Nuovi requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici in vigore dal 3 giugno 2026
A partire dal 3 giugno 2026 sarà operativo il D.M. 28 ottobre 2025 relativo ai nuovi requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici.
Suggerimento n. 147/50 del 11 marzo 2026
Ricordiamo ai soci che, come già anticipato con il Suggerimento n. 571/2025, a partire dal 3 giugno 2026 sarà operativo il nuovo decreto sui requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici di cui al D.M. 28 ottobre 2025.
Il decreto aggiorna i metodi di calcolo delle prestazioni energetiche e i requisiti minimi degli edifici, con impatti significativi sulla classificazione energetica, APE e verifiche ex Legge 10.
Il nuovo decreto sostituirà la normativa attualmente vigente sulla stessa materia e stabilita dal precedente D.M. 26 giugno 2015, c.d. “Requisiti minimi 2015”.
Pertanto, fino al 2 giugno 2026 continuano ad applicarsi i requisiti “vecchi” stabiliti dal D.M. 26 giugno 2015.
Le principali novità introdotte dal D.M. 28 ottobre 2025 riguardano:
- le modifiche dei parametri dell’edificio di riferimento, validi sia per gli edifici di nuova costruzione sia per quelli sottoposti a ristrutturazione importante di primo livello, con l’introduzione dei ponti termici;
- le differenziazioni dei valori ammissibili del coefficiente globale di scambio termico H’T, validi per gli edifici nuovi e quelli sottoposti a ristrutturazione importante di primo livello;
- le modifiche relative alle ristrutturazioni importanti di secondo livello, tra cui lo stralcio della verifica del valore massimo ammissibile del coefficiente globale di scambio termico H’T;
- la specifica secondo cui le verifiche sull’involucro devono essere svolte utilizzando le superfici esterne lorde;
- le modifiche ad alcuni requisiti degli impianti, in termini di obblighi di installazione di sistemi BACS per gli edifici non residenziali dotati di impianti termici di potenza superiore a 290 kW;
- gli obblighi di installazione di infrastrutture per la ricarica elettrica dei veicoli.
Per ulteriori approfondimenti, oltre al sopra richiamato Suggerimento n. 571/2025, si rimanda anche alla nota elaborata da ANCE sul nuovo decreto.
Lo Sportello Energia di Assimpredil Ance resta comunque a disposizione dei soci per qualsiasi necessità di chiarimento.