Misure rimediali per gli interventi edilizi oggetto di procedimenti penali a Milano
Il Comune di Milano ha stabilito le misure rimediali e i procedimenti amministrativi riguardo agli interventi edilizi già realizzati o in corso di esecuzione in base a titoli abilitativi già perfezionati e oggetto di procedimenti penali per ipotesi di reati edilizi.
Importante | Suggerimento n. 539/63 del 20 novembre 2025
Con la recente Deliberazione del 13 novembre 2025 n. 1409 la Giunta Comunale di Milano ha definito le misure rimediali e i relativi procedimenti per interventi realizzati o in corso, in base a titoli già perfezionati e oggetto di procedimenti per ipotesi di reati edilizi.
È stato dato mandato agli Uffici Comunali di avviare i procedimenti di verifica della conformità edilizia degli interventi edilizi già ultimati o in corso di realizzazione per i quali siano state presentate da parte degli interessati le proposte di istanze per uniformare alle nuove indicazioni della Giunta Comunale (D.G.C. del 7 maggio 2025 n. 552 e successiva Determina Dirigenziale del 27 maggio 2025 n. 4192) i procedimenti edilizi per cui si è formato ed è stato rilasciato il titolo abilitativo. Con la D.G.C. 552/2025 (vedi ns. suggerimento n. 253/24 del 12 maggio 2025) la Giunta Comunale ha definito, per i procedimenti per cui non è ancora stato rilasciato e/o non si è ancora formato il titolo edilizio, le fattispecie al ricorrere delle quali possa procedersi con permesso di costruire convenzionato o piano attuativo (e annessa convenzione), da approvarsi con Deliberazione della Giunta Comunale. Ciò per garantire l’ordinata e uniforme prosecuzione dell’attività di istruttoria degli uffici comunali sino all’avvenuta efficacia della Variante di PGT, il cui iter è stato avviato il 19 novembre scorso, dopo l’approvazione degli indirizzi (vedi ns. suggerimento n. 530/60 del 13 novembre 2025).
La Delibera ha altresì fornito alcuni elementi atti a qualificare l’intervento di ristrutturazione edilizia, tenendo conto dei principali orientamenti della giurisprudenza, tra cui è da considerare come riferimento la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione II, del 4 novembre 2025 n. 8542. Il Consiglio di Stato ha concluso che, pur potendo l’edificio ricostruito avere alcune caratteristiche anche molto differenti rispetto a quello demolito, “l’intervento deve comunque risultare neutro sotto il profilo dell’impatto sul territorio nella sua dimensione fisica”, così che “devono ritenersi escluse – o meglio, conducono a qualificare l’intervento come nuova costruzione – tutte le opere che non siano meramente funzionali al riuso del volume precedente e che comportino una trasformazione del territorio ulteriore rispetto a quella già determinata dall’immobile demolito”. Nel delineare i requisiti indefettibili della ristrutturazione, il Consiglio di Stato ha ritenuto che devono ricorrere gli elementi di “unicità dell’immobile interessato dall’intervento, contestualità tra demolizione e ricostruzione, mero utilizzo della volumetria preesistente senza ulteriori trasformazioni della morfologia del territorio” e che, per quanto concerne l’elemento della contestualità, è ammissibile il ripristino in un tempo successivo di edifici precedentemente crollati o demoliti, ma, in tal caso, il privato sarebbe tenuto a dimostrare la preesistente consistenza edilizia con “elementi oggettivi, quali gli atti di fabbrica o i titoli edilizi che hanno interessato il precedente fabbricato, ovvero le planimetrie catastali, purché da essi siano ricavabili, in maniera certa, l’esatta cubatura e sagoma d’ingombro del fabbricato su cui intervenire; solo se è chiara la base di partenza, è possibile discutere entità e qualità delle modifiche apportabili”.