Orario di lavoro - Lavori edili all’aperto - Superamento del limite delle 40 ore settimanali - Comunicazione all’ispettorato territoriale del lavoro
Per il solo personale addetto ai lavori all’aperto e nel periodo compreso tra maggio e settembre, la legge prevede la facoltà di superamento del limite settimanale di 40 ore, previa comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro.
Suggerimento n. 240/28 del 9 maggio 2017
Ricordiamo che, per necessità imposte da esigenze tecniche e stagionali, è prevista la facoltà, per il solo personale delle industrie di costruzioni edilizie, stradali ed idrauliche addetto ai lavori all’aperto, di superamento dell’orario normale settimanale di lavoro per un periodo di quattro mesi all’anno, da individuarsi tra maggio e settembre.
Tale facoltà può essere esercitata previa comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro (I.T.L.) e deve essere comunque utilizzata entro il limite massimo delle 48 ore di durata media settimanale dell’orario di lavoro, da calcolarsi nell’arco di un periodo di riferimento di 12 mesi (per il solo personale di cantiere).
Le ore prestate oltre le 40 settimanali in base alla predetta normativa, essendo ore di lavoro normale, sono escluse dal computo del tetto annuale delle 250 ore di lavoro straordinario. Peraltro, per tali ore, oltre alla normale retribuzione, deve essere riconosciuta anche la maggiorazione contrattuale prevista dal contratto collettivo per le ore di lavoro straordinario (v. articoli 19 e 54 c.c.n.l.).
Per comodità delle imprese, alleghiamo il fac-simile dello schema di comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro, da inoltrare al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
I.T.L. Milano (competente anche per il territorio della provincia di Monza e della Brianza) |
ITL.Milano-Lodi@pec.ispettorato.gov.it |
I.T.L. Lodi |