Prestazione energetica edifici - recepimento direttiva UE 2018/844

È stato pubblicato il D.Lgs 48/2020 di recepimento della Direttiva UE 2018/844 (c.d. Direttiva EPBD) in materia di prestazione energetica degli edifici.

Suggerimento n. 521/133 del 1 luglio 2020


Informiamo le imprese associate che è stato pubblicato il D.Lgs n.48/2020 (sulla G.U. n. 146 del 10 giugno 2020) che allinea la normativa italiana, in materia di prestazione energetica degli edifici, alle nuove regole europee previste dalla Direttiva UE 2018/844 (c.d. Direttiva EPBD).

Il nuovo decreto, attuando la direttiva, introduce modifiche ed integrazioni al precedente D.Lgs 192/2005 senza tuttavia apportare alcuna variazione alle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici. Anche il titolo del D.Lgs 192/2005 viene così modificato: “Attuazione della direttiva  (UE)  2018/844, che modifica la direttiva  2010/31/UE  sulla  prestazione  energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE  sull'efficienza  energetica, della   direttiva   2010/31/UE,    sulla    prestazione    energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE  relativa  al  rendimento energetico nell'edilizia”.

Con l’introduzione delle modifiche si vuole sostenere in particolare la ristrutturazione degli edifici esistenti ed intervenire sull’esercizio, controllo, conduzione, ispezione e manutenzione di tutti gli impianti di climatizzazione, inclusi quelli per il raffrescamento estivo, al fine di migliorarne l’efficienza. È promossa anche la creazione di banche dati sul parco edilizio nazionale al fine di meglio definire gli strumenti incentivanti per la riqualificazione. Infine vengono introdotti nuovi obblighi per incrementare la diffusione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici.

Nelle note seguenti viene riportata una sintesi delle principali modifiche introdotte.

 

Nuova definizione di impianto termico

Si estende il significato di impianto termico chiarendo che costituiscono impianto tutte le tipologie generatori indipendentemente dalla potenza e dalla tecnologia.

La definizione di impianto termico diventa: “impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione.”

Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.

 

Strategia di ristrutturazione a lungo termine

Il decreto prevede che il Ministro dello Sviluppo Economico (MISE), entro luglio 2020, definisca la strategia di lungo termine per sostenere la ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e non residenziali, sia pubblici che privati, al fine di ottenere edifici ad alta efficienza energetica entro il 2050, facilitando la trasformazione degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero, in un’ottica sostenibile anche in termini di costi.

La strategia di ristrutturazione a lungo termine sarà recepita nel Piano Nazionale integrato per l’energia e il clima e comprende i seguenti elementi:

- una ricognizione del parco immobiliare nazionale;

- l’individuazione di approcci alla ristrutturazione efficace in termini di costi in base al tipo di edificio e alla zona climatica, tenendo conto, dove possibile, dei momenti più opportuni, nel ciclo di vita degli edifici, per la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica (c.d. finestre di opportunità);

- una rassegna delle politiche e delle azioni in vigore, nonché delle modifiche rivolte a migliorarne l’efficacia;

- la proposta di politiche e azioni, anche di lungo termine, volte a stimolare le ristrutturazioni importanti ed efficaci in termini di costi, valutando la promozione delle ristrutturazioni importanti ottenibili per fasi successive, ad esempio attraverso l’introduzione di un sistema volontario di passaporto di ristrutturazione degli edifici;

- la proposta di politiche e azioni, anche di lungo termine, rivolte ad accelerare la riqualificazione energetica di tutti gli edifici pubblici;

- l’integrazione degli interventi di efficientamento energetico degli edifici con gli interventi per la riduzione del rischio sismico e di incendio, volta ad ottimizzare la sicurezza;

- una stima affidabile del risparmio energetico.

La strategia prevede inoltre obiettivi indicativi periodici per il 2030, il 2040 e il 2050 e un tasso annuale di ristrutturazione degli edifici pari almeno al 3%.

 

Prescrizioni e requisiti minimi degli edifici - criteri generali

All’articolo 4 del D.Lgs n. 192/2005 sono apportate alcune modifiche in merito ai requisiti minimi degli edifici e delle unità immobiliari e per gli interventi di riqualificazione:

- in fase di progettazione per la realizzazione di nuovi edifici, o per la ristrutturazione importante degli edifici esistenti, si dovrà tenere conto della fattibilità tecnica, funzionale, ambientale ed economica dei sistemi alternativi ad alta efficienza, se disponibili;

- i nuovi edifici e gli edifici esistenti, in occasione della sostituzione del generatore di calore, ove tecnicamente ed economicamente fattibile, sono dotati di dispositivi autoregolanti che controllino separatamente la temperatura in ogni vano o, dove giustificabile, in una determinata zona riscaldata o raffrescata dell’unità immobiliare;

- nel caso di nuova installazione, sostituzione o miglioramento dei sistemi tecnici per l’edilizia, i requisiti minimi comprendono il rendimento energetico globale, assicurano la corretta installazione e il corretto dimensionamento e prevedono inoltre adeguati sistemi di regolazione e controllo, eventualmente differenziandoli per i casi di installazione in edifici nuovi o esistenti;

- per i nuovi edifici e gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti, i requisiti rispettano i parametri del benessere termo-igrometrico degli ambienti interni, della sicurezza antincendio e sismica;

- ove tecnicamente ed economicamente fattibile, entro il 1° gennaio 2025 gli edifici non residenziali, dotati di impianti termici con potenza nominale superiore a 290 kW, sono dotati di sistemi di automazione e controllo.

