Il nuovo regolamento terre e rocce da scavo

È stato finalmente pubblicato il DPR 13 giugno 2017 n. 120 contenente la nuova disciplina per la gestione delle terre e rocce da scavo. Assimpredil Ance ha organizzato per martedì 26 settembre 2017, alle ore 14.30, un evento formativo per illustrare le novità del nuovo Regolamento.

Suggerimento n. 406/111 del 1° settembre 2017


Precedenti comunicazioni in materia

Suggerimenti n. 395/2017 e n. 396/2017.

 

È stato finalmente pubblicato il DPR 13 giugno 2017 n. 120 (G.U. n. 183 del 07/08/2017, vedi allegato) contenente il nuovo Regolamento per la gestione delle terre e rocce da scavo.

Le nuove disposizioni sono in vigore dal 22 agosto 2017.

 

TERRE E ROCCE DA SCAVO COME SOTTOPRODOTTI

Le terre e rocce da scavo prima di essere utilizzate come sottoprodotti devono essere sottoposte ad analisi chimico-fisica (caratterizzazione ambientale) per accertare la sussistenza dei requisiti stabiliti dall’art. 4 del nuovo Regolamento e dall’art. 184-bis del D.Lgs 152/06.

L’Allegato 4 del nuovo DPR è di rilevante importanza per effettuare le analisi chimico-fisiche per la gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti e per verificare quindi l’assenza di contaminazione. A tal fine, l’Allegato 4 individua il set analitico minimo contenente le sostanze da ricercare, fermo restando che la lista dei parametri deve essere modificata ed estesa in considerazione di eventuali attività antropiche pregresse.

Una volta verificata l’assenza di contaminazione, le terre e rocce da scavo possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni, ripristini ambientali, rilevati, sottofondi e in processi di produzione industriale in sostituzione dei materiali di cava, seguendo una delle due procedure previste dal nuovo Regolamento.

 

PROCEDURE PER L’UTILIZZO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

Il DPR 120/2017 individua due procedure distinte per l’utilizzo delle terre e rocce scavo come sottoprodotti in relazione alla tipologia di cantiere in cui le terre da scavo sono state prodotte, rispettivamente:

  •  Dichiarazione di Utilizzo (art. 21 e Allegato 6 del DPR 120/2017);
  •  Piano di Utilizzo (art. 9 e Allegato 5 del DPR 120/2017).

 

DICHIARAZIONE DI UTILIZZO

Per le imprese edili rappresenta sicuramente la procedura più frequente da applicare.

La Dichiarazione di Utilizzo (ai sensi dell’art. 21 del DPR 120/2017) è da predisporre nel caso in cui l’impresa scelga di utilizzare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti prodotte in:

  • cantieri di piccole dimensioni non superiori a 6.000 mc

oppure

  • cantieri di grandi dimensioni superiori a 6.000 mc ma non soggetti a VIA/AIA.

Il produttore (cioè il soggetto la cui attività produce le terre e rocce da scavo), almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori di scavo, deve trasmettere, anche solo in via telematica, la Dichiarazione di Utilizzo al Comune del luogo di produzione delle terre da scavo e all’ARPA territorialmente competente.

Il modulo da utilizzare per trasmettere la Dichiarazione di Utilizzo è quello contenuto nell’Allegato 6 del DPR 120/2017 (vedi allegato).

Per il trasporto delle terre da scavo non bisogna più utilizzare il DDT, ma il produttore dovrà compilare, per ogni automezzo che trasporta terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotto, il nuovo Documento di Trasporto contenuto nell’Allegato 7 del DPR 120/2017 (vedi allegato). Tale documento è predisposto in 3 copie, una per il produttore, una per il trasportatore e una per il destinatario, anche se del sito intermedio, ed è conservata dai predetti soggetti per 3 anni e resa disponibile, in qualunque momento, all’autorità di controllo.

A conclusione dell’utilizzo delle terre da scavo, il produttore dovrà trasmettere la Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo (DAU) contenuta nell’Allegato 8 del DPR n. 120/2017 (vedi allegato).

