Materiali di riporto – circolare esplicativa Ministero dell’Ambiente

Il Ministero dell’Ambiente ha pubblicato la circolare n. 15786 del 10/11/2017 contenente chiarimenti inerenti la disciplina per la gestione delle matrici ambientali materiali di riporto.

Suggerimento n. 43/15 del 19 gennaio 2018


Precedenti comunicazioni in materia

Suggerimento n. 406/2017

 

Informiamo le imprese associate che il Ministero dell’Ambiente ha pubblicato la circolare n. 15786 del 10/11/2017 (vedi allegato) contenente chiarimenti inerenti la disciplina per la gestione delle matrici materiali di riporto e risolvendo alcune criticità rimaste in sospeso.

Il Ministero dell’Ambiente ha confermato che per matrici ambientali materiali di riporto si intende il suolo costituito da una miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito e utilizzate per la realizzazione di riempimenti, rilevati e reinterri.

Il legislatore, con l’art. 3 lettera c) del DPR n. 120/2017, ha chiarito che le terre e rocce da scavo possono contenere anche i seguenti materiali di origine antropica: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato.

Le terre e rocce contenenti tali materiali, tuttavia, non devono presentare concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di legge previsti per la specifica destinazione d’uso (colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, Titolo V, Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.).

Qualora si intenda effettuare l’utilizzo delle terre e rocce da scavo contenenti materiali di riporto come sottoprodotti fuori dal sito di produzione, è obbligatorio attenersi alle disposizioni previste dall’art. 4 comma 3 del DPR n. 120/2017 e, più precisamente, verificare che la componente di materiali di origine antropica frammista ai materiali di origine naturale non superi la quantità massima del 20% in peso.

La metodica per quantificare la percentuale di materiali di origine antropica presente nei riporti è descritta nell’Allegato 10 del DPR n. 120/2017 (vedi allegato).

Sempre nell’ambito dell’utilizzo delle terre e rocce da scavo contenenti materiali di riporto in regime di sottoprodotti, è obbligatorio effettuare anche le seguenti verifiche: 

- sotto il profilo qualitativo, devono essere eseguite due analisi chimiche, rispettivamente la caratterizzazione (ai sensi della Tabella 1, Allegato 5, Titolo V, Parte IV del Lgs 152/06 e s.m.i.) e il test di cessione (metodica ai sensi del D.M. 05/02/1998 e s.m.i. e parametri ai sensi della Tabella 2, Allegato 5, Titolo V, Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.);

- sotto il profilo prestazionale, è obbligatorio attestare il non superamento della percentuale del 20% della componente antropica, tramite la quantificazione della componente antropica secondo la citata metodica prevista dall’Allegato 10 del DPR n. 120/2017.

Le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del test di cessione devono essere, alternativamente e non cumulativamente:

1) rimosse;

2) sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentano di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute.

3) rese conformi ai limiti del test di cessione tramite operazioni di trattamento che rimuovano i contaminanti (ovvero conformità ai parametri della Tabella 2, Allegato 5, Titolo V, Parte IV del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.).

In merito alla rimozione della contaminazione di cui al punto 1), la circolare precisa che, nei casi di utilizzo in sito dei materiali di riporto, si deve procedere alla eliminazione di tale fonte di contaminazione e non dell’intera matrice materiale di riporto prima di poter riutilizzare in sito il materiale di riporto stesso.

Infine, segnaliamo che il Ministero dell’Ambiente ha confermato che, nei casi in cui le matrici materiali di riporto dovessero risultare non conformi al test di cessione, ai medesimi sono applicabili tutte le procedure di bonifica, compresa quindi sia la messa in sicurezza operativa sia la messa in sicurezza permanente, in tutte quelle ipotesi previste dalla normativa sulle bonifiche, in quanto le matrici materiali di riporto sono state equiparate al suolo, per effetto del comma 1 dell’art. 3 del D.L. n. 2/2012.

 


Referenti

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