Previdenze e assicurazioni sociali - Lavoratori all’estero - Retribuzioni convenzionali per l'anno 2023

Tabelle, valide per l’anno in corso, delle retribuzioni convenzionali mensili utili per il calcolo dei contributi e dei premi per i dipendenti operanti in Paesi extracomunitari non convenzionati, nonché per il calcolo delle imposte sul reddito di lavoro dipendente in particolari casi.

Suggerimento n. 192/37 del 24 marzo 2023


È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2023 il decreto ministeriale 28 febbraio 2023 che determina, negli importi di cui alle tabelle allegate, le retribuzioni convenzionali mensili per il calcolo dei contributi e dei premi dovuti per le assicurazioni obbligatorie a favore dei lavoratori italiani nonché dei cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea e dei lavoratori extracomunitari (titolari di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro) assunti in Italia e inviati dal proprio datore di lavoro in Paesi extracomunitari non legati al nostro Paese da convenzioni in materia di sicurezza sociale, per il periodo 1° gennaio/31 dicembre 2023.

Per quanto riguarda le retribuzioni da utilizzare per il calcolo dei contributi e dei premi per i lavoratori occupati temporaneamente nel Regno Unito ricordiamo (v. nostro Suggerimento n. 433/2021) che, a seguito dell’approvazione dell’Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea (UE) e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (c.d TCA - Trade and Cooperation Agreement), ed in virtù delle norme di coordinamento per il settore della sicurezza sociale, contenute nell’apposito Protocollo, il Regno Unito è escluso dall’ambito territoriale di applicazione della legge in commento. 

Le retribuzioni convenzionali per l’anno 2023 vanno prese a base anche per il calcolo delle imposte sul reddito di lavoro dipendente prestato all’estero, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da dipendenti che nell’arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni. In proposito ricordiamo che il Ministero del lavoro ha precisato che l’anzidetta disposizione esplica i propri effetti esclusivamente nel campo fiscale.

Il decreto ministeriale prevede, per i lavoratori dell'industria edile occupati all'estero, tabelle retributive separate da quelle riguardanti i lavoratori occupati all'estero da imprese industriali non edili o comunque classificate dall'INPS come manifatturiere (ad esempio, nel nostro settore, le imprese della produzione e distribuzione del calcestruzzo preconfezionato).

Da notare che per gli impiegati e gli operai dell'industria edile la retribuzione convenzionale va individuata in relazione al livello o alla categoria di inquadramento contrattuale e non sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente.

Per eventuali approfondimenti circa le modalità applicative delle retribuzioni convenzionali e la regolarizzazione del mese di gennaio 2023, rimandiamo alla circolare INPS n. 33/2023.

 


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