Focus Brexit - Lavoratori distaccati - Indicazioni relative all’applicabilità dell’accordo sugli scambi commerciali e cooperazione tra UE e Regno Unito (TCA) e correlativo protocollo di sicurezza sociale
Facciamo il punto sulle conseguenze della Brexit, in ordine alla disciplina applicabile al distacco dei lavoratori tra Italia e Regno Unito, in particolare a seguito dell’ultimo Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea (UE) e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (TCA - Trade and Cooperation Agreement), che prevede uno specifico Protocollo, quale parte integrante dell’accordo, su questa materia.
Suggerimento n. 433/65 del 14 giugno 2021
In data 29 marzo 2017, a seguito del referendum svoltosi il 23 giugno 2016, il Regno Unito ha notificato la sua intenzione di recedere dall’Unione europea ed ha avviato i negoziati per il recesso.
Uno degli obbiettivi dei negoziati è stato quello di salvaguardare il sistema di coordinamento dei regimi di sicurezza sociale, tutelando senza interruzioni, i diritti acquisiti dai lavoratori, cittadini dell’Unione europea a 27 Paesi e cittadini del Regno Unito.
Il primo periodo di transizione: 1° febbraio 2020 - 30 dicembre 2020
Al fine di assicurare un recesso ordinato e garantire la certezza del diritto, era stato inizialmente stabilito un primo periodo di transizione, a far data dal 1° febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, durante il quale il diritto dell'Unione Europea in materia di sicurezza sociale (ed in particolare in materia di distacco transazionale dei lavoratori) ha continuato ad applicarsi nei rapporti con il Regno Unito.
L’effetto delle suddette disposizioni normative è stato quello di continuare a rendere applicabili al Regno Unito, per tutto il menzionato periodo di transizione, i previgenti regolamenti europei (in particolare i regolamenti CE n. 883/2004 e n. 987/2009, salvo quanto diversamente stabilito dal medesimo accordo).
Pertanto, nei rapporti tra Italia e Regno Unito, le certificazioni di legislazione applicabile denominate A1, già rilasciate ai cittadini comunitari entro la predetta data del 30 dicembre 2020, sono rimaste valide: era previsto inizialmente che la loro validità, tuttavia, non potesse in ogni caso riguardare periodi successivi al termine del periodo di transizione (31 dicembre 2020), ma questa disposizione è stata superata dai successivi sviluppi del negoziato.
Disposizioni valevoli dal 1° gennaio 2021
Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 31 dicembre 2020 è stato pubblicato l’Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea (UE) e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (c.d TCA - Trade and Cooperation Agreement).
Le Parti avevano convenuto di applicare l’accordo in via provvisoria dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021, termine prorogato al 30 aprile 2021.
In ogni caso, nel corso del mese di aprile 2021 il TCA è stato approvato dal Parlamento europeo prima e dal Consiglio UE subito dopo, ed è considerato immediatamente vincolante a partire dal 1° maggio 2021, non richiedendo ulteriore ratifica.
Le norme di coordinamento per il settore della sicurezza sociale sono contenute nell’apposito Protocollo, che costituisce parte integrante del TCA, valido per quindici anni dall’entrata in vigore dell’accordo stesso (cfr. l’art. SSC.70 del Protocollo).
In caso di distacco transazionale di lavoratori (cfr. art. SSC.11 - Lavoratori distaccati), il Protocollo in questione prevede che i lavoratori, che svolgono l’attività lavorativa in uno Stato diverso da quello in cui ha sede il proprio datore di lavoro (lavoratori dipendenti) o di abituale esercizio dell’attività lavorativa (lavoratori autonomi) godono della possibilità di restare assoggettati alla legislazione dello Stato di invio, per un periodo non superiore a 24 mesi, a condizione che tale lavoratore non sia inviato in sostituzione di un altro lavoratore, già in precedenza distaccato.
Tuttavia, ciò vale nei rapporti tra Regno Unito e quei soli Stati membri che abbiano comunicato all’UE l’intenzione di avvalersi del TCA (C.D. Stati di categoria A), tra i quali l’Italia , che ha già aderito a far data dal 1° febbraio 2021 e per 15 anni (periodo di validità del Protocollo), quanto alle norme sul distacco.
