Ordinanza n. 21362/2026 della Corte di Cassazione Sezione Lavoro - DURC e benefici contributivi - Regolarità della trasmissione delle denunce mensili
Il mancato inoltro o il ritardo nell’invio delle denunce mensili a INPS e Cassa Edile è ostativo al rilascio del DURC e al riconoscimento di benefici contributivi.
Suggerimento n. 370/78 del 15 luglio 2026
Con Ordinanza n. 21362/2026, la Corte di Cassazione - Sezione Lavoro, ha accolto il ricorso proposto dall’INPS avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano che aveva ritenuto il mero ritardo nell’invio delle comunicazioni (c.d. “modelli UNIEMENS”) in assenza di omissioni contributive, non ostativo al rilascio del DURC e al riconoscimento dei benefici contributivi spettanti all’impresa.
Con la pronuncia in esame, la Suprema Corte ha, invece, confermato l’orientamento già espresso in precedenza in materia (Cass. nn. 8078/2026, 2678/2026 e 16198/2026) e ha ribadito che: “il mancato inoltro, nella specie dei moduli UNIEMENS, lungi dall’essere semplicemente una irregolarità formale, è una irregolarità sostanziale proprio perché impedisce, con celerità ed efficacia, il controllo da parte dell’ente preposto della regolarità contributiva”.
Pertanto, secondo tale consolidato orientamento giurisprudenziale, la mancata trasmissione della documentazione prescritta impedisce l’effettiva verifica della cosiddetta “virtuosità del contribuente” nonché fa decadere l’impresa dal godimento dei relativi benefici previsti anche nel caso in cui abbia effettuato i versamenti corrispondenti.
Tale concetto non si riferisce pertanto esclusivamente alla regolarità dei versamenti, ma comprende anche il rispetto dell’intera normativa in materia di lavoro e legislazione sociale.
Si rammenta infatti che il godimento dei benefici contributivi è subordinato non solo al possesso del DURC, ma anche “all’assenza di violazioni delle disposizioni a presidio delle condizioni di lavoro, della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro come individuate nella legislazione secondaria, cui la fonte primaria fa rinvio”.
Evidenziamo che i principi enunciati dall’Ordinanza in commento hanno efficacia anche nei confronti del sistema delle Casse Edili/Edilcasse, con riferimento alle denunce mensili dei lavoratori occupati.