RENTRI – modalità operative per accesso e iscrizione

Il MASE ha pubblicato il Decreto Direttoriale n. 143/2023 contenente le modalità operative per l’accesso e l’iscrizione al sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti c.d. RENTRI. Le imprese edili che producono rifiuti speciali non pericolosi sono escluse da RENTRI.

Suggerimento n. 535/85 del 14 novembre 2023


Precedenti comunicazioni

Suggerimento n. 310/2023

 

Informiamo le imprese associate che il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha pubblicato il Decreto Direttoriale n. 143 del 6 novembre 2023 contenente le modalità operative per l’accesso e l’iscrizione al sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti c.d. RENTRI (in attuazione dell’art. 21, comma 1, lettere a), b), c) e g) del D.M. n. 59 del 2023).

 

Importante

Le imprese edili che producono rifiuti speciali non pericolosi sono escluse da RENTRI.

Con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti obbligati a iscriversi a RENTRI sono solo quelli individuati all'articolo 189, comma 3, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e che rimanda a sua volta all’art. 184 comma 3 lettere c), d), g) del D.Lgs. 152/06.

Dato che le imprese edili sono ricomprese però nella lettera b) dell’art. 184, comma 3 del D.Lgs. 152/06 ne consegue che per la produzione di rifiuti speciali non pericolosi non rientrano tra i soggetti obbligati ad aderire a RENTRI.

 

SOGGETTI OBBLIGATI A RENTRI

Sono obbligati a iscriversi a RENTRI solo i produttori di rifiuti speciali pericolosi e quei soggetti  che, già oggi, sono obbligati a tenere il registro di carico e scarico e a presentare la dichiarazione MUD, ai sensi dell’art. 12, comma 1 lett. e) del D.M. n. 59 del 2023, nello specifico:

  1. a) gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
  1. b) i produttori di rifiuti pericolosi;
  1. c) gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
  1. d) i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
  1. e) i soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006, con riferimento ai rifiuti non pericolosi.

Il Decreto Direttoriale n. 143 del 6 novembre 2023 contiene 18 schede operative, per ognuna delle quali è stato individuato il soggetto destinatario, articolate nelle seguenti sezioni:

  • modalità operative per l’iscrizione al RENTRI da parte degli operatori;
  • modalità operative per la gestione del registro cronologico di carico e scarico e del formulario di identificazione del rifiuto (di seguito FIR) in formato cartaceo;
  • modalità operative per la tenuta del registro cronologico di carico e scarico e del FIR mediante sistemi gestionali;
  • modalità operative per la trasmissione dei dati del registro cronologico di carico e scarico e del FIR mediante interoperabilità;
  • modalità operative per la tenuta del registro cronologico di carico e scarico e del FIR e per la trasmissione dei dati mediante servizi di supporto;
  • requisiti e specifiche tecniche.

Il MASE ha comunque specificato che le modalità di compilazione dei modelli di FIR e Registro di carico e scarico, nonché i requisiti per i servizi di consultazione da parte delle amministrazioni interessate e i manuali e le guide sintetiche a supporto degli operatori e degli utenti verranno approvate con successivi decreti direttoriali.

Per approfondimenti si rimanda al Suggerimento n. 310/2023 e al seguente link: https://www.rentri.gov.it/.


Referenti

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Tags: Rifiuti