Infine vengono esclusi dal campo di applicazione del D.Lgs n. 192/2005 gli edifici dichiarati inagibili o collabenti.

 

Ricarica veicoli elettrici

Viene previsto che negli edifici di nuova costruzione, negli edifici sottoposti a ristrutturazione importante e negli edifici non residenziali dotati di più di 20 posti auto devono essere rispettati nuovi criteri di integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici.

 

Attestato di Prestazione Energetica (APE)

Con l’art.9 del nuovo D.Lgs n. 48/2020 viene modificato l’art.6 del D.Lgs n. 192/2005 relativo all’Attestato di Prestazione Energetica (APE) e in particolare in merito al pagamento della sanzione amministrativa in caso di mancanza dell’APE ai contratti di compravendita immobiliare.

Viene disposto che il pagamento della sanzione non esenta comunque dall’obbligo di presentare alla Regione o Provincia autonoma competente la dichiarazione o la copia dell’APE entro 45 giorni.

Altra novità riguarda l’Agenzia delle Entrate che, sfruttando le informazioni acquisite con la registrazione nel sistema informativo dei contratti, segnalerà i contratti privi di APE.

Vengono modificati i requisiti professionali ed i criteri di accreditamento degli esperti e degli organismi abilitati alla certificazione energetica.

Infine viene reso obbligatorio l’inserimento nell’Attestato di Prestazione Energetica (APE) della data del sopralluogo obbligatorio e del relativo verbale sottoscritto dal proprietario dell’immobile o da un suo delegato.

 

Ispezioni sugli impianti

Al fine di ottimizzare costi e benefici per la collettività vengono riviste le soglie di potenza degli impianti da sottoporre ad ispezione periodica da parte degli enti preposti.

 

Edifici a energia quasi zero

L’aggiornamento della direttiva impone innanzitutto agli Stati membri di elaborare strategie nazionali a lungo termine per sostenere la ristrutturazione efficiente di edifici residenziali e non, pubblici e privati, con l’obiettivo di ridurre le emissioni nell’UE dell’80-85% rispetto ai livelli del 1990 facilitando la trasformazione efficace in termini di costi degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero (NZEB).

Le strategie nazionali seguiranno delle tabelle di marcia per raggiungere l’obiettivo di un parco immobiliare fortemente decarbonizzato entro il 2050, con tappe intermedie per il 2030 e il 2040. Per ulteriori approfondimenti si rimanda al testo del decreto (in allegato).

 

Incentivi per promuovere l’efficienza energetica

Gli incentivi qualora siano volti a migliorare l’efficienza energetica in occasione della ristrutturazione degli edifici, sono commisurati ai risparmi energetici perseguiti o conseguiti. Gli strumenti di incentivazione favoriscono inoltre la sinergia tra i fondi nazionali e i fondi strutturali europei. Il monitoraggio dei risparmi energetici perseguiti o conseguiti, è effettuato dalla medesima autorità che concede l’incentivo, tenendo conto di almeno uno dei seguenti criteri:

  1. la prestazione energetica dell’apparecchiatura o del materiale utilizzato per la ristrutturazione;
  2. i valori standard per il calcolo dei risparmi energetici negli edifici;
  3. il confronto degli attestati di prestazione energetica rilasciati prima e dopo la ristrutturazione;
  4. una diagnosi energetica;
  5. un altro metodo pertinente, trasparente e proporzionato che indichi il miglioramento della prestazione energetica.

Con decreto del Presidente della Repubblica, saranno stabiliti i requisiti degli operatori che provvedono all’installazione degli elementi edilizi e dei sistemi tecnici per l’edilizia, tenendo conto della necessità di garantire l’adeguata competenza degli operatori che provvedono all’installazione degli elementi edilizi e dei sistemi tecnici per l’edilizia, considerando tra l’altro il livello di formazione professionale, conseguito anche attraverso corsi specialistici e certificazioni. Decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto, gli incentivi sono concessi a condizione che i predetti sistemi siano installati da un operatore in possesso dei requisiti prescritti.

 

Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici

È istituito, presso ENEA, il Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici, con lo scopo di fornire ai cittadini, alle imprese e alla pubblica amministrazione informazioni sulla prestazione energetica degli edifici, sulle migliori pratiche per le riqualificazioni energetiche efficaci in termini di costi, sugli strumenti di promozione esistenti per migliorare la prestazione energetica degli edifici, compresa la sostituzione delle caldaie a combustibile fossile con alternative più sostenibili, e sugli attestati di prestazione energetica.

Ricordiamo infine che in Associazione è attivo lo Sportello Energia, curato da professionisti esperti in materia (Ing. Luca Sarto e arch. Alberto Pizzi), per fornire chiarimenti e consulenze alle imprese associate al seguente indirizzo e-mail: sportello.energia@assimpredilance.it.

Gli uffici dell’Area Territorio Tecnologia Economia di Assimpredil Ance sono comunque a supporto del servizio e a disposizione per qualsiasi richiesta da parte degli associati tramite la segreteria di competenza (Margherita Navarra tel. 02.88129549; m.navarra@assimpredilance.it).  

 

Allegati


Referenti

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Tags: Energia