Regione Lombardia - Ordinanza n. 484/2026 - In caso di rischio alto, vietato il lavoro nei cantieri edili all’aperto dal 10 giugno 2026 al 23 settembre 2026, dalle ore 12,30 alle ore 16,00 - Richiesta di cassa integrazione guadagni ordinaria

Regione Lombardia ha emanato un’apposita Ordinanza per vietare il lavoro nei cantieri edili all’aperto e nelle cave, con esposizione prolungata al sole, dalle ore 12,30 alle ore 16,00 con decorrenza da oggi 10 giugno 2026 al 23 settembre 2026, limitatamente ai giorni contrassegnati dal livello di rischio ALTO.

Suggerimento n. 303/60 del 10 giugno 2026


Da oggi 10 giugno 2026 e fino al 23 settembre 2026 dalle ore 12,30 alle ore 16,00, entra in vigore il divieto di lavoro nei cantieri edili all’aperto con esposizione prolungata al sole per i quali, nonostante l’adozione di specifiche misure di prevenzione, lo stress da calore comporti rilevanti rischi per la salute dei lavoratori.

Come stabilito dall’Ordinanza n. 484/2026, il predetto divieto è limitato alle giornate per le quali vigerà il rischio ALTO secondo le indicazioni reperibili quotidianamente al seguente link http://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ e più specificatamente, per conoscere il livello di rischio per ogni singolo Comune, consultando il sito https://app.worklimate.it/ordinanza-caldo-lavoro.

La mancata osservanza del divieto comporta le conseguenze sanzionatorie stabilite dall’articolo 650 del Codice penale (arresto fino a 3 mesi ed ammenda fino a euro 206,00), salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

E’ stato previsto che il predetto divieto non trovi applicazione per le Pubbliche Amministrazioni, per i concessionari di pubblico servizio, per i loro appaltatori, quando trattasi di interventi di pubblica utilità, di protezione civile o di salvaguardia della pubblica incolumità. Era già stato chiarito lo scorso anno che, per “interventi di pubblica utilità” esclusi dall’applicazione dell’Ordinanza, non sono in generale da intendersi tutti gli appalti o contratti pubblici, bensì “gli interventi che, secondo il prudenziale apprezzamento dell’amministrazione appaltante, non siano procrastinabili o differibili ad orari diversi per la salvaguardia di servizi pubblici essenziali. Per tali interventi, non soggetti all’applicazione del divieto di lavoro dalle 12.30 alle 16.00 nella località a rischio “ALTO”, come sopra specificato, devono in ogni caso essere applicate idonee misure organizzative ed operative”.

Tale provvedimento deve essere letto congiuntamente agli obblighi già previsti dal D.Lgs. n. 81/2008, alle Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare, alle indicazioni INAIL - Worklimate e alle valutazioni specifiche effettuate dai singoli datori di lavoro nell'ambito della gestione del rischio microclimatico.

Infatti, come noto (v. nostro Suggerimento n. 202/2026), il rischio da calore rientra nell’ambito della valutazione dei rischi dell’articolo 28, del D.Lgs. n. 81/2008, richiedendo al datore di lavoro l’individuazione e l’adozione di misure di prevenzione e protezione, oltreché organizzative dei cantieri, di concerto con il committente ed il CSE.

Tra le altre cose, ricordiamo come sia opportuno individuare una persona (es. un preposto), per la sorveglianza delle misure di tutela specifiche predisposte nel documento di valutazione dei rischi e delle misure di prevenzione.

Si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sul fatto che l'Ordinanza è riferita alle attività svolte in condizioni di esposizione prolungata al sole e con attività fisica intensa e che ogni decisione dovrà essere improntata al principio di massima tutela della salute del lavoratore.

 

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA

Ricordiamo che, in caso di eventi climatici che impattano sullo svolgimento della normale attività lavorativa, rimane sempre possibile avvalersi dello strumento della cassa integrazione guadagni ordinaria.

A tal proposito, ed in presenza di specifiche condizioni, le causali di ricorso al trattamento integrativo salariale possono essere, alternativamente, “eventi meteorologici” o, qualora si rientri nell’ambito di applicazione dell’ordinanza regionale n. 484/2026, “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori”.

In attesa di eventuali ulteriori chiarimenti da parte dell’INPS, consigliamo alle imprese di contattare preventivamente gli uffici dell’Associazione per la predisposizione dell’istanza di cassa integrazione e della relativa relazione tecnica.


Referenti

Questo contenuto è riservato agli iscritti ad Assimpredil Ance. Se sei iscritto ad Assimpredil Ance, accedi. Se ancora non lo sei, scopri come fare.