Revisione veicoli – anno 2021

I veicoli a motore e loro rimorchi devono essere sottoposti a revisione annuale oppure a revisione periodica (quadriennale - biennale) secondo le disposizioni previste dall’articolo 80 del Codice della Strada.

Suggerimento n. 46/14 del 14 gennaio 2021


Ricordiamo alle imprese associate che le revisioni dei veicoli a motore e dei loro rimorchi per l’anno 2021 devono avvenire secondo le modalità di seguito indicate.

 

 REVISIONE PERIODICA QUADRIENNALE – BIENNALE (presso la Motorizzazione Civile oppure presso officine private autorizzate)

Deve essere effettuata entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e, successivamente, ogni due anni dalla prima revisione e comunque, ogni due anni dalla data dell’ultima revisione, per i seguenti veicoli:

  • autovetture, compreso l’eventuale carrello appendice (categoria M1);
  • autocarri, motocarri adibiti al trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t (categoria N1);
  • autoveicoli e motoveicoli ad uso speciale o trasporto specifico di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t (categoria N1);
  • rimorchi progettati e costruiti per il trasporto di merci o persone, nonché per l'alloggiamento di persone, aventi una massa complessiva non superiore a 3,5 tonnellate (categorie O1 e O2);
  • autoveicoli per trasporto promiscuo persone e cose ad uso privato - immatricolati fino al 1999 (compreso l’eventuale carrello appendice);
  • autocaravan di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t;
  • motoveicoli e ciclomotori, compresi i quadricicli leggeri.

Pertanto, i veicoli precedentemente elencati devono essere sottoposti nel 2021:

  • a revisione periodica quadriennale se immatricolati per la prima volta nel 2017 (entro il mese di rilascio della carta di circolazione);
  • a revisione periodica biennale se già revisionati nel 2019 (entro il mese in cui è stata effettuata l'ultima revisione).

 

Rimorchi di massa complessiva non superiore a 3,5 t

Con riferimento all’obbligo di revisione dei soli rimorchi aventi una massa complessiva non superiore a 3,5 tonnellate, dal 2018 le revisioni devono essere effettuate, solo presso gli uffici motorizzazione civile, secondo le stesse scadenze previste per autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori ovvero 4 anni dalla prima immatricolazione e, poi, ogni 2 anni.

 

REVISIONE ANNUALE (solo presso la Motorizzazione Civile)

 Deve essere disposta ogni anno per i seguenti veicoli:

  • veicoli destinati al trasporto di persone, ad es. autobus con numero di posti superiore a nove compreso quello del conducente (categorie M2 ed M3);
  • autoveicoli (autocarri, autocarri per trasporto specifico autobetoniere, mezzi d'opera) destinati ai trasporti di cose aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t – compreso l’eventuale carrello appendice (categorie N2 ed N3);
  • autoveicoli ad uso speciale (autopompe per calcestruzzo, trattrici stradali, autospazzatrici, autospazzaneve, autoveicoli gru, autoperforatrici) aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t (categorie N2 ed N3);
  • rimorchi e semirimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t (categorie O3 ed O4);
  • taxi;
  • autoambulanze;
  • veicoli adibiti a noleggio con conducente;
  • veicoli atipici (es. autoveicoli d’epoca e d’interesse storico e collezionistico o auto elettriche leggere da città).

Detti veicoli (esclusi quelli già sottoposti nell'anno in corso a visita e prova) devono essere sottoposti a revisione annuale a partire dall'anno successivo a quello di prima immatricolazione entro il mese di rilascio della carta di circolazione e successivamente ogni anno entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l'ultima revisione.

Devono essere sottoposti a revisione anche tutti i veicoli che, sebbene obbligati, non hanno effettuato detta revisione negli anni precedenti: la loro circolazione, infatti, è soggetta a sanzione.

 

REVISIONI VEICOLI - ANNO 2020

Come già segnalato, a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, le revisioni dei veicoli relative allo scorso anno (anno 2020) hanno avuto una serie di proroghe, pertanto dovevano essere sottoposti a revisione:

  • fino al 31 ottobre 2020 i veicoli che avrebbero dovuto essere sottoposti a revisione entro il 31 luglio 2020;
  • fino al 31 dicembre 2020 i veicoli da sottoporre a revisione entro il 30 settembre 2020;
  • fino al 28 febbraio 2021 i veicoli per i quali la scadenza della revisione era fissata al 31 dicembre 2020.

 

CONTROLLO OBBLIGATORIO GAS DI SCARICO AUTOVEICOLI

L’art. 11 comma 8 della legge 4 aprile 2012 n. 35 stabilisce che, a decorrere dall’anno 2012, il controllo obbligatorio dei gas di scarico degli autoveicoli (c.d. bollino blu) non è più annuale, ma deve essere effettuato esclusivamente al momento della revisione obbligatoria dei veicoli.

 

CONTROLLO BIENNALE TACHIGRAFI

L’art. 11 comma 9 della sopracitata legge 4 aprile 2012 n. 35 prescrive che gli apparecchi di controllo installati sui veicoli adibiti al trasporto su strada (c.d. cronotachigrafi e disciplinati dal Regolamento CEE n. 3821/85 e successive modificazioni) sono controllati ogni due anni dalle officine autorizzate alla riparazione degli apparecchi stessi.

