Legge di Bilancio 2025: altre novità fiscali
Innalzamento del limite di detrazione per spese di istruzione, nuovo bonus nascite, tracciabilità delle spese, IRES premiale al 20%, rivalutazione delle aree, assegnazione agevolata dei beni ai soci: queste alcune delle principali novità.
Suggerimento n. 30/5 del 13 gennaio 2025
La Legge 30 dicembre 2024, n. 207, c.d. “Legge di Bilancio 2025”, in vigore dal 1° gennaio 2025 (pubblicata sul S.O. n. 43 alla G.U. n. 305 del 31 dicembre 2024), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”, introduce alcune misure fiscali di interesse per le imprese del settore, di seguito analizzate.
DETRAZIONE PER SPESE DI ISTRUZIONE
Passa da 800 a 1.000 euro il limite massimo di spesa detraibile per alunno o studente per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo d’istruzione e della scuola secondaria di secondo grado.
BONUS NASCITE
Viena stabilita la non imponibilità, ai fini delle imposte sui redditi, del “bonus nuove nascite”. Si tratta di un importo una tantum, pari a 1.000 euro, riconosciuto per ogni figlio nato o adottato a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Il beneficio è riconosciuto dall’Inps, su domanda dei beneficiari, ed è subordinato alla condizione
che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente abbia un valore ISEE non superiore a 40.000 euro annui.
TRACCIABILITÀ DELLE SPESE
La norma prevede nuovi requisiti per la deducibilità, dal reddito d’impresa e dall’IRAP, delle spese di rappresentanza (ivi inclusi gli omaggi) oltre che di quelle per le trasferte dei dipendenti).
In particolare, se effettuati con metodi tracciabili, cioè con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari):
- non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente) - vedi ns. Suggerimento n. 7/2 dell'8 gennaio 2025;
- sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande e le spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi;
- sono deducibili dal reddito d’impresa, nei limiti previsti, le spese di vitto e alloggio, nonché i rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi (art. 95, comma 3-bis, TUIR);
- sono deducibili dal reddito d’impresa le spese di rappresentanza (art. 108, comma 2, TUIR).
Le suddette regole, valevoli anche ai fini IRAP, si applicano a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.
IRES PREMIALE AL 20%
Per il solo periodo d’imposta 2025, viene introdotta la c.d. IRES premiale al 20% (rispetto all’aliquota ordinaria del 24%), per le imprese che reinvestono gli utili in beni strumentali innovativi, al ricorrere di una serie di condizioni.
In particolare, per accedere al beneficio è necessario rispettare congiuntamente i seguenti requisiti, relativi sia al reinvestimento dell’utile accantonato sia al mantenimento del livello occupazionale:
- accantonamento a riserva di almeno l’80% degli utili risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2024,
- effettuazione, dal 1° gennaio 2025 e sino al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2025 (31 ottobre 2026 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), di investimenti in beni strumentali nuovi da Transizione 4.0 e 5.0, per un importo non inferiore al 30% dell’utile 2024 accantonato alla riserva di cui sopra e, comunque, non inferiore al 24% degli utili dell’esercizio 2023. In ogni caso gli investimenti non devono essere inferiori a 20.000 euro;
- mantenimento, nel periodo di imposta 2025, delle unità lavorative presenti in media nel triennio 2022-2024;
- effettuazione, nel periodo d’imposta 2025, di nuove assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato pari almeno all’1% del numero dei lavoratori mediamente occupato nel 2024 (in ogni caso ci deve essere almeno una assunzione di un lavoratore a tempo indeterminato nel 2025);
- mancato ricorso, nel 2024 o nel 2025, alla Cassa integrazione guadagni ad eccezione di quelle situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali.
Viene prevista la decadenza in caso di distribuzione degli utili accantonati a riserva entro il secondo esercizio successivo al 2024 (2026) e nel caso in cui i beni oggetto di investimento, entro i 5 anni successivi, vengano ceduti a terzi o destinati stabilmente a strutture produttive localizzate all’estero anche se appartenenti alla stessa impresa agevolata.
Le modalità attuative della misura, comprese quelle di recupero dell’agevolazione in caso di decadenza, vengono demandate ad un decreto MEF.
MESSA A REGIME DELLA RIVALUTAZIONE DELLE AREE DEI PRIVATI
Viene prevista la stabilizzazione della misura, più volte prorogata, che consente la rivalutazione delle partecipazioni e delle aree edificabili o agricole detenute da soggetti non esercenti attività commerciale, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef pari al 18% dell’intero valore rideterminato delle stesse.
In particolare, per ciò che concerne le aree, viene stabilito che la rivalutazione:
- è oggetto di opzione, da manifestare entro il 30 novembre di ciascun anno, relativamente ai terreni posseduti al 1° gennaio del medesimo anno;
- si perfeziona con la redazione di una perizia giurata di stima del valore delle aree da effettuare entro il 30 novembre dell’anno di opzione e con il pagamento, entro la medesima data, di un’imposta sostitutiva delle imposte sul reddito pari al 18% dell’intero valore risultante dalla perizia (con possibilità di rateizzazione sino a 3 quote annuali costanti, con applicazione di interessi al 3% annuo, da versarsi contestualmente alla seconda e terza rata).