La dichiarazione di avvenuto utilizzo (DAU) è resa dal produttore con la trasmissione, anche solo in via telematica a:

  • ARPA competente per il sito di destinazione;
  • Comune del sito di produzione;
  • Comune del sito di destinazione;
  • autorità competente per il sito di destinazione (nel caso in cui l’opera sia autorizzata da un Ente diverso dal Comune).

I tempi previsti per l’utilizzo non possono comunque superare un anno dalla data di produzione delle terre e rocce da scavo, salvo il caso in cui l’opera nella quale le terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti sono destinate ad essere utilizzate, preveda un termine di esecuzione superiore. I tempi possono eventualmente essere prorogati una sola volta e per la durata massima di 6 mesi, in presenza di circostanze sopravvenute, impreviste o imprevedibili.

Nel caso di modifica sostanziale, il produttore delle terre e rocce da scavo deve trasmettere, anche solo per via telematica, al Comune del luogo di produzione e all’ARPA territorialmente competente, la Dichiarazione di Utilizzo aggiornata, utilizzando sempre il modulo di cui all’Allegato 6.

Costituisce modifica sostanziale:

a) l’aumento del volume in banco in misura superiore al 20% delle terre e rocce da scavo oggetto della dichiarazione di utilizzo;

b) la destinazione delle terre e rocce da scavo ad un sito di destinazione o ad un utilizzo diversi da quelli indicati nella dichiarazione di utilizzo;

c) la destinazione delle terre e rocce da scavo ad un sito di deposito intermedio diverso da quello indicato nella dichiarazione di utilizzo;

d) la modifica delle tecnologie di scavo.

 

PIANO DI UTILIZZO

Il Piano di Utilizzo (ai sensi dell’art. 9 del DPR 120/2017) è predisposto dal proponente per l’utilizzo come sottoprodotti di terre e rocce da scavo prodotte solo ed esclusivamente in cantieri di grandi dimensioni superiori a 6.000 mc e soggetti a VIA/AIA.

Le terre e rocce da scavo prodotte in questa tipologia di cantiere possono essere utilizzate trascorsi 90 giorni dalla presentazione del Piano di Utilizzo, redatto secondo le indicazioni contenute nell’Allegato 5 del DPR 120/2017.

 

REGIME TRANSITORIO

Il nuovo Regolamento è entrato in vigore il 22 agosto 2017.

L’art. 27 del DPR n. 120/2017 distingue due situazioni in merito al regime transitorio:

  • piani e progetti di utilizzo già approvati alla data del 22 agosto 2017;
  • piani e progetti di utilizzo per i quali è già in corso una procedura secondo la normativa previgente.

I piani e i progetti di utilizzo già approvati alla data del 22 agosto 2017 restano disciplinati dalla normativa previgente (cioè art. 41-bis della legge 98/2013 oppure D.M. 161/2012, a seconda della tipologia di cantiere) da applicare anche a tutte le modifiche e agli aggiornamenti intervenuti dopo l’entrata in vigore del nuovo Regolamento.

I piani e i progetti di utilizzo per i quali è già in corso una procedura secondo la normativa previgente restano disciplinati dalla normativa precedente (cioè art. 41-bis della legge 98/2013 o D.M. 161/2012) oppure è prevista la possibilità di adeguamento alle nuove norme entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del nuovo Regolamento.

 

EVENTO FORMATIVO

Per illustrare alle imprese associate le procedure e gli adempimenti, di natura amministrativa e tecnica, introdotti dal nuovo Regolamento, l’Associazione ha organizzato il seguente evento formativo:

 

IL NUOVO REGOLAMENTO TERRE E ROCCE DA SCAVO

martedì 26 settembre 2017, ore 14.30

via S. Maurilio 21, Milano

 

Nei prossimi giorni forniremo alle imprese tutti i dettagli in merito al programma e alle modalità di iscrizione all’evento.

Gli uffici di Assimpredil Ance rimangono a disposizione delle imprese associate per tutti gli approfondimenti necessari e per qualsiasi ulteriore chiarimento.

 


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