse dall’obbligo di attestazione SOA le imprese che hanno sottoscritto: contratti di appalto relativi ad interventi già avviati e in corso di esecuzione alla data del 21 maggio 2022; contratti di appalto i cui lavori non siano ancora stati avviati al momento dell’entrata in vigore della norma, ma la cui sottoscrizione risulti essere stata effettuata, comunque, in data anteriore al 21 maggio 2022.

Per dimostrare la data certa della sottoscrizione è possibile fare riferimento allo scambio dei documenti contrattuali, tramite mail o PEC, al verbale di assemblea di condomino o, più in generale, ad altre modalità similari che risultino tracciabili.

Nei suddetti casi, quindi, le imprese affidatarie o subappaltatrici continuano ad operare senza dover possedere la certificazione SOA e ciò anche se l’importo dei valori è superiore alla soglia dei 516.000 euro e anche se i lavori sono proseguiti oltre il 1° gennaio 2023.


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