Rifiuti “end of waste” – in vigore la legge 128/2019

La legge n. 128/2019, in vigore dal 3 novembre 2019, ha recepito l’emendamento che modifica l’art. 184-ter del D.Lgs 152/06 e che delega alle Autorità competenti regionali il rilascio delle autorizzazioni ovvero la competenza sulla cessazione della qualifica di rifiuto (end of waste) “caso per caso”, in attesa che l’Unione Europea e lo Stato italiano adottino dettagliati criteri per i vari tipi di rifiuti.

Suggerimento n. 543/145 del 14 novembre 2019


Precedenti comunicazioni in materia

Suggerimento n. 475/2019

 

Informiamo le imprese associate che in data 3 novembre 2019 è entrata in vigore la legge n. 128/2019 (pubblicata sulla G.U. n. 257 del 02/11/2019, vedi allegato) che con l’art. 14-bis introduce alcune disposizioni sulla cessazione della qualifica di rifiuto (c.d. end of waste) “caso per caso”, modificando e integrando con nuovi commi l’art. 184-ter del D.Lgs 152/06 che ha per oggetto la cessazione della qualifica di rifiuto a seguito di operazioni di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo.

Le nuove disposizioni hanno recepito l’emendamento fortemente sollecitato anche dal sistema ANCE (e del quale avevamo informato le imprese) per riuscire a risolvere le difficoltà in merito all’end of waste determinate dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 1229/2018.

In attesa che l’Unione Europea e lo Stato italiano adottino dettagliati criteri end of waste per i vari tipi di rifiuti, la legge n. 128/2019 stabilisce che le autorizzazioni per lo svolgimento delle operazioni di recupero di rifiuti sono rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni (di cui all’art. 6 della Direttiva 2008/98/CE relativa alla cessazione della qualifica di rifiuto) e sulla base di criteri dettagliati (riguardanti i rifiuti in entrata, i processi e i materiali in uscita) che devono essere definiti all’interno degli stessi procedimenti autorizzativi.

La legge delega le Autorità competenti regionali a rilasciare le autorizzazioni per gli impianti di trattamento-recupero di rifiuti (end of waste) “caso per caso” e, in mancanza di criteri dettagliati, per le procedure semplificate per il recupero dei rifiuti continuano ad applicarsi le disposizioni del D.M. 5 febbraio 1998.

ISPRA e ARPA territorialmente competenti invece sono incaricate di effettuare controlli a campione dei provvedimenti autorizzativi rilasciati, riesaminati o rinnovati, con il successivo coinvolgimento del Ministero dell’Ambiente.

In caso di non conformità, la norma prevede l’obbligo per le Autorità competenti di prescrivere procedimenti di adeguamento degli impianti da parte del soggetto interessato e in caso di mancato adeguamento, di disporre della revoca dell’autorizzazione.

Sono fatte salve le autorizzazioni in essere alla data del 3 novembre 2019 o in corso di rinnovo o che risultano scadute ma con istanza di rinnovo presentata entro il 2 marzo 2020 e saranno pertanto rinnovate nel rispetto del nuovo comma 3 dell’art. 184-ter del D.Lgs 152/06 (fatto salvo l’obbligo di aggiornamento nel caso di adozione di nuovi decreti ministeriali recanti criteri dettagliati).

 


Referenti

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Tags: Rifiuti