Riforma della pubblica amministrazione – Novità sulla SCIA

Approvata la disciplina generale della Segnalazione Certificata di Inizio Attività, in attuazione della legge di riforma della Pubblica Amministrazione 124/2015.

Suggerimento n.427/62 del 29 settembre 2016


Con la legge di Riforma della Pubblica Amministrazione 7 agosto 2015, n. 124 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, vigente dal 28 agosto 2015, sono state introdotte numerose deleghe al fine di “riformare” il settore della Pubblica Amministrazione e sono state previste alcune norme di immediata applicazione per semplificare il procedimento amministrativo (sul tema vedasi ns. suggerimento Urbanistica ed Edilizia n. 396/35 dell’11 settembre 2015).

A distanza di un anno dall’entrata in vigore di tale norma, molti decreti legislativi attuativi previsti dalla legge delega sono già stati approvati.

Si tratta complessivamente di 12 decreti legislativi (di cui 3 in vigore, 3 approvati definitivamente dal Consiglio dei Ministri e in attesa di essere pubblicati e 6 approvati in via preliminare), volti alla razionalizzazione degli enti, alla semplificazione dei procedimenti (conferenza dei servizi, segnalazione certificata di inizio attività), alla digitalizzazione dei servizi e alla trasparenza.

In applicazione della Legge 124/2015, sono stati approvati i decreti volti alla semplificazione dei procedimenti, che comprendono il Decreto Legislativo 30 giugno 2016, n. 126, recante la “Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)” e il Decreto Legislativo 30 giugno 2016, n. 127, recante le “Norme per il riordino della disciplina della conferenza di servizi”, entrambi in vigore dal 28 luglio 2016 e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 13 luglio 2016, n. 162.

Il Decreto 126/2016 definisce, in attuazione parziale della Legge 124/2015, la disciplina generale applicabile alle attività soggette a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), comprese le modalità di presentazione delle istanze, rinviando a successivi decreti la precisa individuazione delle attività oggetto di procedimento di SCIA, comunicazione, silenzio assenso o autorizzazione espressa. Si specifica, inoltre, il principio che non sono soggette ad alcun controllo preventivo le attività private non espressamente individuate dai relativi decreti legislativi o oggetto di disciplina da parte della normativa europea, statale e regionale.

Sull’argomento, è attualmente all’esame delle Commissioni parlamentari uno schema di Decreto sulla Scia che completa il D.Lgs. 126/2016 e semplifica la casistica dei titoli edilizi da richiedere per i vari interventi edilizi.

Il D.Lgs. 126/2016 è finalizzato, da un lato a ridurre gli adempimenti a carico degli interessati (attraverso la standardizzazione della modulistica, la pubblicazione sui siti delle Pubbliche Amministrazioni dei relativi documenti, l’introduzione della SCIA unica) e dall’altro a restituire una maggiore garanzia e certezza alle istanze presentate attraverso il rilascio da parte della Pubblica Amministrazione di una ricevuta attestante anche i termini entro i quali la stessa è tenuta a rispondere ovvero entro i quali si forma il silenzio assenso.

Il Decreto Legislativo opera un coordinamento con la normativa contenuta nella Legge 241/90 apportando alcune principali novità, di seguito evidenziate.

Modulistica standardizzata e pubblicazione sul sito

E’ prevista la predisposizione da parte delle Pubbliche Amministrazioni di moduli unificati e standardizzati che definiscono per ciascuna tipologia di procedimento i contenuti tipici e la organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni e della documentazione da allegare.

La possibilità di adottare moduli unificati era stata già prevista con il Decreto Legge 90/2014 e nell’Agenda per la semplificazione 2015 - 2017. Per l’edilizia sono stati già approvati i relativi moduli per la presentazione di permesso di costruire, SCIA, CIL (Comunicazione di Inizio Lavori) e CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata).

Le Pubbliche Amministrazioni destinatarie delle istanze, segnalazioni e comunicazioni rendono disponibili sul proprio sito istituzionale i moduli, nonché l’elenco delle dichiarazioni, attestazioni, asseverazioni necessarie a corredo della segnalazione. E’ vietata la richiesta di ulteriori documenti o di quelli già in possesso della Pubblica Amministrazione. In caso di mancata pubblicazione, anche su segnalazione degli interessati, la Regione assegna agli enti un congruo termine per provvedere e, in caso di inutile decorso dello stesso, adotta le misure sostitutive. In caso di inadempienza della Regione, provvede il Consiglio dei Ministri direttamente o tramite nomina di un commissario ad acta.

Attestazione della presentazione delle istanze

Si prevede il rilascio immediato, anche in via telematica, alla presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni, di una ricevuta che ne attesta l’avvenuta presentazione e che indica i termini entro i quali l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento dell’istanza.

Si evidenzia che la norma si applica, in via generale, a tutte le istanze nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e quindi sono ricompresi tutti i titoli abilitativi edilizi.

La nuova disposizione ha una valenza positiva, in quanto potrebbe risolvere i problemi in merito all’attestazione del silenzio-assenso, ad esempio, nel permesso di costruire.

Modifiche alla disciplina generale della Scia, Scia Unica e Silenzio Assenso

Sono apportate alcune modifiche in merito alla disciplina della sospensione dell’attività soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), eliminando la possibilità per l’Amministrazione di sospendere l’attività qualora si inviti il privato a conformare la stessa alla normativa vigente in caso di riscontro di alcune carenze sui requisiti o presupposti e prevedendo che la sospensione dell’attività soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività debba avvenire, con atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell’interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale.  L’atto di sospensione interrompe il termine previsto per i controlli (30 giorni per la Scia in edilizia e 60 giorni per la Scia in generale), che ricomincia a decorrere dalla data entro cui il privato comunica l’adozione delle misure per conformarsi alla normativa.

Si introduce una nuova disposizione con cui si prevede la presentazione di una sola SCIA (SCIA unica) qualora per lo svolgimento di un’attività soggetta a SCIA siano necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche.

L’Amministrazione che riceve la SCIA la trasmette immediatamente ad altre Amministrazioni per i relativi controlli. Quest’ultime possono presentare eventuali proposte motivate per l’adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione entro 5 giorni dal decorso del termine previsto per i controlli.

E’ specificato che nei casi in cui la SCIA è condizionata all’acquisizione di atti di assenso, di pareri o svolgimento di verifiche preventive è convocata una conferenza di servizi e l’attività è subordinata al rilascio degli atti.

La norma, anche se volta a chiarire che sia la Pubblica Amministrazione in questi casi ad attivarsi piuttosto che il privato, prevede che l’interessato si rivolga allo Sportello Unico e che sia convocata la conferenza di servizi, che, in base alle nuove norme in materia di conferenza di servizi, di cui al D.Lgs. 127/2016, è obbligatoria qualora necessitino “più atti di assenso”.

Non c’è un coordinamento con il D.P.R. 380/2001 che, invece, per SCIA, CIL e CILA prevede una mera facoltà del privato di rivolgersi allo Sportello Unico. La norma potrebbe essere interpretata nel senso che rimane comunque fermo quanto previsto dal DPR 380/2001 essendo quest’ultima una normativa speciale che prevale su quella generale.

Si specifica che i termini per la formazione del Silenzio Assenso decorrono dalla data di ricevimento della domanda.

Entro il 1° gennaio 2017, le Regioni e gli enti locali sono tenute ad adeguarsi alle modifiche in tema di SCIA unica, SCIA in generale e alla disciplina per il rilascio della ricevuta di avvenuta presentazione.


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Tags: Edilizia