Proroghe in edilizia - Novità nella legge di conversione del DL Cura Italia

Con la conversione in legge, il Decreto Cura Italia introduce alcune importanti novità in tema di proroghe di certificati, autorizzazioni e atti abilitativi.

Importante | Suggerimento n. 359/24 del 5 maggio 2020


Il Decreto Legge Cura Italia n. 18/2020 è stato convertito nella legge n. 27, approvata in Parlamento il 24 aprile 2020 e pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 16 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 110 del 29 aprile 2020.

In fase di conversione in legge del Decreto Legge Cura Italia non è stata apportata alcuna modifica alla disciplina della sospensione dei procedimenti amministrativi, in precedenza già modificata dal Decreto Legge n. 23/2020 (di cui al ns suggerimento n. 265/19 del 9 aprile 2020), ma sono state introdotte alcune importanti novità in tema di proroghe di certificati, autorizzazioni e atti abilitativi.

 

A differenza del Decreto Legge, che stabiliva una proroga generica al 15 giugno 2020, la legge 24 aprile 2020, n. 27 precisa che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (attualmente stabilita al 31 luglio 2020) e quindi fino al 29 ottobre 2020.

Sono espressamente soggetti a tale proroga:

  • i termini di inizio e di ultimazione dei lavori;
  • le segnalazioni certificate di inizio attività;
  • le segnalazioni certificate di agibilità;
  • le autorizzazioni paesaggistiche;
  • le autorizzazioni ambientali;
  • il ritiro dei titoli abilitativi edilizi, rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

 

I termini di validità, di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni e dai relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, sono prorogati di 90 giorni. La proroga si applica anche ai termini di convenzioni e relativi piani attuativi che abbiano già usufruito della proroga ex lege di tre anni del Decreto del Fare (art. 30 legge 98/2013).

 

È previsto che l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, sia sospesa fino al 1° settembre 2020, anziché sino al 30 giugno 2020, come in precedenza.

In merito ai contratti tra privati aventi ad oggetto l’esecuzione di lavori edili e in corso di validità dal 31 gennaio 2020 e fino al 31 luglio 2020, è stabilito che:

  • i termini di inizio e di fine lavori sono prorogati fino al 29 ottobre 2020;
  • in deroga ad ogni diversa previsione contrattuale, il committente è tenuto al pagamento dei lavori eseguiti sino alla data di sospensione dei lavori.

Referenti

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Tags: Edilizia