Ribassabilità dei costi della manodopera
Un recente parere del MIT offre una chiave interpretativa in tema di importo della manodopera e ribasso d’asta.
Suggerimento n. 295/19 del 14 giugno 2024
Come già osservato (v. Suggerimento n. 87/5 del 7 febbraio 2024), la formulazione dell’articolo 41, comma 14, del D.lgs. 36/2023 ha destato criticità a livello applicativo. La norma, invero, definisce il principio per cui i costi della manodopera sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso e aggiunge l’indicazione per cui resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.
La norma ha, di fatto, dato luogo ad un approccio non sempre univoco da parte delle Stazioni appaltanti.
Tant’è che, sul punto, è intervenuto nuovamente il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il parere n. 2505 del 17 aprile 2024 ed ha offerto chiarimenti cruciali riguardo la ribassabilità dei costi della manodopera nelle procedure di gara pubblica, in conformità con il comma 14 dell'art. 41 del D.Lgs. 36/2023. Questo parere si inserisce nel più ampio contesto delle recenti interpretazioni normative e giurisprudenziali, fornendo indicazioni operative per le stazioni appaltanti e per le imprese che partecipano alle gare pubbliche.
Il MIT, fornendo anche un esempio pratico, afferma in modo chiaro e univoco che il ribasso da formulare in offerta deve includere anche l’importo della manodopera. Naturalmente la stazione appaltante è tenuta a indicare, come parametro, quanti sono i costi stimati di tale manodopera. L’impresa, a sua volta, esprimerà il ribasso complessivo, indicando al contempo il proprio costo della manodopera rispetto al valore indicato nel bando. Solo nel caso in cui la stazione appaltante accerti una riduzione del costo offerto dall’o.e. rispetto a quello parametrico indicato nel bando, ciò determinerà la verifica di congruità in capo all’offerente.