Referendum ed elezioni amministrative 2016 - Permessi spettanti ai dipendenti
Le leggi n. 53/1990 e n. 69/1992 disciplinano il trattamento economico che deve essere riconosciuto ai lavoratori coinvolti nelle operazioni di voto.
Suggerimento n. 174/29 del 12 aprile 2016
In vista del referendum popolare abrogativo, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 15 febbraio 2016, previsto per il 17 aprile p.v. dalle ore 7.00 alle ore 23.00, e delle elezioni amministrative indette per il 5 giugno 2016, riepiloghiamo di seguito le principali indicazioni per il trattamento economico da riconoscere ai lavoratori interessati dalle predette operazioni di voto.
Regole generali
Ai dipendenti che adempiano funzioni presso gli uffici elettorali (ad esempio: presidenti di seggio, segretari, scrutatori, ecc.), compresi i rappresentanti di lista, di gruppo politico o di partito e dei promotori del referendum, spetta il trattamento economico e normativo a carico del datore di lavoro stabilito dall’articolo 11 della legge n. 53/1990 e dall’articolo 1 della legge n. 69/1992.
In particolare, la normativa prevede che:
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per i giorni di assenza cadenti in giornate lavorative, il dipendente ha diritto al trattamento economico che gli sarebbe spettato in caso di effettiva prestazione lavorativa; quindi, di norma otto ore di retribuzione (comprensiva del 4,95% per riposi annui) ed il relativo accantonamento presso la Cassa Edile per gli operai, mentre per gli impiegati il suddetto trattamento è già compreso nella normale retribuzione mensile; |
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per i giorni cadenti in giornate festive o non lavorative, nei quali il dipendente abbia svolto funzioni presso gli uffici elettorali, l’impresa deve riconoscere: agli operai un importo pari ad otto ore di retribuzione ordinaria, senza la maggiorazione del 18,50% per ferie e gratifica natalizia; agli impiegati, in aggiunta alla retribuzione mensile, un importo pari a 8/173esimi della retribuzione stessa. |
Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, qualora lo scrutinio dei voti si protragga oltre la mezzanotte, il trattamento economico relativo all’ultimo giorno di scrutinio deve essere riconosciuto commisurandolo alla giornata intera e non a parametri orari, indipendentemente dalla quantità di tempo dedicata dal lavoratore alle operazioni elettorali in tale ultima giornata.
La legge prevede la possibilità che il lavoratore si avvalga di un riposo compensativo retribuito in alternativa alle “specifiche quote retributive” sopra illustrate. Le modalità di fruizione del riposo devono essere concordate con il datore di lavoro e devono prevederne il godimento nell’arco di una settimana.
Nel caso in cui il lavoratore si trovi in Cassa integrazione guadagni per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per un periodo preventivamente programmato e già comunicato al lavoratore stesso, e nel mentre sia stato chiamato ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, come suggerito da Confindustria è da ritenere che il dipendente abbia comunque diritto a percepire il trattamento di integrazione salariale, mentre non abbia diritto ad alcun compenso aggiuntivo a carico dell’impresa sia per le giornate non lavorative e festive sia per quelle che sarebbero state lavorate totalmente o parzialmente.
Adempimenti
Le norme sul trattamento economico del lavoratore chiamato a svolgere attività presso gli uffici elettorali non indicano quali debbano essere gli adempimenti a carico dello stesso.
Peraltro, è necessario che il lavoratore interessato preavvisi il datore di lavoro in merito alla propria assenza e consegni, se ne è in possesso, copia della convocazione inviatagli dall’ufficio elettorale.
Al termine delle operazioni elettorali, il lavoratore è tenuto a consegnare al datore di lavoro una copia della documentazione attestante le funzioni svolte, che consiste, di norma:
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per gli scrutatori ed i segretari, nella nomina del Comune o, in caso di provvedimento d’urgenza, nella nomina del presidente di seggio, nonché nella dichiarazione successiva del presidente stesso che attesti l’effettiva presenza al seggio; |
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per i presidenti di seggio, nel decreto di nomina e nella dichiarazione del vicepresidente che comprovi il giorno e l’ora d’inizio delle operazioni presso i seggi; |
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per i rappresentanti di lista, nel certificato redatto dal presidente di seggio che attesti l’esecuzione dell’incarico ricevuto dalle liste e recante l’orario di presentazione al seggio e quello conclusivo delle operazioni di spoglio delle schede dell’ultimo giorno. |
Le indicazioni sopra descritte sono, altresì, valide nel caso dell’eventuale turno di ballottaggio per le prossime elezioni amministrative fissato per il 19 giugno p.v..