Nuovo Regolamento UE per il calcolo delle emissioni degli edifici

Il Regolamento delegato (UE) 2026/52 aggiorna l'allegato III della Direttiva EPBD 2024/1275 e definisce il quadro europeo per calcolare il potenziale di riscaldamento globale (GWP) nel ciclo di vita degli edifici di nuova costruzione.

Suggerimento n. 268/79 del 19 maggio 2026


Informiamo i soci che la Commissione Europea ha pubblicato il Regolamento delegato (UE) 2026/52 del 16 dicembre 2025 (pubblicato sulla GUUE del 4 maggio 2026), che modifica l’allegato III della Direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio (c.d. Direttiva EPBD) per quanto riguarda il quadro dell’Unione per il calcolo nazionale del potenziale di riscaldamento globale (GWP – Global Warming Potential) nel corso del ciclo di vita di un edificio.

Il Regolamento UE 2026/52 entrerà in vigore il 24 maggio 2026 ed è direttamente applicabile negli Stati membri UE.

Il tema non riguarda solo l’efficienza energetica in fase d’uso, ma il ciclo di vita dell’edificio nel suo complesso e riguarda pertanto: produzione e trasporto dei materiali, attività di cantiere, consumi energetici, manutenzione, sostituzioni, demolizione, gestione dei rifiuti, riuso, riciclo e recupero. La Commissione Europea chiarisce che il life-cycle GWP misura il contributo dell’edificio alle emissioni di gas serra durante tutto il ciclo di vita, includendo sia le emissioni operative sia quelle incorporate nei materiali e nei processi costruttivi (c.d. embodied carbon).

Il nuovo allegato stabilisce un quadro dell’Unione per il calcolo nazionale del GWP nel corso del ciclo di vita degli edifici ai fini della comunicazione dei risultati nell’attestato di prestazione energetica (APE) dell’edificio stesso. L’obiettivo è rendere i risultati più confrontabili tra gli Stati membri e inserirli appunto nell’attestato di prestazione energetica.

La nuova EPBD prevede che il GWP di ciclo vita sia calcolato e comunicato nell’APE per gli edifici nuovi con superficie utile superiore a 1.000 m² dal 2028. Dal 2030 l’obbligo sarà esteso a tutti gli edifici di nuova costruzione.

Il GWP nel corso del ciclo di vita degli edifici di nuova costruzione è calcolato nel rispetto dei requisiti minimi enunciati nell’allegato e secondo le parti pertinenti della norma EN 15978 (EN 15978:2011 Sostenibilità delle costruzioni — Valutazione della prestazione ambientale degli edifici — Metodo di calcolo), tenendo conto di eventuali norme successive relative alla sostenibilità delle costruzioni e al metodo di calcolo per la valutazione della prestazione ambientale degli edifici.

Il GWP nel corso del ciclo di vita indicato nell’attestato di prestazione energetica (APE) dell’edificio riflette lo stato “come costruito” ed è calcolato in relazione a un periodo di studio di riferimento di 50 anni. Si tratta di un orizzonte convenzionale, scelto per consentire la comparabilità dei risultati e non da interpretare come vita utile presunta dell’edificio. Il GWP dovrà essere espresso in kg CO₂eq/m² di superficie coperta utile, con regole nazionali chiamate a definire in modo chiaro la superficie considerata, facendo riferimento agli standard IPMS – International Property Measurement Standards o a standard equivalenti.

Un aspetto centrale del regolamento è la qualità dei dati. Quando disponibili, dovranno essere utilizzati in via prioritaria i dati pubblicati in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 e al nuovo Regolamento (UE) 2024/3110 sui prodotti da costruzione.

Gli Stati membri sono tenuti a garantire la massima accuratezza e affidabilità possibile dei risultati del calcolo del GWP nel corso del ciclo di vita e sono incoraggiati a permettere l’uso dei dati specifici di progetto o di prodotto laddove questi presentino una qualità e una precisione superiori rispetto ai dati generici o ai valori predefiniti.

Il GWP dovrà essere calcolato considerando le fasi obbligatorie del ciclo di vita dell’edificio indicate dal Regolamento UE 2026/52. La logica è quella del whole life carbon assessment, cioè una valutazione che consideri carbonio incorporato, emissioni operative, manutenzione, sostituzioni e fine vita dell’intero edificio.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al testo del Regolamento UE 2026/52.

 

 


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Tags: Energia