Obbligo assicurativo per danni catastrofali: proroga differenziata in base alla dimensione dell’impresa
L’obbligo slitta al 1°ottobre 2025 per le Medie imprese, al 1°gennaio 2026 per le Micro e Piccole imprese. Resta fermo, invece, il termine del 31 marzo 2025 per le Grandi imprese per le quali però ci sarà un periodo di tolleranza di 90 giorni.
Suggerimento n. 173/29 del 31 marzo 2025
Il Consiglio dei Ministri del 28 marzo ha approvato un Decreto Legge che differisce, per le Micro, Piccole e Medie imprese, l’obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.
Il termine è quindi differito al:
- 1° ottobre 2025 per le Medie imprese;
- 1° gennaio 2026 per le Micro e Piccole imprese.
Nessun differimento invece per le Grandi imprese per le quali però ci sarà un periodo di tolleranza di 90 giorni durante il quale il mancato adempimento non sarà valutato ai fini dell’eventuale perdita di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche.
Il nuovo provvedimento approvato dal Governo prevede quindi una scadenza differenziata in base alla dimensione dell’impresa. Per definire le classi dimensionali il decreto fa riferimento alla Direttiva UE 2023/2775:
- Micro Imprese: totale stato patrimoniale 450.000€, ricavi netti delle vendite e delle prestazioni 900.000€ e numero medio dipendenti 10;
- Piccole imprese: totale stato patrimoniale 5.000.000€, ricavi netti delle vendite e delle prestazioni 10.000.000€ e numero medio dipendenti 50;
- Medie imprese: totale stato patrimoniale 25.000.000€, ricavi netti delle vendite e delle prestazioni a 50.000.000€ e numero medio dipendenti 250;
- Grandi imprese: totale stato patrimoniale oltre 25.000.000€, ricavi netti delle vendite e delle prestazioni oltre i 50.000.000€ e oltre i 250 dipendenti.