Obbligo domicilio digitale per amministratori di società: prime indicazioni operative del MIMIT

Il nuovo obbligo si applica anche alle società costituite prima del 1° gennaio 2025 (deve essere adempiuto entro il 30 giugno 2025); riguarda tutti gli amministratori e tutte le società (sia di capitali che di persone) che svolgono attività imprenditoriale; va assolto iscrivendo un indirizzo PEC personale per ciascuno di essi (non si può utilizzare l’indirizzo PEC comunicato dalla società): questi i principali chiarimenti.

Suggerimento n. 157/25 del 20 marzo 2025


Come noto, la Legge di Bilancio 2025 ha esteso anche agli amministratori delle società l'obbligo di comunicare al Registro delle imprese il domicilio digitale/indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), già previsto per le società e per le imprese individuali (v. Suggerimento n. 44/8 del 17 gennaio 2025).  

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy nella nota prot. n. 43836 del 12 marzo 2025, fornisce i primi chiarimenti operativi.

In particolare, viene precisato che:

  • per le imprese costituite dopo il 1° gennaio 2025 (nonché per le imprese che – pur sulla base di un atto costitutivo di data antecedente – presentino la domanda di iscrizione dopo il 1° gennaio 2025) l'adempimento dell'obbligo di iscrizione del domicilio digitale dei propri amministratori è posto in coincidenza con il deposito della domanda di iscrizione dell'impresa nel registro delle imprese;
  • per le imprese già costituite e iscritte nel registro antecedentemente alla data del 1° gennaio 2025, la comunicazione del domicilio digitale degli amministratori deve avvenire al momento della iscrizione di una nuova nomina o del rinnovo dell’amministratore, ovvero della nomina del liquidatore, e in ogni caso entro il 30 giugno 2025.

Vista l’ampia formulazione della disposizione normativa rientrano tra soggetti obbligati tutte le forme societarie che svolgono attività imprenditoriale, siano esse società di persone e società di capitali.

Sono invece escluse: le società semplici (cui non è consentito svolgere attività commerciali quali), ad eccezione di quelle che svolgono attività agricola, i consorzi (con attività esterna o interna) e società consortili, gli enti commerciali (in quanto non costituiti in forma societaria) e enti non commerciali (anche ove posseggano un’attività commerciale svolta in via non prevalente).

La Nota del MIMIT ritiene che l’accezione “amministratori” vada interpretata in via estensiva, nel senso di fare riferimento a qualsiasi soggetto che compie attività gestoria dell’impresa, a “cui formalmente compete il potere di gestione degli affari sociali, con le connesse funzioni di dirigenza ed organizzazione”. Per tale motivo la Nota ricomprende i “liquidatori della società” (nominati dall’Assemblea o giudiziali).

Pertanto, in presenza di una pluralità di amministratori, l’obbligo di comunicazione di un indirizzo PEC compete per ciascuno di essi.

La Nota chiarisce che la PEC dell’amministratore, da comunicare al registro delle imprese, deve essere necessariamente diversa da quella della società. L'amministratore non è però obbligato a dotarsi di indirizzi diversi, quando ricopre la carica in diverse società.

Viene confermato che l’omessa indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata dell’amministratore comporta la sospensione del procedimento di iscrizione della nomina o del rinnovo della carica.

Infine, viene precisato che. in caso di inadempimento, è applicabile la sanzione prevista per l'omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi fissata da 103 euro a 1.032 euro, la cui misura può essere ridotta a 1/3 nel caso si adempia entro 30 giorni dal termine.

 

 


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