Responsabilità solidale negli appalti - Applicazione oltre i casi previsti - Sentenza della Corte Costituzionale n. 254/2017

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro individua, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 254/2017, ulteriori casi di applicazione della responsabilità solidale.

Suggerimento n. 214/36 del 18 aprile 2018


Come noto, l’articolo 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003 dispone che, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.

Con sentenza n. 254 del 6 dicembre 2017, la Corte Costituzionale, in un’ipotesi di subfornitura, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata sull’articolo di cui sopra, stabilendo, peraltro, l’applicazione estensiva di detto articolo, sulla base del principio secondo il quale la norma sulla responsabilità solidale - che vuole proprio evitare che i meccanismi di decentramento e di dissociazione fra la titolarità del contratto di lavoro e l’utilizzazione della prestazione vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell’esecuzione del contratto commerciale - non giustifica un’esclusione della garanzia nei confronti dei dipendenti del subfornitore, atteso che la tutela del soggetto che assicura un’attività lavorativa indiretta non può non estendersi a tutti i livelli di decentramento. Diversamente, si aprirebbero contrasti con l’articolo 3 della Costituzione.

Sulla base di tali considerazioni, l’articolo 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003, a giudizio della Corte Costituzionale, va correttamente interpretato nel senso che il committente/appaltatore è obbligato in solido anche con il subfornitore, relativamente ai crediti lavorativi, contributivi e assicurativi dei dipendenti di questi, al pari quindi di quanto lo è verso i dipendenti del subappaltatore.

L’ Ispettorato Nazionale del Lavoro, con le circolari n. 6 e n. 7/2018, ha provveduto ad individuare - anche in relazione a comportamenti distorsivi e fraudolenti rilevati in sede ispettiva - una serie di ipotesi che, a suo parere, comportano l’applicazione del principio affermato dalla Corte Costituzionale.

Nel rimandare alle anzidette comunicazioni per eventuali approfondimenti, evidenziamo di seguito le ulteriori ipotesi di responsabilità solidale relative ai crediti lavorativi, contributivi e assicurativi, dei dipendenti

a) contratto di subfornitura: il committente è obbligato in solido con il subfornitore nei confronti dei dipendenti di quest’ultimo, laddove la subfornitura si estrinsechi in un controllo diretto ed integrale sull’esecuzione dei lavori da parte dell’impresa committente, attraverso un processo di esternalizzazione e parcellizzazione del processo produttivo;
b) consorzio: il consorzio è solidalmente responsabile nei confronti dei dipendenti delle società consorziate;
c) distacco nazionale (articolo 30 del D.Lgs. n. 276/2003): la società utilizzatrice (distaccataria) è responsabile in solido con la società distaccante nei confronti dei lavoratori occupati in distacco;
d) distacco transnazionale (D.Lgs. n. 136/2016 - V. nostro Suggerimento n. 561/2016): la società utilizzatrice in Italia è responsabile in solido con la società distaccante estera, nei confronti dei lavoratori occupati in distacco, non soltanto nei casi in cui la prestazione di servizi sia riconducibile ad una filiera di appalto/subappalto ma anche laddove la stessa consista in altre operazioni commerciali;
e) distacco e co-datorialità nei contratti di rete: le eventuali omissioni afferenti il trattamento retributivo o contributivo espongono a responsabilità in solido tutti i co-datori di lavoro, a far data dalla messa “a fattor comune” dei lavoratori interessati.

 

L’Ispettorato Nazionale ricorda infine che restano ferme le altre ipotesi di responsabilità previste dalle disposizioni specifiche che regolano particolari tipologie contrattuali, come, ad esempio, la somministrazione di lavoro, ove è espressamente prevista la responsabilità in solido tra utilizzatore e somministratore (articolo 35, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015).


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