Riforma della pubblica amministrazione – Novità sulla conferenza dei servizi

In attuazione della legge di riforma della pubblica Amministrazione 124/2015, è stata approvata la legge che disciplina la conferenza di servizi.

Suggerimento n.428/63 del 30 settembre 2016


In tema di semplificazione dei procedimenti e in attuazione della legge 124/2015 di Riforma della Pubblica Amministrazione, è stato approvato e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 2016, n. 162, oltre al D.Lgs. 126/2016 in materia di disciplina generale della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)” (a tal proposito vedi ns. suggerimento Urbanistica e Edilizia n. 427 del 29 settembre 2016), anche il Decreto Legislativo 30 giugno 2016, n. 127 recante le “Norme per il riordino della disciplina della conferenza di servizi” di revisione dell’istituto della conferenza dei servizi, vigente dal 28 luglio 2016.

Il D.Lgs. 127/2016 interviene a modifica della legge 241/1990, operando una revisione generale dell’istituto della conferenza di servizi per risolvere molte delle criticità riscontrate nel corso degli anni, al fine di garantire una maggiore efficienza del processo decisionale e di ridurre i termini di conclusione dei procedimenti.

I lavori della conferenza si potranno concludere in 55 giorni, prorogabili a 100 giorni in caso di presenza di Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, fermo restando l’obbligo di rispettare il termine finale del procedimento.

Si riportano di seguito le principali modifiche a riforma della disciplina della conferenza dei servizi.

Tipologie e modalità di conferenza di servizi

Sono definiti tre diversi tipi di conferenza di servizi:

  1. a) istruttoria, è rimessa alla facoltà dell'amministrazione procedente ed è indetta per l’esame degli interessi pubblici coinvolti nella realizzazione di un intervento o nella costruzione di un’opera;
  2. b) decisoria, è sempre indetta quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di pareri;
  3. c) preliminare, da convocare per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi nei casi complessi per l’esame del progetto preliminare e la raccolta di indicazioni utili a redigere il progetto definitivo.

Le nuove disposizioni innovano radicalmente la disciplina e individuano due diversi modelli di conferenza dei servizi, caratterizzati da diverse modalità di svolgimento:

-   conferenza di servizi semplificata, che si svolge in modalità “asincrona”, qualora non sussistano complicazioni particolari e si caratterizza per l’assenza fisica delle Amministrazioni, i cui rappresentanti non devono intervenire contemporaneamente, ma possono inviare documenti per via telematica e assumere determinazioni non collegiali e non contestuali.

-   conferenza dei servizi simultanea, che si svolge in modalità “sincrona” e interessa solo alcuni casi, in relazione alla particolare complessità della determinazione da assumere, su richiesta motivata delle altre Amministrazioni o del privato interessato, con la presenza delle Amministrazioni, anche in collegamento telematico, e con l’obbligo della collegialità e della contestualità delle determinazioni.

Innovazioni della riforma

Tra gli aspetti più significativi della riforma si evidenziano:

-   perentorietà del termine entro il quale le Amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni, che non dovrà superare i 45 giorni (90 giorni per tutela ambientale, paesaggistico – territoriale e dei beni culturali, salvo che le disposizioni di legge non prevedano un termine diverso), fermo restando l’obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento;

-   rafforzamento del principio che qualora le Amministrazioni, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico – territoriale e dei beni culturali, non si esprimano nel termine, ovvero esprimano un dissenso non motivato, il silenzio equivale ad assenso (nella conferenza di servizi decisoria in modalità simultanea è specificato in maniera più dettagliata rispetto alla normativa antecedente che si considera acquisito l’assenso delle Amministrazioni in cui il rappresentante non abbia partecipato alla riunione, oppure partecipandovi non abbia espresso definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell’Amministrazione);

-   partecipazione alla conferenza simultanea di un unico rappresentante abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell’Amministrazione;

-   limitazione alle Amministrazioni di procedere in via di autotutela, attraverso la sostituzione degli atti con la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza.

In caso di annullamento, le Amministrazioni potranno sollecitare con congrua motivazione l’Amministrazione procedente ad assumere i relativi provvedimenti, previa indizione di una nuova conferenza di servizi.

In caso, invece, di revoca, potranno sollecitare l’Amministrazione ad assumere i relativi provvedimenti solo se abbiano partecipato alla conferenza di servizi.

-   previsione di un nuovo procedimento per la soluzione dei dissensi espressi dalle Amministrazioni portatrici di interessi sensibili (tutela ambientale, paesaggistica). Il procedimento è ora denominato di “opposizione” e prevede a carico delle Amministrazioni dissenzienti l’onere di esperire tale rimedio solo nei casi in cui abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori. L’opposizione è presentata al Presidente del Consiglio dei Ministri con rimessione della questione al Consiglio dei Ministri in caso di mancato raggiungimento dell’intesa;

-   in caso di progetti sottoposti a valutazione ambientale di competenza regionale, si prevede l’integrazione dei procedimenti attraverso l’indizione da parte dell’Amministrazione competente al rilascio della VIA di un’unica conferenza decisoria.

Il giudizio di compatibilità ambientale espresso a seguito dei lavori della conferenza andrà a sostituire tutti gli atti di assenso necessari per la realizzazione e l’esercizio dell’opera o dell’impianto (tra cui anche l’autorizzazione paesaggistica). La conferenza è sempre convocata in modalità sincrona e si conclude nel termine di 150 giorni. Resta ferma la disciplina per i procedimenti relativi a progetti sottoposti a VIA statale.

Procedimento di rilascio del permesso di costruire e autorizzazione paesaggistica

Il D.Lgs. 127/2016 apporta alcune modifiche al procedimento per il rilascio del permesso di costruire, normato dal DPR 380/2001, al fine di coordinare la normativa con la nuova procedura della conferenza di servizi.

In caso di conclusione positiva del procedimento subordinata all’acquisizione di “ulteriori atti di assenso”, è obbligatoria la convocazione della conferenza di servizi.

In merito all’autorizzazione paesaggistica, è stato specificato che il Sovrintendente esprime il parere di cui all’articolo 146 del D.Lgs. 42/2004.

Dato che la nuova normativa della conferenza di servizi fa salvi per i casi di Amministrazioni preposte alla tutela ambientale paesaggistico – territoriale i termini previsti da diverse disposizioni di legge, si ritiene che il termine debba essere inteso in 45 giorni (come previsto dall’art. 146 del D.Lgs. 42/2004) piuttosto che in 90 giorni, per la conferenza semplificata.

Nella conferenza simultanea, invece, non è stata specificata tale formula, ma si stabilisce che in questi casi il termine è di 90 giorni.

Relativamente, ai casi di Segnalazione Certificata di inizio Attività, Comunicazione di Inizio lavori e Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata, il decreto non ha previsto alcuna modifica. E’ demandata all’iniziativa del privato la possibilità di rivolgersi allo Sportello Unico per l’acquisizione dei relativi atti di assenso e, nel caso, di indire la conferenza di servizi.

Il decreto legislativo sulla SCIA prevede invece per la SCIA generale sempre l’indizione della conferenza di servizi.


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Tags: Edilizia