RENTRI – novità e aggiornamenti

Il MASE ha fornito alcuni chiarimenti specificando a quali condizioni i cantieri sono esclusi da RENTRI. Nel portale dedicato a RENTRI sono disponibili i nuovi modelli di FIR e registro cronologico.

Suggerimento n. 464/93 del 11 ottobre 2024


Precedenti comunicazioni

Suggerimento n. 443/2024

 

Informiamo le imprese associate che il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) tramite la circolare n. 0175422 dello scorso 27 settembre, ha risposto alla nota del 22 luglio 2024 predisposta da Confindustria e contenente alcuni quesiti su RENTRI, specificando a quali condizioni sussiste l’obbligo di iscrizione dei cantieri al nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti (RENTRI).

Ai sensi dell’art. 12, comma 5, del D.M. n. 59/2023 per l'iscrizione al RENTRI è dovuto un diritto di segreteria con riferimento ad ogni unità locale soggetta all'obbligo di iscrizione.

La definizione di unità locale, che assume quindi una valenza determinante ai fini del corretto adempimento degli obblighi di iscrizione al RENTRI, è fornita dall’art. 3, comma 1, lett. a) del medesimo D.M. n. 59/2023. Nello specifico la stessa viene intesa come “una sede operativa, quale, a titolo esemplificativo, laboratorio, officina, stabilimento, negozio, ovvero sede amministrativa o gestionale, quale, a titolo esemplificativo, ufficio, magazzino, deposito, ubicata in luogo coincidente o diverso dalla sede legale, nella quale l’operatore esercita stabilmente una o più attività economiche e dove sono realizzate le attività da cui deriva l’obbligo di iscrizione, ovvero attività per le quali l’operatore procede volontariamente all’iscrizione”.

Dunque, affinché possa parlarsi di “unità locale” ai fini dell’iscrizione RENTRI, vi deve essere la contemporaneità di due presupposti: l’esercizio stabile di attività economiche e lo svolgimento nell’unità stessa, delle predette attività da cui deriva l’obbligo di iscrizione al RENTRI.

Confindustria con nota del 22 luglio del 2024 aveva così sottolineato che la norma non sarebbe stata applicabile alla figura dei cantieri poiché per loro natura questi ultimi sono temporanei e mobili e, quindi, difficilmente l’operatore potrebbe svolgervi stabilmente una o più attività economiche.

A supporto di tale interpretazione, veniva richiamata nel documento anche la definizione di “unità locale” fornita nella circolare n. 3202 del Ministero dell’industria del 22 gennaio 1990 nella quale viene operata una distinzione netta tra tre categorie di unità locale e, nello specifico, viene chiarito che, in linea generale, i cantieri non possono essere considerati unità locale operativa o amministrativa.

Ebbene, il MASE ha condiviso tali osservazioni ed ha chiarito che sussiste l’obbligo di iscrizione al RENTRI solo se nel cantiere si determini la produzione di rifiuti pericolosi e al contempo nel cantiere stesso venga esercitata un’attività stabile che impone quindi l’obbligo di iscrizione al RENTRI.

Inoltre, nel caso in cui il cantiere non si configuri come unità locale soggetta all’iscrizione al RENTRI, ma determini la produzione di rifiuti pericolosi , al fine di garantire la tracciabilità dei rifiuti prodotti, l’impresa avrà  l’obbligo di iscrizione al RENTRI della sede legale, annotando sul relativo registro di carico e  scarico la produzione del rifiuto come “rifiuto prodotto fuori dall’unità locale” e per la successiva  movimentazione, riportando sul FIR il “luogo di produzione se diverso dall’unità locale”.

 

Segnaliamo che il portale dedicato al RENTRI è stato recentemente implementato di nuovi servizi che permetteranno agli operatori di continuare a testare e prendere dimestichezza con le funzionalità del RENTRI.

 

Nuovi modelli di FIR e Registro cronologico

Sono stati resi disponibili i modelli di FIR e registro cronologico nel formato definitivo di riferimento che dovrà poi essere utilizzato dagli operatori. Questi, sia per struttura che per sequenza, sono conformi a quelli approvati con il DM n. 59/2023.

A partire dal 4 novembre 2024 sarà utilizzabile il servizio di stampa su supporto cartaceo del format di Registro cronologico di carico e scarico da vidimare presso le Camere di Commercio.

Il servizio sarà accessibile attraverso il portale RENTRI e non richiederà alcuna registrazione o iscrizione.

La vidimazione, invece, avviene in modalità distinte:

  • per i soggetti tenuti a iscriversi al RENTRI questa avverrà in automatico utilizzando il portale RENTRI;
  • per gli altri soggetti, prima di procedere alla prima annotazione sul registro stampato dovranno vidimare il Registro presso la CCIAA utilizzando il servizio di supporto, disponibile sul portale www.rentri.gov.it.

 

Area DEMO di RENTRI

Accedendo all’area DEMO sin d’ora è possibile utilizzare:

  • l’area “Produttori di rifiuti non iscritti” che consente ai Produttori di rifiuti che non devono iscriversi al RENTRI (quindi, ad esempio, le imprese edili che producono rifiuti non pericolosi) di provare a: registrarsi, emettere i FIR in modalità cartacea per vidimarli digitalmente, effettuare il download della copia del FIR controfirmato e datato in arrivo dal destinatario.
  • i “servizi per l’interoperabilità”, tra cui: la guida per il “Registro in formato digitale”; i servizi per l’interoperabilità (cioè, quei servizi che consentono di trasmettere al RENTRI i dati del Registro e del FIR); il servizio di validazione strutturale dei dati del registro informatico (permette il controllo tra i dati del registro informativo e i dati trasmessi al RENTRI, ed è accessibile anche in area riservata “Operatori” e “Soggetti Delegati”).

Si ricorda che l’accesso può essere effettuato con diversi strumenti digitali di autenticazione:

  • SPID per persona fisica
  • SPID per persona giuridica
  • Carta Nazionale dei Servizi (CNS)
  • Carta di Identità Elettronica (CIE)

Nel caso di dispositivi di identità digitale intestati a persona fisica, questa deve avere poteri per rappresentare l’impresa oppure deve essere stata incaricata ad operare dall’impresa o dall’ente o dall’organizzazione tramite apposita procedura.

 

Webinar RENTRI organizzato da ANCE

Come già segnalato, il 28 ottobre 2024 alle ore 11.00 si terrà un webinar di approfondimento sul nuovo sistema elettronico di tracciabilità dei rifiuti - RENTRI.

Il webinar ha l’obiettivo di fornire alle imprese il massimo supporto nel passaggio a questo nuovo strumento di tracciabilità elettronico, fornendo alle imprese indicazioni operative sugli adempimenti per la corretta gestione dei rifiuti, e in particolare sui nuovi modelli di formulario di identificazione dei rifiuti e registro cronologico. Per tutti i dettagli si rimanda al Suggerimento n. 461/2024.

 

 


Referenti

Questo contenuto è riservato agli iscritti ad Assimpredil Ance. Se sei iscritto ad Assimpredil Ance, accedi. Se ancora non lo sei, scopri come fare.
Tags: Rifiuti