Proroghe in edilizia: modifiche alla Legge di Conversione del DL Cura Italia
Ulteriori disposizioni in tema di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza.
Suggerimento n. 940/64 dell'11 dicembre 2020
In aggiornamento a quanto riportato nel ns. Suggerimento n. 359/24 del 5 maggio 2020, si segnala che la Legge 27 novembre 2020, n. 159 - Conversione in Legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 – ha apportato alcune modifiche all’art. 103 della Legge di conversione del Decreto Cura Italia in tema di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza.
La proroga della validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza è stata ampliata a tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (attualmente il 31 gennaio 2021).
Si ricorda che, precedentemente, tale proroga era concessa agli atti in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020.
Restano, quindi, soggetti alla proroga gli atti espressamente indicati nel medesimo articolo, cioè:
- i termini di inizio o di ultimazione dei lavori;
- le segnalazioni certificate di inizio attività;
- le segnalazioni certificate di agibilità;
- le autorizzazioni paesaggistiche.