Salute e sicurezza sul lavoro: le indicazioni dell’INL sui nuovi obblighi di formazione ed addestramento

La circolare 1/2022 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), fornisce indicazioni sulle novità formative di datori di lavoro, dirigenti, preposti e per l’addestramento.

Suggerimento n. 121/39 del 18 febbraio 2022


Si rendono noti alle imprese i chiarimenti forniti da INL sugli obblighi formativi definiti dal nuovo art. 37, D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.L. n. 146/2021 (conv. da L. n. 215/2021), in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

 

Come noto infatti, la Legge n. 215/2021 ha convertito il “Decreto Fiscale” introducendo novità importanti per le imprese in relazione al testo unico sulla sicurezza (v. nostro Suggerimento n. 792 del 22 dicembre 2021).

 

L’INL fornisce le prime indicazioni sulle novità che, in materia di formazione, interessano datori di lavoro, dirigenti e preposti, tramite un’apposita circolare n. 1/2022.

 

Si attendono successive note, con le quali, si auspica, saranno fornite indicazioni sulle ulteriori novità introdotte, come ad esempio l’obbligo (per datori di lavoro e dirigenti) di individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza, o quello degli appaltatori di indicare espressamente al committente il personale che svolge la funzione di preposto, nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto.

 

Soggetti destinatari degli obblighi formativi:

 - Datore di lavoro
  Allo stato attuale, nulla cambia per i datori di lavoro che, comunque, possono volontariamente scegliere di formarsi autonomamente.
  La norma stabilisce il datore di lavoro dovrà ricevere una “adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico” secondo quanto previsto da un Accordo Stato-Regioni ancora da approvare.
  Sarà l’Accordo a determinare la durata, le modalità ed i contenuti minimi della formazione; pertanto, “la verifica circa il corretto adempimento degli obblighi di legge potrà correttamente effettuarsi solo una volta che sia stato adottato il predetto Accordo”.
   
 - Dirigenti e preposti
  Per quanto concerne gli obblighi formativi a carico dei dirigenti e dei preposti si ricorda che la precedente formulazione del comma 7 dell’art. 37 già prevedeva obblighi formativi a loro carico. In assenza del nuovo Accordo, dirigenti e preposti continuano ad essere formati secondo quanto già previsto dall’Accordo del 21 dicembre 2011 e s.m.i.
  Pertanto, i nuovi obblighi formativi in capo al datore di lavoro, dirigenti e preposti, ivi comprese le modalità di adempimento richieste al preposto (formazione in presenza con cadenza almeno biennale), non potranno costituire elementi utili ai fini della adozione del provvedimento di prescrizione ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994, fino alla definizione del nuovo Accordo in sede di Conferenza permanente.

 

OBBLIGO DI ADDESTRAMENTO

Il D.Lgs. n. 81/2008 richiama l’obbligo di addestramento in vari punti, ad esempio a proposito di:

  • utilizzo attrezzatura di lavoro;
  • utilizzo dpi terza categoria e dispositivi di protezione per l’udito;
  • utilizzo di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi;
  • lavoratori e preposti addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione ponteggi;
  • corrette manovre per la movimentazione manuale dei carichi.

Si ricorda che il comma 5 dell’art. 37 già prevedeva che l'addestramento deve avvenire “da persona esperta e sul luogo di lavoro”.

Il legislatore ha specificato che “l’addestramento consiste nella prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nell'esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”, per le attività svolte dal 21 dicembre 2021.

L’INL presterà attenzione particolare alla presenza di prova pratica e/o della esercitazione applicata, richieste dalla nuova disciplina; “non rileva ai fini sanzionatori invece il tracciamento dell’addestramento nel registro informatizzato, elemento comunque utile sotto il diverso profilo delle procedure accertative e rispetto al quale sarà possibile l’emanazione di una disposizione”.

 

 


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