Sanzioni operatività SISTRI – Proroga al 1° gennaio 2018
Il Decreto Milleproroghe ha fissato al 1° gennaio 2018 l’applicazione delle sanzioni connesse all’operatività del sistema SISTRI. Restano invece in vigore, nella misura ridotta del 50%, le sanzioni per la mancata iscrizione e l'omesso pagamento del contributo SISTRI.
Suggerimento n.10/6 del 4 gennaio 2017
Facciamo seguito al Suggerimento n. 563/2016 per informare le imprese che l’art. 12, comma 1, del D.L. n. 244/2015, c.d. “decreto Milleproroghe” (pubblicato sulla G.U. n. 304 del 30/12/2016) ha stabilito la proroga al 1° gennaio 2018 per l’applicazione delle sanzioni connesse all’operatività del sistema SISTRI.
Fino al 31 dicembre 2017, quindi, i soggetti obbligati a SISTRI continueranno ad applicare il regime del “doppio binario”, cioè l’obbligo della gestione dei rifiuti sia attraverso le registrazioni informatiche (registro cronologico e scheda movimentazione SISTRI) sia tramite la compilazione e tenuta dei consueti documenti cartacei (registri di carico e scarico, formulari rifiuti, MUD).
Ricordiamo che il SISTRI si applica solo ai rifiuti pericolosi. Si rimanda al Suggerimento n. 201/2015 per le categorie di soggetti obbligati ad iscriversi a SISTRI.
SANZIONI
Il Decreto Milleproroghe si è limitato, quindi, a posticipare al 1° gennaio 2018 solo le sanzioni connesse all’operatività del sistema SISTRI, mentre continuano ad essere in vigore le sanzioni, nella misura ridotta del 50%, per la mancata iscrizione e l'omesso pagamento del contributo SISTRI.
Ai sensi dell’art. 260-bis del D.Lgs. 152/2006, sia la mancata iscrizione sia l’omesso pagamento del contributo sono puniti con la sanzione amministrativa da 7.750 euro a 46.500 euro (la sanzione applicata per intero sarebbe da 15.500 euro a 93.000 euro).
Sarà nostra cura tenere informate le imprese sugli sviluppi e/o eventuali modifiche del decreto legge, in relazione alla successiva conversione in legge, che dovrà avvenire entro 60 giorni, pena la decadenza del provvedimento stesso.