Privacy e Coronavirus: le nuove disposizioni per il trattamento e la raccolta dei dati nell’ambito dei rapporti di lavoro

Il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro ha fornito nuove indicazioni per il trattamento e la raccolta dei dati dei lavoratori.

Suggerimento n. 188/33 del 19 marzo 2020


In data 14 marzo, è stato sottoscritto il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, il quale modifica quanto precedentemente disposto dal Garante per la Protezione dei Dati Personali, con Parere del 2 marzo u.s., contrario alle “misure fai da te” nel trattamento dei dati da parte del datore di lavoro.

Nelle linee guida presenti in tale Protocollo, individuate dal Governo e dalle organizzazioni datoriali e sindacali per agevolare le aziende nell’adozione di misure anti-contagio, e che chiariscono le misure di precauzione che il datore di lavoro deve adottare per tutelare la salute delle persone all’interno dell’azienda (per approfondimento Sugg. n. 169/42 del 16 marzo 2020), si chiariscono anche le adeguate modalità di trattamento e raccolta dati nell’ambito dei controlli effettuati dal datore di lavoro nella attuazione delle misure di prevenzione e contrasto del contagio da Covid-19 nell’ambiente lavorativo.

Innanzitutto, viene precisato che la rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente.

A tal fine si suggerisce di:

  1. rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali;
  1. fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l’informativa può omettere le informazioni di cui l’interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell’informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell’eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d’emergenza;
  1. definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. Pertanto, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. Viene precisato, inoltre, che i predetti dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19);
  1. è necessario garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all’ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l’attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi.

 

In virtu’ di queste precisazioni, risulta dunque ammissibile, per il datore di lavoro, richiedere al personale e a ogni soggetto terzo che intenda fare ingresso ai locali aziendali il rilascio di una autodichiarazione mediante la quale l’interessato attesti di non essere stato in contatto con persone risultate positive al virus Covid-19 e di non aver soggiornato o sostato e di non essere transitato nelle zone a rischio epidemiologico. Il datore il datore di lavoro dovrà astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva o in merito alle specificità dei luoghi in cui il soggetto interessato abbia sostato o soggiornato.

 


Referenti

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