Obbligo polizze catastrofali: le novità del Decreto legge n. 39/2025

La conversione in legge del Decreto conferma la proroga differenziata delle scadenze per la stipula delle polizze catastrofali e fornisce alcuni chiarimenti operativi.

Suggerimento n. 310/50 del 9 giugno 2025


Il Decreto-legge n. 39 del 31 marzo 2025, convertito con modificazioni nella Legge 27 maggio 2025 n. 78 (pubblicata in GU 124 del 30/5/2025), ha previsto una ridefinizione delle scadenze per l'adempimento dell'obbligo assicurativo e ha introdotto alcune specifiche modifiche normative volte a chiarire alcuni aspetti operativi (v. Suggerimento n. 173/29 del 31 marzo 2025).

Il termine entro il quale è necessario assicurarsi, si differenzia in base alle dimensioni dell'impresa:

  • 1° ottobre 2025 per le Medie imprese.
  • 31 dicembre 2025 per le Piccole e Microimprese;
  • 31 marzo 2025 per le Grandi imprese.

Durante la conversione in legge del decreto è stato modificato il criterio per definire la tipologia di impresa Media, Piccola o Micro rispetto alla versione iniziale: inizialmente, il testo faceva riferimento alla direttiva (UE) 2023/2775 mentre ora alla Raccomandazione 2003/361/CE.

Di conseguenza, la categoria delle PMI include le imprese con meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

All'interno delle PMI, si distinguono ulteriormente:

  • Piccole imprese: quelle con meno di 50 occupati e un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro;
  • Microimprese: quelle con meno di 10 occupati e un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

Si considerano Grandi imprese - secondo invece i parametri della Direttiva (UE) 2023/2775 - le imprese che, alla data di chiusura del bilancio, superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: totale dello stato patrimoniale 25 mln/euro; ricavi netti delle vendite e delle prestazioni 50 mln/euro; numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio 250.

Per le Grandi imprese resta invariato il termine del 31 marzo 2025 ma è stato introdotto un periodo transitorio di 90 giorni (ossia dal 31 marzo al 30 giugno 2025) per consentire alle aziende di adeguarsi all’obbligo, mantenendo comunque l’accesso a eventuali incentivi o contributi.

Il decreto, oltre ad aver introdotto le proroghe, interviene anche su alcuni aspetti legati all’operatività dell’obbligo assicurativo, tra i quali:

  • viene chiarito che le conseguenze legate alla mancata stipula dell’assicurazione (come la preclusione all’accesso a contributi pubblici) scatteranno solo dalla data in cui l’obbligo diviene effettivo per la specifica categoria d’impresa. Per le grandi imprese, questa disposizione si applica dal 30 giugno 2025;
  • se un’impresa assicura beni di proprietà di soggetti terzi (a titolo ad es. di locazione) impiegati nella propria attività (e non già assicurati), l’indennizzo sarà corrisposto direttamente al proprietario del bene.

All’imprenditore è comunque riconosciuto un diritto al rimborso dei premi pagati e un risarcimento per il lucro cessante (fino al 40% dell’indennizzo) se il proprietario non destina l’indennizzo al ripristino del bene.

Per un’analisi approfondita su tutti gli aspetti operativi dell’obbligo assicurativo si rinvia al dossier ANCE allegato.


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