PNRR, aggiornato l’elenco dei siti orfani candidabili al finanziamento

La Direzione Generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche del Ministero della Transizione Ecologica, con decreto n. 32 del 22 marzo 2022, ha aggiornato l’elenco dei siti orfani candidabili al finanziamento con le risorse della misura M2C4, investimento 3.4, del PNRR.

Suggerimento n. 338/75 del 10 maggio 2022


Precedenti comunicazioni

Suggerimento n. 64/2022

 

Segnaliamo alle imprese associate lo stato di attuazione riguardante la bonifica del "suolo dei siti orfani" nell’ambito del PNRR (misura M2C4).

Sulla base delle informazioni fornite dalle Amministrazioni interessate, la ex Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero della Transizione Ecologica  ha emanato il decreto n. 222 del 22 novembre 2021 (v. allegato) con il quale, in funzione dell’attuazione della misura M2C4 del PNRR, è stato individuato un primo elenco dei siti orfani da riqualificare sul territorio delle Regioni e delle Province autonome.

Al fine dell’individuazione degli interventi da includere nel Piano d’azione, la Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse Idriche del Ministero della Transizione Ecologica ha emanato il decreto n. 15 del 23 febbraio 2022 (v. allegato), recante:

  • Criteri di ammissibilità degli interventi nei siti orfani da realizzare con le risorse del PNRR (misura M2C4, investimento 3.4 del PNRR) per l’adozione del Piano d’azione;
  • Check-list per la verifica dell’ammissibilità degli interventi, sotto il profilo della completezza dell’istanza e del rispetto dei criteri contenuti nel decreto direttoriale.

 

Tra i criteri di ammissibilità fissati dal decreto n. 15/2022 ci sono:

  • il rispetto degli obiettivi fissati dal PNRR, che prevedono come obiettivo ultimo la riqualificazione di almeno il 70 per cento della superficie di suolo interessata dagli interventi che verranno ammessi a finanziamento;
  • coerenza con le normative nazionale e comunitaria;
  • il rispetto del principio “non arrecare un danno significativo”;
  • l’attuazione da parte di un soggetto pubblico con specifici requisiti;
  • la conclusione degli interventi entro il 31 marzo 2026.

 

Il primo elenco dei siti orfani da riqualificare è stato successivamente aggiornato dalla Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse Idriche del Ministero della Transizione Ecologica con il decreto n. 32 del 22 marzo 2022 (v. allegato).

Segnaliamo che per sito orfano si deve intendere:

  • un sito potenzialmente contaminato in cui non è stato avviato o si è concluso il procedimento di cui all’art. 244 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o di cui all’art. 8 del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, per il quale il responsabile dell’inquinamento non è individuabile o non provvede agli adempimenti previsti dal titolo V, parte quarta, del medesimo decreto legislativo, o a quelli previsti dal decreto ministeriale 1° marzo 2019, n. 46, e non provvede il proprietario del sito né altro soggetto interessato;
  • un sito rispetto al quale i soggetti di cui agli articoli 242 e 245 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo avere attivato le procedure previste dal titolo V, parte quarta, del medesimo decreto legislativo, non concludono le attività e gli interventi.

 

Evidenziamo che nei suddetti casi l’onere degli interventi sostituivi di bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale è in carico alla Pubblica Amministrazione.

Il PNRR ha stanziato 500 milioni di euro per la bonifica dei siti orfani, con la misura M2C4 Investimento 3.4.

In base ai criteri definiti dal Decreto n. 15/2022 le Regioni potevano presentare proposte progettuali di bonifica da finanziare sui fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR.

Segnaliamo che la Regione Lombardia ha sottoscritto uno specifico accordo con il Ministero della Transizione Ecologica per la realizzazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale di due siti orfani ricadenti nel territorio della Regione Lombardia (v. allegato).

La Regione Lombardia ha ritenuto che i due interventi siano prioritari rispetto ad altre eventuali azioni di messa in sicurezza e/o bonifica da realizzare nel territorio regionale.

