Revisione veicoli anno 2018

I veicoli a motore e loro rimorchi devono essere sottoposti a revisione annuale oppure a revisione periodica (quadriennale - biennale) secondo le disposizioni previste dall’articolo 80 del Codice della Strada.

Suggerimento n. 563/151 del 18 dicembre 2017


Precedenti comunicazioni

Suggerimenti n. 9/2016 e n. 551/2016

 

Le revisioni dei veicoli a motore e dei loro rimorchi per l’anno 2018 devono avvenire secondo le modalità di seguito indicate.

 

A) REVISIONE PERIODICA QUADRIENNALE – BIENNALE (presso la Motorizzazione Civile oppure presso officine private autorizzate)

Deve essere effettuata entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e, successivamente, ogni due anni dalla prima revisione e comunque, ogni due anni dalla data dell’ultima revisione, per i seguenti veicoli:

 - autovetture (compreso l’eventuale carrello appendice);

 - autocarri, motocarri adibiti al trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t;

- autoveicoli e motoveicoli ad uso speciale o trasporto specifico di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t;

- autoveicoli per trasporto promiscuo persone e cose ad uso privato - immatricolati fino al 1999 (compreso l’eventuale carrello appendice);

- autocaravan di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t;

- motoveicoli e ciclomotori, compresi i quadricicli leggeri.

Pertanto, i veicoli precedentemente elencati devono essere sottoposti nel 2018:

- a revisione periodica quadriennale se immatricolati per la prima volta nel 2014 (entro il mese di rilascio della carta di circolazione);

- a revisione periodica biennale se già revisionati nel 2016 (entro il mese in cui è stata effettuata l'ultima revisione).

 

B) REVISIONE ANNUALE (solo presso la Motorizzazione Civile)

Deve essere disposta ogni anno per i seguenti veicoli:

- veicoli destinati al trasporto di persone (es. autobus con numero di posti superiore a nove compreso quello del conducente);

- autoveicoli (autocarri, autocarri per trasporto specifico autobetoniere, mezzi d'opera) destinati ai trasporti di cose aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t – compreso l’eventuale carrello appendice;

- autoveicoli ad uso speciale (autopompe per calcestruzzo, trattrici stradali, autospazzatrici, autospazzaneve, autoveicoli gru, autoperforatrici) aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t;

- rimorchi e semirimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t;

- taxi;

- autoambulanze;

- veicoli adibiti a noleggio con conducente;

- veicoli atipici (es. autoveicoli d’epoca e d’interesse storico e collezionistico o auto elettriche leggere da città).

Detti veicoli (esclusi quelli già sottoposti nell'anno in corso a visita e prova) devono essere sottoposti a revisione annuale a partire dall'anno successivo a quello di prima immatricolazione entro il mese di rilascio della carta di circolazione e successivamente ogni anno entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l'ultima revisione.

Devono essere sottoposti a revisione anche tutti i veicoli che, sebbene obbligati, non hanno effettuato detta revisione negli anni precedenti: la loro circolazione infatti è soggetta a sanzione.

Per i veicoli soggetti a revisione annuale, prenotati entro i termini della scadenza (ma per una data successiva a questa), è consentita la circolazione anche oltre il termine di scadenza, e fino alla data fissata per la revisione.

Rimorchi di massa complessiva fino a 3,5 t

Ad oggi, e salvo nuove disposizioni, resta ancora in vigore il D.M. 17 gennaio 2003 che dispone la revisione dei rimorchi di massa complessiva fino a 3,5 t e immatricolati per la prima volta entro il 31 dicembre 1997, con esclusione di quelli che, successivamente al 1° gennaio 1999, siano stati sottoposti a visita e prova ai sensi degli articoli 75 o 80 del Codice della Strada.

Tale revisione potrà essere effettuata esclusivamente presso gli uffici provinciali della Motorizzazione Civile.

 

CONTROLLO OBBLIGATORIO GAS DI SCARICO AUTOVEICOLI

L’art. 11 comma 8 della legge 4 aprile 2012 n. 35 stabilisce che, a decorrere dall’anno 2012, il controllo obbligatorio dei gas di scarico degli autoveicoli (c.d. bollino blu) non è più annuale, ma deve essere effettuato esclusivamente al momento della revisione obbligatoria dei veicoli.

