Pubblicata la nuova Direttiva europea sull’efficienza energetica

È stata pubblicata la nuova Direttiva 2018/844/UE in materia di efficienza energetica, prestazioni energetiche degli edifici e incremento dell’utilizzo di fonti rinnovabili. La Direttiva sarà in vigore dal 9 luglio 2018 e dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 10 marzo 2020.

Suggerimento n. 326/80 del 26 giugno 2018


Informiamo le imprese associate che è stata pubblicata la nuova Direttiva 2018/844/UE (sulla GUCE del 19/06/2018) la quale modifica la Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.

La revisione delle Direttive 2012/27/UE e 2010/31/UE ha la finalità di armonizzare e migliorare il quadro normativo in materia, per agevolare il conseguimento dell’obiettivo di efficienza energetica, migliorare le prestazioni energetiche degli edifici e di incrementare l’uso delle fonti rinnovabili.

Gli Stati membri dovranno recepire la nuova Direttiva entro il 10 marzo 2020, al fine di raggiungere i nuovi obiettivi europei rispettivamente:

- riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 40% entro il 2030;

- sviluppare un sistema energetico sostenibile, competitivo, sicuro e decarbonizzato entro il 2050.

Nelle note successive vengono elencate le principali modifiche introdotte dalla nuova Direttiva.

Viene rafforzata la strategia a lungo termine per sostenere la ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e non residenziali, sia pubblici che privati. La finalità è facilitare una trasformazione efficace, in termini di costi, degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero (NZEB) ed ottenere un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza energetica entro il 2050. Gli Stati membri, per sostenere la mobilitazione degli investimenti nella ristrutturazione, dovranno facilitare l’accesso ad appropriati meccanismi con la finalità di aggregare i progetti (per es. mediante piattaforme o gruppi di investimento e mediante consorzi di piccole e medie imprese), ridurre il rischio percepito delle operazioni di efficienza energetica per gli investitori e il settore privato, usare i fondi pubblici per stimolare investimenti privati supplementari o reagire a specifici fallimenti del mercato, orientare gli investimenti verso un parco immobiliare pubblico efficiente sotto il profilo energetico e fornire strumenti di consulenza accessibili e trasparenti, come sportelli unici per i consumatori, denominati “one- stop-shop”, e servizi di consulenza in materia di ristrutturazioni e di strumenti finanziari per l’efficienza energetica.

Viene introdotto un collegamento delle misure finanziarie, destinate a migliorare l’efficienza energetica nella ristrutturazione degli edifici, ai risparmi energetici perseguiti o conseguiti, determinati attraverso i seguenti criteri: prestazione energetica dell’apparecchiatura o del materiale utilizzato per la ristrutturazione e al livello di certificazione o di qualifica dell’installatore, a una diagnosi energetica oppure al miglioramento ottenuto grazie alla ristrutturazione, confrontando gli attestati di prestazione energetica prima e dopo la ristrutturazione stessa, ricorrendo a valori standard o adottando un altro metodo trasparente e proporzionato.

Per gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti, vengono prese in considerazione le questioni del benessere termo-igrometrico degli ambienti interni, della sicurezza in caso di incendio e dei rischi connessi all’attività sismica.

In tutti gli edifici di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazioni importanti viene prevista la realizzazione di infrastrutture per la mobilità elettrica:

- per edifici non residenziali: installazione di almeno un punto di ricarica per edifici con più di dieci posti auto e di infrastrutture  di canalizzazione (cioè condotti per cavi elettrici) per almeno un posto auto su cinque, per consentire in una fase successiva di installare punti di ricarica per veicoli elettrici;

- per edifici residenziali: installazione in ogni posto auto, di infrastrutture di canalizzazione, (cioè condotti per cavi elettrici) per consentire l’installazione in una fase successiva di punti di ricarica per i veicoli elettrici

La Direttiva prevede la possibilità per gli Stati membri di derogare agli obblighi sulle infrastrutture per la mobilità elettrica in specifici casi riportati ai paragrafi 4 e 6 dell’art. 8.

Viene introdotto un “indicatore di predisposizione degli edifici all’intelligenza” per misurare la capacità degli edifici di usare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione e i sistemi elettronici per adeguarne il funzionamento alle esigenze degli occupanti e alla rete e migliorare l’efficienza energetica e la prestazione complessiva degli edifici.Tale indicatore deve essere calcolato con una metodologia che considera tecnologie come i contatori intelligenti, i sistemi di automazione e controllo degli edifici, i dispositivi autoregolanti per il controllo della temperatura dell’aria interna, gli elettrodomestici incorporati, i punti di ricarica per veicoli elettrici, l’accumulo di energia, nonché le funzionalità specifiche e l’interoperabilità di tali sistemi, oltre ai benefici per le condizioni climatiche degli ambienti interni, l’efficienza energetica, i livelli di prestazione e la flessibilità così consentita.

Per “sistema di automazione e controllo dell’edificio” si intende un sistema comprendente tutti i prodotti, i software e i servizi tecnici che contribuiscono al funzionamento sicuro, economico ed efficiente sotto il profilo dell’energia dei sistemi tecnici per l’edilizia, tramite controlli automatici e facilitando la gestione manuale di tali sistemi.

La Direttiva 2018/844/UE entrerà in vigore il 9 luglio 2018 e gli Stati membri dovranno recepire le nuove disposizioni entro il 10 marzo 2020.


Referenti

Questo contenuto è riservato agli iscritti ad Assimpredil Ance. Se sei iscritto ad Assimpredil Ance, accedi. Se ancora non lo sei, scopri come fare.
Tags: Energia