Si segnala alle imprese che l’attestazione di avvenuto controllo biennale dei tachigrafi deve essere esibita in occasione della revisione periodica dei mezzi prevista dall’art. 80 del Codice della Strada.

 

CIRCOLAZIONE OLTRE IL TERMINE STABILITO PER LA REVISIONE

A seguito delle modifiche introdotte dall’art. 9 comma 4 del D.M. 19 maggio 2017 n. 214 (recepimento della Direttiva 2014/45/UE), in presenza di prenotazione effettuata entro i prescritti termini di revisione e fino alla data fissata per la presentazione a visita e prova, è consentita la circolazione dei veicoli anche oltre i termini di scadenza della revisione per essi prescritti.

L'agevolazione riguarda solo le prenotazioni effettuate presso i centri di controllo pubblici e non è consentita in presenza di carta di circolazione revocata, sospesa o ritirata, con provvedimento ancora operante.

Eventuali prenotazioni, effettuate dopo la scadenza dei termini prescritti, possono essere annotate sulla domanda di revisione; esse comunque sono inefficaci ai fini dell'autorizzazione alla circolazione, permettendo soltanto che il veicolo sia condotto alla visita di revisione, con le limitazioni atte a garantire la sicurezza della circolazione, nel giorno per il quale la visita stessa risulta prenotata.

 

DOVE EFFETTUARE LA REVISIONE

Per effettuare le citate revisioni annuali dei veicoli, è necessario rivolgersi solo presso il Dipartimento dei Trasporti Terrestri della Motorizzazione Civile (DTT) e compilare il modello MC 2100, in distribuzione presso gli uffici del DTT.

Per le revisioni periodiche dei veicoli, capaci di contenere al massimo 16 persone compreso il conducente o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate (eccetto i rimorchi), è possibile rivolgersi sia al DTT sia presso officine convenzionate/centri di revisione autorizzati.

 

CERTIFICATO DI REVISIONE

A partire dal 31 marzo 2019, la Motorizzazione Civile e le officine/centri di revisione dovranno rilasciare ai proprietari dei veicoli il certificato di revisione (tale novità è stata introdotta dal D.M. 19 maggio 2017 n. 214).

In sede di revisione, il personale tecnico autorizzato dovrà annotare gli esiti dei controlli effettuati, riportando i dati obbligatori previsti dall’Allegato 2 al D.M. 214/2017, compresa la lettura del contachilometri al momento del controllo.   

 

TARIFFE APPLICABILI PER LA REVISIONE DEI VEICOLI

Le tariffe applicabili alle operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi sono pari a € 45,00.

Pertanto, per le operazioni di revisione presso gli Uffici della Motorizzazione Civile andrà corrisposto, in via anticipata, l’importo di € 45,00 sul conto corrente postale n. 9001 intestato al Dipartimento Trasporti Terrestri - Roma.

Diversamente, per le operazioni svolte presso officine autorizzate, l’utente dovrà corrispondere anticipatamente l’importo della tariffa (€ 45,00) a cui vanno aggiunti l’IVA al 22% (€ 9,90), e la tariffa di motorizzazione (€ 10,20 sul c.c.p. n. 9001 intestato al Dipartimento Trasporti Terrestri - Roma) ed il corrispettivo del versamento postale di detta tariffa (€ 1,80), per un totale di € 66,90.

 

SANZIONI (Codice della Strada)

  • omessa revisione (articolo 80, c. 14): sanzione pecuniaria (da 173,00 a 694,00);
  • ripetuta omessa revisione (articolo 80, c. 14): sanzione pecuniaria raddoppiabile rispetto a quella sopra indicata (a partire da 364,00);
  • circolazione con veicolo sospeso dalla circolazione (art. 80, c. 14): da 998,00 a 7.993,00 e fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni. In caso di reiterazione delle violazioni si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo;
  • chiunque produce agli organi competenti attestazione di revisione falsa (articolo 80, c. 17) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 430,00 a 731,00. Da tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione (secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI del C.d.S.);
  • circolazione con dispositivi obbligatori mancanti o non conformi alle disposizioni (art. 72, c.13): da € 87 a € 344.

Non è più previsto il ritiro della carta di circolazione nel caso di circolazione con revisione scaduta (legge 29 luglio 2010 n. 120). Nel caso di circolazione con revisione scaduta l’agente accertatore provvederà alla sospensione dalla circolazione del veicolo apponendo specifica dicitura sulla carta di circolazione.

 

REVISIONE MACCHINE OPERATRICI E AGRICOLE

Il Decreto Interministeriale 28/02/2019 n. 80 ha modificato le scadenze previste dal Decreto Interministeriale del 20/05/2015 relative alla revisione periodica delle macchine agricole ed operatrici prevista dagli articoli 111 e 114 del Codice della Strada.

Le scadenze per la revisione periodica delle macchine operatrici sono elencate di seguito:

  • veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1983 – revisione entro il 30 giugno 2021;
  • veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1995 – revisione entro il 30 giugno 2022;
  • veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2018 – revisione entro il 30 giugno 2023;
  • veicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2019 – revisione al 5° anno entro la fine del mese di prima immatricolazione.

 

Nel caso in cui, a seguito della situazione di emergenza sanitaria ancora in essere, dovessero subentrare ulteriori proroghe o modifiche, sarà nostra cura darne segnalazione ai soci.


Referenti

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