Pompe di calore – Pubblicata la L.R. n. 38/2015

L’art. 13 della L.R. n. 38/2015 ha fornito alcune disposizioni in merito all’utilizzo e alla reimmissione in falda di acque sotterranee impiegate per le pompe di calore.

Suggerimento n.514/133 del 10 dicembre 2015


Facciamo seguito al Suggerimento n. 452/2015 per segnalare che l’articolo 13 della L.R. 38/2015 (vedi allegato), ha fornito le prime disposizioni relative alle indagini preventive da effettuare per l’utilizzo e la reimmissione in falda di acque sotterranee utilizzate per scambio termico, in impianti a pompa di calore.

In caso di reimmissione in falda di acque sotterranee derivate e utilizzate unicamente per scambio termico in impianti a pompa di calore, l’indagine preventiva si declina nell’effettuazione di inda­gini di tipo idrogeologico e idrogeochimico dell’acquifero inte­ressato dal prelievo e dalla conseguente reimmissione.

La norma stabilisce, inoltre, che l’utilizzo delle acque di falda per scambio termico in impianti a pompa di calore è ammissibile a condizione che tanto il prelievo quanto la conseguente reimmissione  interessino unicamente le acque di prima falda.

La Giunta regionale specificherà, con successivo provvedimento, le modalità per la reimmissione delle acque prelevate, la differenza di temperatura tra l’acqua prelevata e quella reimmessa e le caratteristiche delle indagini preventive previste per gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (ai sensi dell’articolo 104, comma 2, del D.Lgs 152/2006).


Referenti

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