Legge di Bilancio 2025 – Autovetture in uso promiscuo – Nuove tabelle ACI
Modifica al trattamento fiscale e previdenziale delle auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti.
Suggerimento n. 9/3 del 8 gennaio 2025
La Legge 30 dicembre 2024, n. 207, c.d. “Legge di Bilancio 2025”, in vigore dal 1° gennaio 2025 (pubblicata sul S.O. n. 43 alla G.U. n. 305 del 31 dicembre 2024), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”, al fine di incentivare la diffusione di autovetture con minor impatto ambientale, ridefinisce le modalità di tassazione del fringe benefit in capo al dipendente in caso di concessione in uso promiscuo dell’autovettura aziendale.
Come è noto, l’assegnazione dell’auto al dipendente determina in capo allo stesso un compenso in natura da esporre in cedolino e da assoggettare a contribuzione e ritenute fiscali. Originariamente per il calcolo del reddito imponibile occorreva assumere il 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza annua convenzionale di 15.000 km, determinato sulla base del costo chilometrico desumibile dalle tabelle ACI, al netto di quanto corrisposto dal dipendente per l’utilizzo personale.
Successivamente la Legge di Bilancio 2020 ha modificato la norma prevedendo che per i veicoli immatricolati dal 1° luglio 2020, con valori di emissione di anidride carbonica non superiore a 60g/km, e assegnati ai dipendenti dopo tale data, il benefit è pari al 25% dell’importo corrispondente al costo chilometrico ACI. La percentuale è incrementata a seconda del livello di emissione di anidride carbonica così indicato nella tabella in allegato.
La Legge di Bilancio 2025 prevede un nuovo sistema di valorizzazione convenzionale del benefit collegato all’alimentazione del veicolo.
In particolare, per gli autoveicoli di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025 il valore che concorre alla formazione del reddito imponibile è pari al 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri.
Tale percentuale è ridotta:
- al 10% nei casi in cui i veicoli concessi ai dipendenti siano a trazione esclusivamente elettrica;
- al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug in.
La nuova formulazione normativa andrà a penalizzare tutte le autovetture non elettriche o ibride, per le quali indipendentemente dalla classe di emissione CO2, la tassazione e contribuzione previdenziale in capo al dipendente sarà al 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 km.
Come già sopra accennato, le nuove percentuali si applicano esclusivamente ai veicoli:
- immatricolati dopo il 1° gennaio 2025;
- concessi in uso promiscuo ai dipendenti dal 1° gennaio 2025.
Pertanto, qualora l’assegnazione riguardi un veicolo già immatricolato nel 2024 (o in anni precedenti), troverà applicazione la previgente disposizione, ovvero la valorizzazione secondo la classe di emissione di C02, anche se l’auto è concessa al dipendente dopo il 1° gennaio 2025.
Si ricorda che il valore dell’autovettura ad uso promiscuo è da considerare al fine di esenzione generale dei compensi in natura pari ad euro 1.000 annui per il triennio 2025-2027, innalzato ad euro 2.000 annui limitatamente ai lavoratori con figli a carico.
Con l’occasione, si comunica che l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il consueto comunicato con le tabelle elaborate dall’ACI che permettono la giusta maggiorazione del reddito imponibile, da aggiungere a quello da lavoro dipendente nel 2025, nel caso in cui il mezzo aziendale è utilizzato dal lavoratore anche per uso personale (articolo 51 del Tuir) e che sono necessarie per calcolare l’importo da assoggettare ad imposizione fiscale e contributiva in caso di autoveicoli, motocicli e ciclomotori concessi in uso promiscuo al dipendente.
L’argomento sarà trattato durante un apposito incontro organizzato, in modalità webinar, per il prossimo 11 febbraio alle ore 10.00 per il quale seguirà apposito suggerimento.