Legge di Bilancio per il 2019 - Maggiorazione di alcune sanzioni in materia di lavoro e di legislazione sociale - Indicazioni operative
L’Ispettorato nazionale del lavoro e l’Agenzia delle entrate hanno fornito precisazioni ed indicazioni operative per l’applicazione delle maggiorazioni di alcune sanzioni, introdotte dalla “Legge di Bilancio” per il 2019.
Suggerimento n. 90/16 del 8 febbraio 2019
L’articolo 1, comma 445, della legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio per il 2019) prevede l’inasprimento di alcune sanzioni in materia di lavoro e di legislazione sociale nelle seguenti misure: | |
- | 20% per quanto riguarda gli importi dovuti per le violazioni in materia di lavoro irregolare (c.d. “maxisanzione per lavoro nero”); somministrazione o intermediazione illecita di manodopera; appalto e distacco; durata media dell'orario di lavoro, riposo settimanale, ferie, riposo giornaliero; distacco internazionale; |
- | 10% per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro), sanzionate in via amministrativa o penale; |
- | 20% per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle altre disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale, individuate con decreto del Ministro del lavoro. |
La norma prevede altresì che tali maggiorazioni sono raddoppiate nel caso in cui, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.
Le maggiorazioni operano in relazione a violazioni poste in essere a decorrere dal 2019.
Ispettorato del lavoro
Con circolare n. 2/2019 e successiva nota n. 1148/2019, l’Ispettorato nazionale del lavoro ha fornito importanti precisazioni ed indicazioni operative per l’applicazione delle maggiorazioni in parola.
Per quanto riguarda la circolare n. 2/2019, segnaliamo, in particolare, la precisazione che le anzidette maggiorazioni trovano applicazione in relazione a condotte che si realizzano a partire dal 2019, dovendosi in proposito tener presente che - come più volte evidenziato dalla giurisprudenza - la collocazione temporale di condotte a carattere permanente va individuata nel momento in cui cessa la condotta stessa (ad esempio, il mantenimento di un lavoratore “in nero” a cavallo tra il 2018 e il 2019 sarà soggetto ai nuovi importi sanzionatori).
La nota n. 1148/2019 è interamente dedicata a spiegare nel dettaglio il significato della norma che prevede il raddoppio delle maggiorazioni in caso di recidiva.
In particolare, l’Ispettorato precisa che: | |
- | per “medesimi illeciti” deve intendersi l’ulteriore violazione dello stesso precetto già trasgredito nel precedente triennio; |
- | per “datore di lavoro” si deve intendere il soggetto che, nell’ambito della medesima impresa, ha rivestito la qualità di “trasgressore” in caso di violazioni amministrative, ovvero di “datore di lavoro” in caso di violazioni punite dal decreto legislativo n. 81/2008 (nel quale è infatti contenuta una nozione di “datore di lavoro”); |
- | ai fini della recidiva occorrerà far riferimento agli illeciti definitivamente accertati, tenuto conto che la definitività dell’illecito consegue: a) allo spirare del termine per impugnare l’ordinanza-ingiunzione prevista dall’articolo 18 della legge n. 689/1981; b) all’avvenuto pagamento della sanzione richiesta; c) al passaggio in giudicato della sentenza emessa a seguito di impugnazione della medesima ordinanza-ingiunzione; |
- | il raddoppio delle maggiorazioni non opera nelle ipotesi in cui gli illeciti amministrativi o penali contestati si siano estinti in applicazione di una espressa previsione di legge (ad esempio, quando l’estinzione sia avvenuta a seguito di pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell’articolo 16 della L. n. 689/1981, ovvero nel caso in cui il contravventore abbia adempiuto alla prescrizione effettuando i relativi pagamenti ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo n. 758/1994 e dell’articolo 15 del decreto legislativo n. 124/2004); |
- | gli illeciti pregressi rilevanti ai fini dell’applicazione del raddoppio delle maggiorazioni non debbono essere stati necessariamente commessi dopo l’entrata in vigore della nuova disposizione (1° gennaio 2019). |
Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 7/E del 22 gennaio 2019, ha istituto il nuovo codice tributo “VAET”, per consentire il versamento, tramite modello F23, delle maggiorazioni introdotte dalla legge n. 145/2018.
Pertanto, per la compilazione del modello di versamento F23 si dovrà: | |
- | nel campo 6 “codice ufficio o ente”, indicare il codice “VXX”, dove XX è sostituito dalla sigla automobilistica della provincia di appartenenza dell’ufficio territorialmente competente; |
- | nel campo 10 “estremi dell’atto o del documento”, indicare gli estremi dell’atto con il quale si richiede il pagamento; |
- | nel campo 11 “codice tributo”, indicare il codice tributo “VAET”. |