Riteniamo opportuno segnalarvi che, ai sensi dell’art. 7 del citato accordo, nello svolgimento dell’attività di propria competenza, Regione Lombardia e Ministero della Transizione Ecologica si sono impegnati a:

  • rispettare le modalità di attuazione ed i termini concordati con il presente Accordo;
  • utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, in particolare con il ricorso agli strumenti di semplificazione dell’attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;
  • attivare ed utilizzare a pieno ed in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo per la realizzazione degli interventi indicati all’articolo 4;
  • promuovere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di poter attivare la realizzazione degli interventi indicati all’articolo 4;
  • rimuovere, in ognuna delle fasi del procedimento di realizzazione degli interventi, ogni eventuale elemento ostativo;
  • garantire il compimento di tutti gli atti occorrenti per il rilascio, nei tempi previsti, degli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente.

 

Inoltre, la Regione Lombardia si impegna ad attivare ogni opportuna iniziativa al fine di agevolare, in tempi certi, l’adempimento, da parte dei soggetti competenti, degli obblighi di cui all’articolo 244 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Vi informiamo che sono state venti le Amministrazioni che hanno candidato siti orfani al finanziamento di cui al decreto del 29 dicembre 2020.

Gli interventi sui siti orfani si qualificano come interventi in danno e, pertanto, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del decreto del 29 dicembre 2020, si procede, in ogni caso, alla ripetizione delle spese sostenute nei confronti del responsabile della contaminazione, anche se successivamente individuato, a cura del beneficiario delle risorse (il quale dovrà dunque agire in rivalsa nel momento in cui il soggetto responsabile sarà individuato), applicandosi le disposizioni di cui all’art. 253 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Sono espressamente esclusi dai finanziamenti previsti per i siti orfani, ai sensi dell’art. 3 (Esclusioni dall’ambito di applicazione) del decreto del 29 dicembre 2020:

  • gli interventi di cui all’articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in corso di esecuzione o per i quali sono già individuate e destinate altre fonti di finanziamento;
  • attività di rimozione dei rifiuti, salvo il caso in cui i rifiuti costituiscono fonti di contaminazione delle matrici ambientali circostanti;
  • interventi relativi alle strutture edilizie e impiantistiche, ad eccezione degli interventi necessari per consentire la bonifica delle matrici ambientali;
  • interventi di bonifica disciplinati da leggi speciali, se non nei limiti di quanto espressamente richiamato dalle medesime o di quanto dalle stesse non disciplinato;
  • interventi di bonifica e ripristino ambientale delle aree caratterizzate da inquinamento diffuso.

 

 

SITI DI BONIFICA SIN

Infine vi ricordiamo che i Siti di Interesse Nazionale (SIN) sono invece estese porzioni del territorio nazionale, di particolare pregio ambientale nelle diverse matrici ambientali (compresi eventuali corpi idrici superficiali e relativi sedimenti), individuati per leggeai fini della bonifica, in base a caratteristiche (di contaminazione e non solo) che comportano un elevato rischio sanitario ed ecologico in ragione della densità della popolazione o dell’estensione del sito stesso, nonché un rilevante impatto socio-economico e un rischio per i beni di interesse storico-culturale.

Consultando il seguente link:

https://bonifichesiticontaminati.mite.gov.it/sin/anagrafica-denominazione-caratteristiche/

è possibile:

  • ottenere l’inquadramento generale;
  • consultare l’anagrafica dei 58 siti SIN;
  • trovare i riferimenti alle relative leggi istitutive e norme di perimetrazione/riperimetrazione;
  • verificare l’avanzamento dei procedimenti di bonifica SIN.

 

Invece consultando il seguente link:

https://bonifichesiticontaminati.mite.gov.it/liberamente-consultabili-gli-accordi-di-programma-di-ciascun-sin/

è possibile consultare liberamente tutti i singoli accordi di programma SIN.

In pratica si possono ricercare e scaricare copie digitali degli atti di programmazione negoziata storici e vigenti (accordi di programma, atti integrativi e correlati protocolli di intesa), predisposti dai Ministeri che si sono succeduti nella responsabilità della governance dei SIN a partire dalla loro istituzione, sottoscritti con gli Enti locali e i soggetti a vario titolo coinvolti nell’attuazione di interventi pubblici.

 


Referenti

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