Quota energia da fonti rinnovabili edifici – Proroga al 1° gennaio 2018

Il decreto Milleproroghe ha rinviato al 1° gennaio 2018 l’obbligo di aumentare la quota di energia termica da fonti rinnovabili per gli edifici di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazioni rilevanti.

Suggerimento n.24/11 del 10 gennaio 2017


Facciamo seguito al Suggerimento n. 358/2016 per informare le imprese associate che l’art. 12 comma 2 del D.L. n. 244/2016 c.d. “Milleproroghe” ha rinviato al 1° gennaio 2018 l’incremento della quota di energia termica da fonti rinnovabili da installare negli edifici di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazioni rilevanti.

Infatti a partire dal 1° gennaio 2017, ai sensi dell’Allegato 3, comma 1, del D.Lgs n. 28/2011, avrebbe dovuto essere coperto, mediante energia prodotta da fonti rinnovabili, non più il 35%, ma almeno il 50% della somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento. Tale obbligo quindi, per effetto della proroga introdotta, sarà in vigore dal 1° gennaio 2018.

Pertanto l’Allegato 3, comma 1 del D.Lgs n.28/2011 presenta la seguente nuova formulazione:

  1. Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria e delle seguenti percentuali della somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento:
  2. a) il 20% quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31

dicembre 2013;

  1. b) il 35% quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31

dicembre 2017;

  1. c) il 50% quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è rilasciato dal 1° gennaio 2018.

Resta invariata la deroga al rispetto di tali valori, nel caso in cui l’edificio sia allacciato ad una rete di teleriscaldamento che ne copra l’intero fabbisogno di calore per il riscaldamento degli ambienti e la fornitura di acqua calda sanitaria.

Qualora invece fosse tecnicamente impossibile conseguire, in tutto o in parte, i valori previsti, servirà evidenziarlo con apposita relazione tecnica da parte del progettista e migliorare l’indice di prestazione energetica dell’edificio, rispetto a quello minimo previsto ai sensi del D.Lgs. n. 192/2005, secondo la formula di cui al comma 8 dell’Allegato 3 del D.Lgs. n. 28/2011.

Per quanto riguarda gli edifici pubblici, resta invariato l’obbligo di incrementare del 10% i valori minimi di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili, rispetto ai valori fissati dal decreto.

Per ulteriori approfondimenti rimandiamo al Manuale “Le fonti rinnovabili nella riqualificazione energetica di edifici” scaricabile gratuitamente per gli associati nella Libreria Assimpredil Ance al link seguente: https://libreria.assimpredilance.it/pubblicazione/AIE-20161115.

Ricordiamo infine che, per assistere le imprese associate su questi temi tecnici di rilevante complessità e garantire un aiuto concreto per il rispetto delle normative vigenti in materia di efficienza energetica degli edifici, Assimpredil Ance ha attivato già dallo scorso anno il servizio gratuito denominato Sportello Energia, curato da SACERT.

Lo Sportello Energia è attivo in Assimpredil Ance tutti i mercoledì dalle ore 9.30 alle 13.00.

Per informazioni e quesiti: sportello.energia@assimpredilance.it.


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Tags: Energia