Liquidazione del TFR come parte integrante della retribuzione - c.d. “TFR in busta paga” o c.d.“Qu.I.R.” - Cessazione dell’obbligo di erogazione - Indicazioni INPS

L’INPS segnala che l’obbligo dei datori di lavoro di liquidare in busta paga la c.d. “Qu.I.R.” richiesta dai lavoratori è cessato nel mese di giugno 2018.

Suggerimento n. 365/50 del 24 luglio 2018


Come noto (v. da ultimo, il nostro Suggerimento n. 217/2015), i lavoratori dipendenti, nel periodo 1° marzo 2015-30 giugno 2018, hanno avuto la possibilità di chiedere al proprio datore di lavoro l’erogazione in busta paga della quota maturanda mensile di trattamento di fine rapporto (TFR), sotto forma di quota integrativa della retribuzione (c.d. “Qu.I.R.”), secondo quanto previsto dalla Legge del 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. “Legge di stabilità 2015”) e dal D.P.C.M. n. 29/2015.

Con il messaggio n. 2791/2018 l’INPS fa ora presente che, non essendo stato adottato dal legislatore alcun provvedimento di proroga o reiterazione delle disposizioni normative sopra richiamate, a decorrere dal periodo di paga “luglio 2018” i datori di lavoro non sono più tenuti ad erogare in busta paga la quota maturanda di trattamento di fine rapporto per i dipendenti che ne abbiano fatto richiesta, né all’assolvimento degli obblighi informativi e contributivi di cui alla circolare n. 82/2015.

L’Istituto precisa altresì che dalle denunce di competenza luglio 2018, i datori di lavoro interessati - in funzione degli obblighi di legge in materia di TFR e delle scelte operate dai lavoratori in ordine alla sua destinazione - dovranno procedere al ripristino dell’assetto previgente all’entrata in vigore della legge n. 190/2014, secondo una delle diverse ipotesi possibili:

a) accantonamento del TFR in azienda;
b) versamento al “Fondo di tesoreria INPS”;
c) versamento alla forma pensionistica complementare di destinazione.

Referenti

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