Sanzioni SISTRI– Confermata la proroga al 1° gennaio 2017

La legge 21/2016 di conversione del Decreto Milleproroghe ha confermato la proroga al 1° gennaio 2017 per l’applicazione delle sanzioni connesse all’operatività del sistema SISTRI. Vengono invece ridotte del 50% e fino al 31 dicembre 2016 le sanzioni per la mancata iscrizione e l'omesso pagamento del contributo SISTRI.

Suggerimento n.108/33 del 4 marzo 2016


Facciamo seguito al Suggerimento n. 29/2016 per comunicare alle imprese che la legge n. 21/2016 (pubblicata sulla G.U. n.47 del 26/02/2016), di conversione del D.L. n. 210/2015 c.d. “Decreto Milleproroghe” ha confermato la proroga al 1° gennaio 2017 per l’applicazione delle sanzioni connesse all’operatività del sistema SISTRI.

Le disposizioni di legge stabiliscono che fino al 31 dicembre 2016 continua ad applicarsi il “doppio binario” cioè, per i soggetti obbligati a SISTRI, la gestione dei rifiuti dovrà avvenire sia attraverso le registrazioni informatiche (registro cronologico e scheda movimentazione SISTRI) sia tramite la compilazione e tenuta dei consueti documenti cartacei (registri di carico e scarico, formulari rifiuti, MUD).

Sebbene già in vigore dal 1° aprile 2015, vengono invece ridotte del 50% le sanzioni per la mancata iscrizione e l'omesso pagamento del contributo SISTRI.

Tale riduzione si applica fino al 31 dicembre 2016 e comunque non oltre il collaudo positivo del sistema di tracciabilità SISTRI.

Pertanto, ai sensi dell’art. 260-bis del D.Lgs. 152/2006 e alla riduzione del 50% prevista dalla citata legge di conversione, sia la mancata iscrizione sia l’omesso pagamento del contributo sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 7.750 euro a 46.500 euro (la sanzione applicata per intero sarebbe da 15.500 euro a 93.000 euro).

Ricordiamo infine che il SISTRI si applica solo ai rifiuti pericolosi. Si rimanda al Suggerimento n. 201/2015 per le categorie di soggetti obbligati ad iscriversi a SISTRI.


Referenti

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Tags: Rifiuti