Pertanto, le richieste di distacco di lavoratori dall’Italia per il Regno Unito saranno gestite dall’INPS competente come di seguito specificato (v. circolare INPS n. 71/2021, a cui si rimanda per ogni ulteriore approfondimento).
Nuova disciplina sui distacchi - massimo per 24 mesi
Le nuove disposizioni in materia di legislazione applicabile, contenute nel Protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale, prevedono che la durata massima del distacco verso il Regno Unito (e viceversa) sia di 24 mesi: tuttavia - diversamente da quanto previsto dalla previgente normativa comunitaria - tale durata ordinaria non si può più prolungare, né tanto meno si può stipulare, come possibile in UE in determinati casi e a determinate condizioni, accordi in deroga alle norme generali.
Si rammenta invece che l’attuale legislazione comunitaria (cfr. Direttiva UE 957/2019 che ha modificato la direttiva CE 96/1971, che è stata recepita in Italia dal D. Lgs. n. 112/2020, modificativo del D. Lgs. n. 136/2016) prevede che il distacco transazionale in ambito UE abbia la durata massima di 12 mesi, termine eccezionalmente prorogabile fino a 18 mesi totali.
Validità delle certificazioni già emesse, alla data di ratifica del TCA, per periodi di distacco con data finale successiva al 31 dicembre 2020
Viene confermata la validità delle certificazioni di distacco denominate A1 rilasciate per periodi di lavoro con data iniziale precedente all’entrata in vigore dell’accordo TCA e con data finale successiva al 31 dicembre 2020, diversamente da quanto previsto fino all’adozione del Protocollo stesso.
Alla scadenza, sarà possibile richiedere un nuovo distacco senza soluzione di continuità (in applicazione delle disposizioni del Titolo II del regolamento CE n. 883/2004). Tuttavia, i periodi già autorizzati, prima dell’entrata in vigore del TCA, devono essere sempre considerati per calcolo del limite della durata complessiva limite dei 24 mesi, ricomprendendo anche i periodi ante 2021.
Per maggiore chiarezza, si riportano alcuni esempi, relativi alle situazioni di distacco ininterrotto che possono verificarsi al 1° gennaio 2021:
- formulario A1 di distacco rilasciato per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020: estensione del distacco possibile fino al 31 dicembre 2021 (per ulteriori 12 mesi, nel limite di 24 complessivi), conformemente all’articolo 12 del regolamento CE n. 883/2004;
- formulario A1 di distacco rilasciato per il periodo dal 1° luglio 2019 al 31 dicembre 2020: estensione del distacco possibile fino al 30 giugno 2021 (per ulteriori 6 mesi, nel limite di 24 complessivi), conformemente all’articolo 12 del regolamento CE n. 883/2004;
- formulario A1 di distacco rilasciato per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 (24 mesi complessivi): l’estensione del distacco non è possibile, salvo l’eccezionale autorizzazione preventiva alla proroga ai sensi dell’articolo 16 del regolamento CE n. 883/2004 (NB si tratta di accordi eccezionali tra Stati, per talune persone o categorie di persone, diversi dai casi di cui al già citato Art.12 del regolamento CE n. 883/2004).
Nuovi Distacchi con divieto di proroga del periodo massimo - e specifiche eccezioni per certificati già rilasciati prima del 1° gennaio 2021
Diversamente da quanto previsto dalla previgente normativa comunitaria, le nuove disposizioni in materia di legislazione applicabile, contenute nel Protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale non prevedono più la possibilità di prolungare la durata ordinaria del distacco (24 mesi), né di stipulare, in determinati casi e a determinate condizioni, accordi in deroga alle norme generali previste in materia di determinazione della legislazione applicabile.
Eventuali proroghe di distacco autorizzate ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 883/2004 anteriormente al 1° gennaio 2021 e in corso di esecuzione alla predetta data saranno valide solo fino a naturale scadenza.
Analogamente, anche altri accordi stipulati anteriormente al 1° gennaio 2021, in deroga alle disposizioni generali previste dalla previgente normativa comunitaria, restano validi, ma solo fino a naturale scadenza.
Disposizioni provvisorie sui moduli eD i documenti in materia di legislazione applicabile
Fino a nuova disposizione, che dovrà essere adottata da un apposito Comitato istituito dal citato Protocollo, i documenti portatili già utilizzati finora nel noto formato del formulario c.d. A1, continueranno a essere utilizzati nel formato previgente.