Novità in tema di detrazioni fiscali: le indicazioni operative dell’Agenzia delle Entrate
L’Amministrazione finanziaria fornisce chiarimenti sui limiti alla fruizione delle detrazioni fiscali per i soggetti con redditi superiori a 75.000 euro.
Suggerimento n. 313/51 del 11 giugno 2025
Il nuovo articolo 16-ter del Tuir (introdotto dall’articolo 1, comma 10, della Legge di bilancio 2025) ha previsto, a decorrere dall’anno di imposta 2025, un limite agli oneri e alle spese detraibili per i soggetti con reddito superiore a 75.000 euro (v. Suggerimento n. 7/2 dell’8 gennaio 2025).
L’Agenzia delle entrate, con la Circolare n. 6/E del 29 maggio 2025, fornisce alcune indicazioni operative sulle novità introdotte e degli esempi di calcolo.
A decorrere dal 1° gennaio 2025, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, sono previsti alcuni limiti per la fruizione delle detrazioni dall’imposta sui redditi, mediante un meccanismo di calcolo fondato su due parametri:
- il reddito complessivo del contribuente;
- il numero di figli fiscalmente a carico.
Il comma 2 dell’articolo 16-ter del TUIR stabilisce che l’importo base è pari a:
- 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro ma non superiore a 100.000 euro;
- 8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro.
Il successivo comma 3 stabilisce che il coefficiente da applicare all’importo base, ai fini del calcolo dell’ammontare massimo degli oneri e delle spese ammessi in detrazione, è pari a:
- 0,50 se nel nucleo familiare non sono presenti figli fiscalmente a carico;
- 0,70 se nel nucleo familiare è presente un figlio fiscalmente a carico;
- 0,85 se nel nucleo familiare sono presenti due figli fiscalmente a carico;
- 1 se sono presenti più di due figli fiscalmente a carico o almeno un figlio, sempre fiscalmente a carico, con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della l. n. 104 del 1992.
Per l’individuazione del numero dei figli fiscalmente a carico il contribuente deve fare riferimento ai figli presenti nel nucleo familiare nell’anno di sostenimento degli oneri e delle spese detraibili, rilevando nel computo tutti i figli a carico anche qualora il contribuente non benefici delle detrazioni previste dall’articolo 12 del Tuir, poiché per gli stessi percepisce l’Assegno unico e universale (Auu) o perché i figli hanno superato i requisiti di età previsti dal comma 1, lettera c), del medesimo articolo 12.
Ne consegue che il contribuente, ai fini del calcolo dell’ammontare massimo degli oneri e delle spese che danno diritto alla detrazione, deve:
- quantificare l’importo base (di cui al comma 2) a seconda del reddito complessivo posseduto;
- applicare all’importo base il coefficiente (di cui al comma 3), individuato in relazione al numero dei figli fiscalmente a carico.
L’importo così determinato rappresenta l’ammontare massimo di oneri e spese su cui il contribuente deve calcolare le detrazioni spettanti.
Nel caso in cui gli oneri e le spese sostenute nel periodo di riferimento siano superiori all’ammontare massimo, il contribuente può individuare, in sede di dichiarazione dei redditi, gli oneri e le spese da imputare nel conteggio ai fini della detrazione.
In tale ipotesi, pertanto, il contribuente potrà scegliere, secondo convenienza, di considerare le spese che danno diritto a una maggiore detrazione dall’imposta lorda.
Il comma 4 dell’articolo 16-ter del Tuir stabilisce che, ai fini del computo del massimale degli oneri e delle spese ammessi in detrazione per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, sono escluse le spese sanitarie, le somme investite nelle start-up innovative e le somme investite nelle piccole e medie imprese innovative.
Per le spese detraibili in più annualità, invece, viene stabilito che ai fini del computo rilevano solo le rate di spesa riferite a ciascun anno, e che sono in ogni caso esclusi gli oneri detraibili sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024, nonché i premi di assicurazione sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024.
Sono, infine, escluse dal computo le rate delle spese detraibili ai sensi dell’articolo 16-bis del Tuir, ovvero di altre disposizioni normative, sostenute fino al 31 dicembre 2024.
L’Agenzia delle entrate ha, peraltro, precisato che, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 120.000 euro, oltre all’applicazione del nuovo comma 16-ter del Tuir, rimane ferma l’applicazione dei commi 3-bis, 3-ter e 3-quater dell’articolo 15 del Tuir, secondo cui la detrazione spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro, ovvero per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120mila euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro.
Ne consegue, che i contribuenti, i quali percepiscono redditi oltre i 120.000 euro, devono dapprima determinare l’ammontare massimo di oneri e spese detraibili ai sensi dell’articolo 16-ter, calcolando su tale importo le relative detrazioni, e infine devono applicare la limitazione dell’articolo 15, comma 3-bis, individuando così la detrazione effettivamente spettante.