Il valore rivalutato dei terreni costituisce il “costo iniziale” da confrontare con il prezzo di cessione, ai fini della determinazione delle plusvalenze tassate ai fini Irpef.
ASSEGNAZIONE/CESSIONE AGEVOLATA DEI BENI AI SOCI
La legge di Bilancio riapre al 30 settembre 2025 i termini per l’assegnazione o la cessione agevolata ai soci dei beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione e dei beni mobili registrati, anch’essi non strumentali, con il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi e dell’IRAP pari all’8% o 10,5% per le società “di comodo” (l’imposta si applica sulla differenza tra il valore dei beni, che per gli immobili può essere anche quello catastale e il loro costo).
Invece, le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13%.
La disposizione riguarda le società di persone (Snc, Sas ad esclusione delle società semplici) e le società di capitali (Srl, Spa, Sapa).
Per rendere efficace l’assegnazione, l’imposta sostitutiva (dell’8% o del 10,5% per le società “di comodo”) delle imposte sui redditi e dell’IRAP deve essere versata:
- in misura pari al 60% entro il 30 settembre 2025;
- per la parte restante entro il 30 novembre 2025.
Le medesime regole si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che, entro il 30 settembre 2025, si trasformano in società semplici. Inoltre, per le assegnazioni e le cessioni ai soci, le aliquote dell'imposta proporzionale di registro
eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.
AGEVOLAZIONE PRIMA CASA
Nell’ambito di una serie di misure volte a favorire sia l’accesso alla proprietà della prima casa di abitazione sia per agevolarne il cambio ad una nuova prima casa in sostituzione della precedente, viene estesa, da uno a due anni, la durata del beneficio dell'aliquota agevolata del 2% relativa all'imposta di registro, prevista dall’articolo 1, nota II-bis), comma 4-bis, della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, in caso di alienazione e riacquisto di immobili da destinare a prima abitazione.
CREDITO D’IMPOSTA PER LE EROGAZIONI LIBERALI IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI
Riconosciuto anche per l'anno 2025, per i soggetti titolari di reddito d’impresa il credito d’imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche imprese (articolo 1, commi da 621 a 626, della legge n. 145/2018) nel limite complessivo di 10 milioni di euro.
IVA SUI CONFERIMENTI IN DISCARICA
Assoggettamento all’aliquota IVA ordinaria del 22% (anziché ridotta al 10%) delle prestazioni di smaltimento dei rifiuti qualora avvengano mediante conferimento in discarica o mediante incenerimento senza recupero efficiente di energia.
MISURE IN MATERIA DI BENI CULTURALI
Viene rifinanziato, anche per gli anni 2025-2027, il Fondo per la fruizione del credito d’imposta per la manutenzione, la protezione o il restauro di immobili di interesse storico e artistico da parte delle persone fisiche che li detengono a qualsiasi titolo.
Il credito d’imposta spetta in misura pari al 50% degli oneri rimasti a carico delle stesse persone fisiche, fino a un importo massimo complessivo del credito di 100.000 euro. Il credito d'imposta spetta a condizione che l'immobile non sia utilizzato nell'esercizio di impresa.
La disposizione, inoltre:
- innalza a 200.000 euro l’importo massimo del credito d’imposta concedibile;
- abroga la previsione che consente la cessione del credito d’imposta ad altri soggetti;
- dispone l’accessibilità al pubblico degli immobili, costituenti beni culturali, restaurati o sottoposti ad altri interventi conservativi a valere sulle risorse del Fondo.
REGIME FORFETARIO
Si eleva da 30.000 euro a 35.000 euro la soglia di reddito da lavoro dipendente (o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) superata la quale è precluso l’accesso al regime forfetario.
PIANO CASA ITALIA
Al fine di contrastare il disagio abitativo, anche mediante la valorizzazione del patrimonio edilizio
esistente e il consumo di suolo, viene prevista l’emanazione, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge di Bilancio, di un apposito DPCM per approvare un piano nazionale di edilizia residenziale pubblica e sociale, cd. “Piano casa Italia”, avente ad oggetto il rilancio delle politiche abitative, come risposta coerente ai fabbisogni abitativi emergenti.
A tal fine viene autorizzata una spesa complessiva pari a 560 mln di euro: 150 mln per il 2028, 180 mln per il 2029 e 230 mln per il 2030, il cui riparto verrà effettuato con specifico decreto del MIT, di concerto con il MEF. Le assegnazioni procederanno sulla base degli indirizzi programmatici del Piano e saranno accompagnate da procedute di monitoraggio e revoca.
In particolare, il Piano rappresenta uno strumento programmatico di definizione di strategie di medio-lungo periodo per dare risposta, in sinergia anche con gli Enti locali, alle nuove esigenze abitative, dare impulso alle iniziative di settore e individuare nuovi modelli di governance.