RENTRI - Anticipazione dei termini per l’accesso ai servizi online

Il MASE ha reso noto, con un comunicato pubblicato sul portale RENTRI il 13 settembre scorso, che per venire incontro alle esigenze organizzative delle imprese e del sistema Camerale, dal 4 novembre 2024 sarà possibile stampare il format di registro cronologico di carico e scarico, da vidimare presso le Camere di Commercio (CCIAA).

Suggerimento n. 443/87 del 30 settembre 2024


Precedenti comunicazioni

Suggerimento n. 535/2023

 

Informiamo le imprese associate che il MASE ha reso noto, con un comunicato pubblicato sul portale RENTRI il 13 settembre scorso che, per venire incontro alle esigenze organizzative delle imprese e del sistema Camerale, dal 4 novembre 2024 sarà possibile stampare il format di registro cronologico di carico e scarico, da vidimare presso le Camere di Commercio (CCIAA). Inoltre, ricordiamo che l’entrata in operatività del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti è ormai prossima: la prima parte dei soggetti tenuti ad iscriversi dovrà farlo tra il 15 dicembre 2024 ed il 13 febbraio 2025.

 

Importante

Le imprese edili che producono rifiuti speciali non pericolosi sono escluse da RENTRI.

 

SOGGETTI OBBLIGATI A RENTRI

Sono obbligati a iscriversi a RENTRI solo i produttori di rifiuti speciali pericolosi e quei soggetti che, già oggi, sono obbligati a tenere il registro di carico e scarico e a presentare la dichiarazione MUD, ai sensi dell’art. 12, comma 1 lett. e) del D.M. n. 59 del 2023, nello specifico:

  • gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
  • i produttori di rifiuti pericolosi;
  • gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
  • i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
  • i soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006, con riferimento ai rifiuti non pericolosi.

 

LE SCADENZE

Ai sensi di quanto disposto dal D.D. n. 97 del 22 settembre 2023, dovranno procedere con l’iscrizione al RENTRI i seguenti soggetti secondo le scadenze così riportate:
a) Dal 15.12.24 ed entro il 13.02.25:
  - Impianti di trattamento rifiuti
  - Trasportatori di rifiuti
  - Commercianti/intermediari di rifiuti
  - Consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
  - Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi con più di 50 dipendenti
  - Imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da attività artigianali, industriali, recupero smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e altri trattamenti delle acque e dalla depurazione, nonché produttori di rifiuti da abbattimento fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie con più di 50 dipendenti
  - Delegati (associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse)
     
b) Dal 15.06.25 ed entro il 14.08.2025:
  - Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi aventi tra 10 e 50 dipendenti
  - Imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da attività artigianali, industriali, recupero smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e altri trattamenti delle acque e dalla depurazione, nonché produttori di rifiuti da abbattimento fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie, aventi tra i 10 e i 50 dipendenti
     
c) Dal 15.12.25 ed entro il 13.02.26:
  - Imprese/enti e produttori di pericolosi (fino a 10 dipendenti)
  - Produttori di pericolosi diversi da imprese o enti

 

FIR

Il modello del formulario di identificazione del rifiuto (FIR) di cui al D.M. 145/1998 (c.d. “vecchio modello”) può essere utilizzato sino al 12 febbraio 2025 in formato cartaceo. Precisamente, con una delle seguenti modalità:

  • vidimazione digitale tramite i servizi forniti dal RENTRI a partire dal 23 gennaio 2025;
  • vidimazione digitale (tramite il servizio VIVIFIR) e compilazione con sistemi gestionali;
  • vidimazione digitale (tramite il servizio VIVIFIR) e compilazione manuale;
  • vidimazione presso la CCIAA e compilazione manuale.

 

A partire dal giorno successivo, ossia dal 13 febbraio 2025, tutti i soggetti che devono emettere il FIR, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 152/2006, a prescindere, quindi, dalla sussistenza o meno dell’obbligo di iscrizione al RENTRI, devono utilizzare il nuovo modello del formulario di identificazione del rifiuto riportato all’Allegato II del D.M. 4 aprile 2023 n.59, e non sarà possibile utilizzare i vecchi modelli anche se già vidimati.

Il FIR dovrà quindi essere vidimato digitalmente tramite il RENTRI e compilato con una delle seguenti modalità:

  • mediante sistemi gestionali interni;
  • tramite il servizio di supporto messo a disposizione dal RENTRI;
  • manualmente.

 

REGISTRO DI CARICO E SCARICO

Così come per i FIR, dal 13 febbraio 2025 non sarà più possibile utilizzare i modelli di registro cronologico di carico e scarico definiti dal D.M. 148/1998 c.d. “vecchi”, anche se già vidimati.

Attraverso il comunicato pubblicato dal Ministero dell’Ambiente sul portale del RENTRI il 13 settembre scorso si rende noto che dal 4 novembre si potrà stampare dal portale RENTRI il format di Registro di carico e scarico, da vidimare presso le Camere di Commercio (CCIAA).

Gli operatori non tenuti ad iscriversi al RENTRI entro il 13 febbraio 2025 dovranno vidimare presso la CCIAA il format di registro cronologico di carico e scarico stampato su supporto cartaceo attraverso il servizio disponibile sul portale www.rentri.gov.it, prima di procedere alla prima annotazione su tale registro e quindi anche dopo la scadenza del 13 febbraio 2025.

Fermo restando l’utilizzabilità del nuovo modello di Registro di carico e scarico a partire dal 13 febbraio 2025, la vidimazione digitale del Registro stesso, tramite i servizi forniti dal RENTRI, è invece disponibile dal 23 gennaio 2025.

Per approfondimenti in merito a iscrizione, compilazione dei nuovi modelli di Registri e FIR digitali e novità sulle modalità operative di funzionamento si rimanda alle slides RENTRI predisposte da ANCE e riservate ai soci.

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link: https://www.rentri.gov.it/.

 

Allegati


Referenti

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Tags: Rifiuti