Ministero dei Trasporti – Nuove proroghe patenti, CQC e autorizzazioni trasporti eccezionali

A seguito della proroga dello stato di emergenza sanitaria al 30 aprile 2021, il Ministero dei Trasporti, con la circolare n. 2143/2021, ha fornito alcuni aggiornamenti sui nuovi termini di validità di patenti di guida, CQC e autorizzazioni trasporti eccezionali.

Suggerimento n. 115/27 del 3 febbraio 2021


Informiamo le imprese associate che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato la circolare n. 2143 del 21 gennaio 2021 con cui ha fornito aggiornamenti sulla proroga dei termini di validità dei documenti di abilitazione alla guida a seguito della proroga dello stato di emergenza sanitaria al 30 aprile 2021.  

Nelle note seguenti viene riportata una sintesi delle misure di interesse per il nostro settore.

 

PATENTI DI GUIDA

Le patenti di guida rilasciate in Italia con scadenza compresa dal 31 gennaio 2020 al 30 aprile 2021 sono prorogate fino al 29 luglio 2021.

Questi termini sono validi soltanto per circolare sul suolo italiano e solo per l’abilitazione alla guida (come documento di riconoscimento la proroga della validità della patente resta al 30 aprile 2021).

 

CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE (CQC)

La validità delle CQC, su tutto il territorio dell’UE (Italia compresa), rilasciate da un Paese non comunitario, con scadenza compresa tra il 01/02/2020 e il 31/08/2020 è prorogata di 7 mesi decorrenti dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione.

Per le CQC rilasciate in Italia è necessario distinguere tra:

  • CQC con scadenza dal 31/01/2020 e il 28/12/2020: mantengono la loro validità, per il solo territorio italiano, fino al 29 luglio 2021, mentre sul territorio degli altri Paesi dell’UE possono beneficiare della proroga di validità di 7 mesi dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione;
  • CQC con scadenza tra il 29/12/2020 e il 31/12/2020: il termine di scadenza è prorogato di 7 mesi decorrenti dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione e la validità è estesa a tutto il territorio dell’UE, Italia compresa;
  • CQC con scadenza tra il 01/01/2021 e il 30/04/2021: hanno validità, per il solo territorio italiano per i 90 giorni successivi alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza (e quindi, al momento, fino al 29 luglio 2021).

 

Gli attestati CQC rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021 conservano la loro validità fino a 90 giorni successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza (ad oggi, fino al 29 luglio 2021).

In merito agli esami di revisione della qualificazione CQC, sono stati sospesi i termini per sottoporsi a detti esami nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 maggio 2020.

Ai fini del computo dei 2 anni dalla scadenza della CQC non si tiene conto del periodo compreso tra il 31 gennaio e il 29 luglio 2021; il titolare di CQC la cui scadenza ricade nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021 (prorogata al 29 luglio 2021, come già detto) può procedere al rinnovo della CQC stessa nei successivi 545 giorni successivi alla scadenza dei 2 anni, senza sottoporsi ad esame di ripristino.

 

AUTORIZZAZIONI TRASPORTI ECCEZIONALI

Salvo ulteriori nuove disposizioni, tutte le autorizzazioni aventi scadenza ricompresa tra il 31 gennaio 2020 ed il 30 aprile 2021 conservano la loro validità fino al 29 luglio 2021 (cioè per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria da Covid-19).

Per approfondimenti in merito ai trasporti eccezionali si rimanda al recente Suggerimento n. 18/2021.


Referenti

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