 

CONTROLLO BIENNALE CRONOTACHIGRAFI

L’art. 11 comma 9 della sopracitata legge 4 aprile 2012 n. 35 prescrive che gli apparecchi di controllo installati sui veicoli adibiti al trasporto su strada (c.d. cronotachigrafi e disciplinati dal Regolamento CEE n. 3821/85 e successive modificazioni) sono controllati ogni due anni dalle officine autorizzate alla riparazione degli apparecchi stessi.

Si segnala alle imprese che l’attestazione di avvenuto controllo biennale dei cronotachigrafi deve essere esibita in occasione della revisione periodica dei mezzi prevista dall’art. 80 del Codice della Strada.

 

CIRCOLAZIONE OLTRE IL TERMINE STABILITO PER LA REVISIONE

Le autovetture ad uso privato, gli autocaravan, gli autocarri fino a 3,5 tonnellate, non possono più circolare oltre il termine stabilito per la revisione qualora questa non sia stata eseguita nel termine stesso, anche nel caso in cui sia stata effettuata la prenotazione nei termini.

Diversamente e, soltanto per i veicoli soggetti a revisione annuale, la prenotazione della revisione effettuata entro il termine stabilito per la revisione stessa consente la circolare anche dopo la scadenza del termine e fino al giorno stabilito per la visita e prova.

 

DOVE EFFETTUARE LA REVISIONE

Per effettuare le citate revisioni annuali dei veicoli precisati al punto B, è necessario rivolgersi solo presso il Dipartimento dei Trasporti Terrestri  della Motorizzazione Civile (DTT) e compilare il modello MC 2100, in distribuzione presso gli uffici del DTT.

Per le revisioni periodiche dei veicoli indicati al punto A, e capaci di contenere al massimo 16 persone compreso il conducente o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate (eccetto i rimorchi), è possibile rivolgersi sia al DTT sia presso officine convenzionate/autorizzate.

 

TARIFFE APPLICABILI PER LA REVISIONE DEI VEICOLI

Le tariffe applicabili alle operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi effettuate nell’anno 2018 sono pari a € 45,00.

Pertanto, per le operazioni di revisione presso gli Uffici della Motorizzazione Civile andrà corrisposto, in via anticipata, l’importo di € 45,00 sul conto corrente postale n. 9001 intestato al Dipartimento Trasporti Terrestri - Roma.

Diversamente, per le operazioni svolte presso officine autorizzate, l’utente dovrà corrispondere anticipatamente l’importo della tariffa (€ 45,00) a cui vanno aggiunti l’IVA al 22% (€ 9,90), e la tariffa di motorizzazione (€ 10,20 sul c.c.p. n. 9001 intestato al Dipartimento Trasporti Terrestri - Roma) ed il corrispettivo del versamento postale di detta tariffa (€ 1,80), per un totale di € 66,90.

 

SANZIONI (art. 80 Codice della Strada)

- omessa revisione (articolo 80, c. 14): sanzione pecuniaria (da 169,00 a 680,00 con pagamento entro 5 gg.€ 118,30);

- ripetuta omessa revisione (articolo 80, c. 14): sanzione pecuniaria raddoppiabile rispetto a quella sopra indicata (a partire da 338,00);

- circolazione con veicolo sospeso dalla circolazione (art. 80, c. 14): da 959,00 a 7.837,00 (con pagamento entro 5 gg. € 1.371,30) e fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni. In caso di reiterazione delle violazioni si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo;

- chiunque produce agli organi competenti attestazione di revisione falsa (articolo 80, c. 17) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 422,00 a 697,00 (pagamento entro 5 gg. € 295,40). Da tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione (secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI del C.d.S.).

Non è più previsto il ritiro della carta di circolazione nel caso di circolazione con revisione scaduta (legge 29 luglio 2010 n. 120). Nel caso di circolazione con revisione scaduta l’agente accertatore provvederà alla sospensione dalla circolazione del veicolo apponendo specifica dicitura sulla carta di circolazione.


Referenti

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