RENTRI – ultimi chiarimenti del Ministero dell’Ambiente
Il Ministero dell’Ambiente ha fornito recenti chiarimenti sulle modalità di compilazione dei nuovi modelli di Formulario di identificazione dei Rifiuti (FIR) da vidimare e stampare tramite il portale web RENTRI.
Suggerimento n. 133/36 del 6 marzo 2025
Segnaliamo alle imprese associate che il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica ha fornito alcuni recenti chiarimenti sull’utilizzo e sulle modalità di compilazione dei nuovi modelli di Formulario di identificazione del rifiuto (FIR) e di Registro di carico e scarico rifiuti.
Sul sito web di RENTRI (https://www.rentri.gov.it/it) sono state infatti pubblicate le ultime FAQ che chiariscono alcuni aspetti fondamentali che fino ad oggi, avevano generato dubbi operativi per gli operatori, rispettivamente:
- utilizzo di timbri sul FIR cartaceo: è stato specificato che è ammessa la possibilità di utilizzare i timbri in sede di compilazione del FIR laddove questi contengano tutti i dati necessari per indicare i vari soggetti interessati (produttore/detentore, trasportatore, destinatario, intermediario/commerciante).
- ordine cronologico di vidimazione: è stato chiarito che i FIR non devono essere necessariamente utilizzati nell’ordine cronologico con il quale sono stati vidimati.
- data di emissione del FIR: è stato evidenziato che questa è diversa dalla data di vidimazione del FIR (assegnata automaticamente dal sistema RENTRI, attraverso il servizio di vidimazione digitale) per cui, dopo la stampa, sarà l’utente a doverla inserire, con la specifica che tale data può essere precedente o uguale a quella di inizio del trasporto e, quindi, mai successiva ad esso.
- peso presunto/verificato in partenza: è stato precisato che la casella “peso verificato in partenza” deve essere barrata solo nel caso di quantità verificata in partenza con strumenti di misurazione del peso nella disponibilità del produttore/detentore e che, anche in presenza di uno strumento di misurazione, comunque non si è comunque obbligati a barrare tale casella.
- stampa fronte/retro: il MASE ha confermato che laddove il trasporto di rifiuti non preveda l’utilizzo di più trasportatori o intermediari, non vi è la necessità di compilare la sezione del trasporto intermodale di cui alla terza pagina del FIR e che, in questo caso, l’utente può scegliere di stampare anche fronte/retro solo le prime due pagine di ogni FIR.
Per un maggiore approfondimento sugli ulteriori temi trattati si rimanda alla sezione “Nuove schede informative” RENTRI di cui al seguente link e alle nostre precedenti comunicazioni (Suggerimenti n. 88/2025 e n. 27/2025).