Novità in tema di contratto a tempo determinato, di somministrazione di lavoro a tempo determinato e di indennità per licenziamento illegittimo - Decreto Legge n. 87/2018

Il 14 luglio 2018 sono entrate in vigore le modifiche legislative inerenti il contratto a termine, anche in somministrazione, e l'indennità di licenziamento, apportate dal c.d. “Decreto dignità”.

Suggerimento n.358/48 del 19 luglio 2018


A seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13/07/2018 del D.L. n. 87/2018 (c.d. "Decreto dignità"), a partire dal 14 luglio 2018 sono in vigore le disposizioni che modificano la disciplina del contratto a termine e della somministrazione di lavoro a termine, contenute nel decreto legislativo n. 81/2015, nonché dell'indennità prevista in caso di licenziamento illegittimo di lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015 (decreto legislativo n. 23/2015 - c.d. “Jobs Act”).

Di seguito, provvediamo a fornire una prima e sintetica illustrazione delle principali modifiche introdotte dal decreto legge n. 87/2018, riservandoci di fornire successivamente ulteriori aggiornamenti, anche a seguito dell’iter di conversione in legge del decreto.

 

CONTRATTO A TERMINE

  • La durata massima del contratto a termine, comprensivo di eventuali proroghe e rinnovi, passa da 36 mesi a 24 mesi;
  • è possibile stipulare un primo contratto della durata massima di 12 mesi senza l’indicazione della causale;
  • nell’ambito dei primi 12 mesi, il contratto può essere liberamente prorogato senza indicazione della causale;
  • viceversa, in caso di durata superiore ai 12 mesi, sia per i rinnovi che per le proroghe è necessario indicare una causale;
  • le causali che possono giustificare la prosecuzione del contratto oltre i 12 mesi o il suo rinnovo sono:

          - esigenze temporanee ed oggettive, estranee all'ordinaria attività,

          - esigenze sostitutive di altri lavoratori,

          - esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria;

  • le proroghe ammesse passano da 5 a 4;
  • il contributo addizionale a carico del datore di lavoro, pari all'1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovodel contratto a tempo determinato, anche in somministrazione;
  • il termine per l'impugnazione del contratto a tempo determinato, precedentemente fissato in 120 giorni, è elevato a 180 giorni dalla cessazione del singolo contratto.

Da notare che, per espressa previsione legislativa, la nuova disciplina si applica ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (14 luglio 2018), nonché alle proroghe e ai rinnovi dei contratti in corso alla medesima data.

 

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

Anche alla disciplina del rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore si applicano le nuove regole del lavoro a tempo determinato, con l'eccezione:

  • del tetto massimo legale di contratti stipulabili;
  • del diritto di precedenza.

 

INDENNITA’ IN CASO DI LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO

In caso di licenziamento di lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015 con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, qualora risulti accertato che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo oggettivo o soggettivo o della giusta causa, l'indennità risarcitoria prevista per legge non può essere inferiore a sei e superiore a trentasei mensilità (in precedenza, il minimo erano quattro mensilità ed il massimo 24 mensilità).

 

 


Referenti

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