Nuovo modello esercizio opzione cessione del credito/sconto in fattura
Aggiornato il modello per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate dell’opzione per la cessione del credito/sconto in fattura che, per le spese sostenute nel 2021, potrà essere trasmesso entro il 7 aprile.
Suggerimento n. 101/15 del 7 febbraio 2022
L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento del 3 febbraio prot. n. 2022/35873, ha aggiornato il modello di comunicazione di cessione e sconto in fattura alla luce delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2022 (vedi ns. Suggerimento n. 22/4 del 10 gennaio 2022) e del decreto Sostegni Ter (vedi ns. Suggerimento n. 75/14 del 31 gennaio 2022).
Si segnala inoltre che per le spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, la nuova comunicazione per l’esercizio dell’opzione dovrà essere trasmessa entro il 7 aprile 2022, anziché entro il 16 marzo.
Il nuovo modello con relative istruzioni di compilazione e le specifiche tecniche sono state aggiornate con la possibilità di inserire le opzioni per gli interventi di edilizia libera e di importo pari o inferiore a 10.000 euro per i quali non sussistono gli obblighi di asseverazione della congruità dei costi e del visto di conformità.
Con l’occasione sono state aggiornate le FAQ dell’Agenzia delle Entrate sul Superbonus in base a quanto previsto dall’art. 28 del DL 4/2022 (“Sostegni ter”) in accordo alle quali:
- è prorogato dal 7 al 17 febbraio 2022 il termine entro il quale trasmettere le comunicazioni all’Agenzia al fine di fruire del regime transitorio previsto dal comma 2, del citato art. 28. In altri termini, sarà consentita un’ulteriore unica cessione per tutti quei crediti già precedentemente ceduti, per i quali la relativa comunicazione all’Agenzia delle Entrate sia stata validamente trasmessa prima del 17 febbraio 2022 (ossia entro il 16 febbraio 2022);
- ai fini dell’applicazione del regime transitorio non rileva il numero di cessioni effettuate prima del 17 febbraio, purché comunicate entro tale data all’Agenzia delle Entrate. La cessione, infatti, si considera avvenuta prima del 17 febbraio se è stata inviata la comunicazione all’Agenzia.