Patenti di guida, CQC, revisioni e autorizzazioni trasporti eccezionali – proroghe validità documenti

Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, a seguito della proroga dello stato di emergenza sanitaria al 31 marzo 2022, ha modificato i termini di validità di patenti di guida, CQC, revisioni e autorizzazioni ai trasporti eccezionali.

Suggerimento n. 48/15 del 20 gennaio 2022


Precedenti comunicazioni

Suggerimento n. 511/2021

 

Informiamo le imprese associate che a seguito della proroga dello stato di emergenza sanitaria al 31 marzo 2022 stabilita dal D.L. n. 221/2021, tutti i certificati, attestati, permessi, e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 marzo 2022, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza e quindi, fino al 29 giugno 2022.

Pertanto, sono stati modificati nuovamente i termini di validità di patenti di guida, CQC (Carta di Qualificazione del Conducente), revisioni e autorizzazioni trasporti eccezionali.

Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile con la circolare n. 39841 del 27 dicembre 2021 (in allegato) riassume tutte le proroghe previste.

 

PATENTI DI GUIDA

Per circolare in Italia, le patenti di guida italiane con scadenza:

  • tra 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022 (attuale data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria) sono valide fino al 29 giugno 2022.

Per i termini di scadenza per circolare in altri Paesi fuori dall’Italia, ma ricompresi nel territorio UE, si rimanda alla circolare in allegato.

 

CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE

Per la circolazione in territorio italiano con una CQC (Carta di Qualificazione del Conducente) rilasciata in Italia si applicano i seguenti termini:

  • la scadenza originaria nel periodo dal 31 gennaio 2020 al 31 marzo 2022 è prorogata fino al 29 giugno 2022.

 Per i termini di scadenza per circolare in altri Paesi fuori dall’Italia, ma ricompresi nel territorio UE, si rimanda alla circolare in allegato.

 

REVISIONI VEICOLI

Come anticipato con il Suggerimento n. 13/2022, anche le revisioni veicoli sono state oggetto di proroga. La circolare n. 39841 del 27 dicembre 2021 individua le seguenti scadenze:

  •  
  • i veicoli immatricolati in Italia di categoria M (quali ad esempio, autovetture, autobus, autocaravan), N (come autocarri e autoarticolati) e O3-O4 (rimorchi di massa maggiore di 3,5 t.) con revisione scaduta tra ottobre 2020 e giugno 2021 possono circolare fino ai 10 mesi successivi la scadenza normale (in relazione anche all’art. 5 del Regolamento UE 2021/267) cioè fino al 30 aprile 2022;
  • per i veicoli di categoria M, N, O3, O4 con revisione scaduta dopo giugno 2021, per i veicoli di categoria L (quali moto, ciclomotori, minicar) e O1-O2 (rimorchi di massa inferiore a 3,5 t.) non sono state disposte proroghe.

 

AUTORIZZAZIONI TRASPORTI ECCEZIONALI

In applicazione del D.L. n. 221/2021 tutte le autorizzazioni per i trasporti eccezionali aventi scadenza ricompresa tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 marzo 2022 conservano la loro validità fino al 29 giugno 2022.

Pertanto, eventuali proroghe e/o rinnovi dovranno essere richiesti sempre nel rispetto di quanto indicato dall'art. 15 del D.P.R. n. 495/92 (Regolamento del nuovo Codice della Strada), nei 30 giorni antecedenti o successivi alla data del 29 giugno 2022.

Inoltre, si specifica che il periodo di validità complessiva dell’autorizzazione (formata dall’autorizzazione principale e proroghe/rinnovi) non potrà comunque superare i 3 anni, salvo per quelle in fase terminale del triennio che prolungheranno la loro validità fino al 29 giugno 2022.

 

ULTERIORI PROROGHE

Gli attestati dei corsi per il conseguimento dei certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose, o per il loro rinnovo in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 marzo 2022, conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza e quindi fino al 29 giugno 2022.

I certificati di formazione dei conducenti di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose (ADR), in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022, conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza e quindi fino al 29 giugno 2022.

 


Referenti

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