Legge regionale di semplificazione – novità in materia di impianti a fonti di energia rinnovabile
La Regione Lombardia con la L.R. 6 giugno 2025 n. 8 ha introdotto alcune modifiche e aggiornamenti normativi in materia di impianti a fonti di energia rinnovabile.
Suggerimento n. 357/82 del 30 giugno 2025
Informiamo i soci che la Regione Lombardia ha pubblicato la L.R. 6 giugno 2025 n. 8, recante la “Legge di semplificazione 2025” (sul BURL n. 24 del 10 giugno 2025, vedi allegato) e contenente alcune modifiche in materia di impianti a fonti di energia rinnovabile.
IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI (FER)
L’articolo 10 della L.R. n. 8/2025 in tema di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, dispone modifiche agli artt. 27, 28 e 29 della L.R. n. 26/2003 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) al fine di aggiornare le funzioni degli Enti, nello specifico dei Comuni, delle Province, della Città Metropolitana di Milano e della Regione in materia di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 190/2024.
All’articolo 27 della L.R. 26/2003 viene aggiunto il comma a bis) rispetto al quale i Comuni provvedono a svolgere la funzione di amministrazione procedente in caso di procedura abilitativa semplificata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 190/2024.
All’articolo 28 della L.R. 26/20203 viene sostituita la lettera e) del comma 1, aggiornando le funzioni amministrative delle Province concernenti l’autorizzazione, la realizzazione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica di potenza fino a 300 MW termici, nonché inerenti alla realizzazione di linee e impianti elettrici sul territorio provinciale o metropolitano, non appartenenti alla Rete di Trasmissione Nazionale e che non siano abilitati contestualmente ad impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di competenza comunale e di competenza regionale.
La lettera e bis) del comma 1 all’articolo 28 viene riformulata attribuendo alle Province la delega di svolgere le funzioni amministrative per il rilascio dell’autorizzazione per la realizzazione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica che il D.Lgs. 190/2024 conferisce alla Regione, ossia gli impianti dell’Allegato C, Sezione I, dello stesso Decreto Legislativo, tra i quali sono compresi gli impianti idroelettrici riferiti a piccole derivazioni (per produzione di forza motrice con potenza nominale media annua inferiore o uguale a 3 MW, ai sensi dell’articolo 6 del regio decreto 1775/1933), gli impianti di accumulo elettrochimico connessi o asserviti ad impianti di produzione di energia elettrica di potenza uguale o inferiore a 300 MW autorizzati dalla stessa provincia, nonché gli impianti fotovoltaici di potenza pari o superiore a 10 MW collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi e di bacini idrici su aree pubbliche o demaniali, compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse o in esercizio, o installati a copertura dei canali di irrigazione, diversi da quelli di cui all'allegato II, numero 2) e da quelli di cui alla lettera c-ter) dell’allegato III alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettera c), numero 1), del D.lgs. 190/2024.
La lettera g), al comma 1, dell’art. 29, della L.R. 26/2003 che elenca, altresì, le funzioni attribuite alla Regione, viene sostituita dalla nuova formulazione, che conferma la competenza
regionale ad esprimere l’intesa per il rilascio dell’autorizzazione statale degli impianti di produzione di energia elettrica aventi potenza superiore a 300 MW termici, nonché a rilasciare l’autorizzazione per gli impianti idroelettrici riferiti a grandi derivazioni (superiori a 3 MW), e attribuisce alla Regione la competenza per il rilascio dell’autorizzazione per gli elettrolizzatori stand-alone, per gli impianti di accumulo elettrochimico, nonché per le opere di connessione alla rete elettrica dei predetti impianti.
La presente proposta normativa conferma la competenza regionale in relazione agli impianti fotovoltaici collocati in modalità flottante di cui alla lettera c ter) dell’Allegato III alla parte seconda del D.lgs. 152/2006 e ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettera c), numero 1), del D.lgs. 190/2024.
Viene riscritta la lettera i bis) del comma 1 dell’articolo 29, rispetto alla quale alla Regione spetta di adottare, con deliberazione della Giunta regionale, la modulistica necessaria per la presentazione delle istanze per l’acquisizione dei titoli abilitativi relativi agli impianti, nonché la modulistica relativa ad accatastare essi entro la piattaforma digitale regionale, le modalità che rendano la piattaforma regionale interoperabile con la piattaforma nazionale e di aggiornare i contenuti delle linee guida amministrative, e in conformità con le previsioni della Legge regionale che individuerà le aree idonee.
Dopo la lettera i bis) del comma 1 dell’art. 29 della suddetta Legge regionale si prevede, in aggiunta, che con apposito Regolamento Regionale, vengano indicate le regole per disciplinare l’effetto cumulo finalizzato ad evitare la parcellizzazione di un’istanza in più istanza, stabilite le indicazioni per la stima dei costi di dismissione dell’impianto, delle opere di commissione di utenza e per il rispristino dello stato dei luoghi, nonché relativamente alle tipologie di garanzie finanziarie ammissibili e le indicazioni in tema di programmi di compensazioni al Comune interessato.
È infine soppressa la lettera i ter), del comma 1, dell’articolo 29 e sono abrogati i commi 1 bis e 1 ter, in quanto reputati non più attuali. Si prevede, infine, un nuovo comma 3 bis nel suddetto articolo che prevede una norma di raccordo tra la disciplina sopravvenuta (articolo 10 del d.lgs. 190/2024) e la normativa vigente sulle procedure concessorie idroelettriche.
VALUTAZIONI AMBIENTALI RIFERITE A PROGETTI DI IMPIANTI FER
L’articolo 11 della nuova Legge, in tema di valutazioni ambientali di progetti di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, dispone che spetta alle Province e alla Città Metropolitana di Milano, sul cui territorio si prevede di realizzare l’intervento, l’espletamento della procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di verifica di assoggettabilità a VIA riferite ai progetti di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di cui all’articolo 13, comma 2, lettere c) e d), del Decreto legislativo 25 novembre 2024 n. 190, ivi incluso l’espletamento della procedura di VIA per gli impianti fotovoltaici collocati in modalità flottante di cui alla lettera c quater) dell’Allegato III alla parte seconda del D.lgs. 152/2006 e ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettera c), numero 1), del D.lgs. 190/2024, salvo quanto previsto al comma 2 del presente articolo.
Rimane di competenza della Regione l’espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA e, ove necessario, della conseguente procedura di VIA per i progetti di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di cui all’articolo 13, comma 2, lettera d), numero 1), del D.lgs. 190/2024, relativi alla categoria progettuale di cui all’Allegato IV, numero 2), lettera a), alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) riferita all’attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'articolo 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno), ivi comprese le risorse geotermiche.
Spetta, altresì, alla Regione l’attuazione della procedura di VIA per gli impianti fotovoltaici collocati in modalità flottante di cui alla lettera c ter) dell’Allegato III alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettera c), numero 1), del D.Lgs. 190/2024.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla L.R. n. 8/2025 allegata.